CASS
Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 15320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15320 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/08/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RB EL;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, N. Lettieri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza diretta ad ottenere la rideterminazione della pena da espiare, in relazione a quella di anni undici e mesi quattro di reclusione irrogata a OR NT, per effetto dell’avvenuta esclusione, nel giudizio di cognizione, della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., per i coimputati e, dunque, per estensione ex art. 587 cod. proc. pen., degli effetti della sentenza della Corte di appello di Catanzaro, resa il 21 luglio 2025, con la quale è stata esclusa, per il reato associativo, l’indicata circostanza aggravante, a seguito del pronunciato annullamento con rinvio da parte di questa Corte con sentenza del 22 febbraio 2023 n. 24950. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15320 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CALASELICE AR Data Udienza: 23/01/2026 2 2. Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso per cassazione OR NT, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge con riguardo alla riscontrata mancata nomina al difensore istante per la fase esecutiva. Si denuncia che l’ordinanza ha reputato inammissibile l’istanza perché proveniente da difensore – Avv. Anna Marzano - non officiato per la fase esecutiva, non potendosi estendere a questa, automaticamente, la qualità di difensore di fiducia assunta in quella di cognizione. Risulta, a parere del ricorrente, la nomina in atti pervenuta dall’Ufficio matricola dell’Istituto ove il detenuto è ristretto, in data 19 marzo 2022, trasmessa all’Ufficio esecuzione della Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo al diniego dell’estensione degli effetti della pronuncia di cognizione, all’esito della sentenza della Suprema Corte che ha escluso la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell’art. 416-bis cod. pen., nei confronti di NT. L'ordinanza, peraltro, fa riferimento al fatto che NT era rimasto estraneo al giudizio di legittimità (procedimento n. 24950 del 2023), sicché gli effetti di questa pronuncia non potevano essere estesi nei suoi confronti ai sensi dell'art. 587 del codice di rito. L'ordinanza richiama la pronuncia delle Sez. U, n. 3391/2017 (come testualmente indicata a p. 6 del ricorso) secondo cui solo al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento in sede di giudizio conclusivo del motivo non esclusivamente personale, dedotto dall'imputato diligente, può intervenire la revoca del giudicato in favore del non impugnante. Tuttavia, il richiamo che opera il Giudice dell'esecuzione omette di confrontarsi con la pronuncia, resa in sede di ricorso straordinario della stessa Corte di cassazione nei confronti del coimputato NI OM per il quale, con sentenza n. 7391 del 2024, sono stati estesi gli effetti della sentenza n. 24950 nel 2023 della Corte di cassazione. Tanto che lo stesso OM, prima dell’esclusione della circostanza aggravante da parte della Corte di appello con sentenza del 21 luglio 2025, già in data 21 novembre 2023 era stato scarcerato per effetto della rideterminazione della pena. La Corte di appello non tiene conto neanche dell’ulteriore ordinanza, emessa il 6 agosto del 2025, dallo stesso Giudice dell'esecuzione adito nei confronti di altro coimputato anch'esso scarcerato per fine pena, per effetto dell'esclusione 3 della circostanza aggravante da parte della Corte di appello ex articolo 587 del codice di rito. Si sostiene che la valutazione del merito, compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro nella sentenza di annullamento con rinvio, che ha ritenuto non motivabile la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. è svolta dalla Corte di appello in modo contraddittorio ignorando la ratio dell'art. 587 del codice di rito. In definitiva, per effetto della pronuncia impugnata, il ricorrente finirebbe per scontare una pena superiore a quella effettivamente irrogabile in sede di cognizione, per effetto della pronuncia della Corte di appello di Catanzaro, così involgendo una grave disparità di trattamento e facendo rivivere una pena ritenuta illegittima. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, N. Lettieri, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Va rilevato che la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato nel corso del giudizio di cognizione non può avere efficacia anche nell'autonoma e distinta fase dell'esecuzione, che solo eventualmente potrà essere instaurata a seguito dell'irrevocabilità della sentenza (Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015, Rv. 264027; Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014; dep. 2015, Rv. 262307; Sez. 4, n. 28950 del 11/04/2002, Rv. 222225; del 11/04/2002). Tanto, coerentemente con la previsione generale dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui "la nomina" del difensore di fiducia "è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore ...". Se, dunque, tale dichiarazione interviene nel corso del giudizio di cognizione, rimangono irrilevanti le espressioni in essa contenute nel senso della sua generica estensione anche alla futura fase dell'esecuzione, in quel momento priva di causa e di oggetto (Sez. 1., n. 14177 del 14/03/2018, Rv. 272629). Il principio di cui sopra, che circoscrive la validità della nomina alla fase di cognizione in cui essa è intervenuta, non opera, però, per l'esecuzione della pena detentiva secondo la particolare disciplina dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Infatti, tale norma, regolando la materia dell'ordine di esecuzione al quale deve accompagnarsi il decreto che lo sospende in ragione della possibilità di presentare nei termini indicati la richiesta di misure alternative, prevede specificatamente che i due provvedimenti di cui sopra siano notificati, oltre al 4 condannato, al difensore che lo ha assistito nella fase di cognizione, laddove non sia poi sopraggiunta una diversa nomina in quella dell'esecuzione ormai in corso. La deroga descritta, tuttavia, per la specificità della sua ratio, non si applica alle procedure esecutive diverse da quelle regolate dalle disposizioni di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22945 del 04/05/2017, Rv. 270071). Pertanto, al di fuori di tale particolare fattispecie – non ricorrente nel caso in valutazione - in assenza di una nomina di fiducia sopraggiunta in sede di esecuzione e di conseguenza efficace per tale fase, legittimamente si procede alla nomina del difensore di ufficio ai sensi 3 dell'art. 97 cod. proc. pen., senza che, peraltro, le violazioni delle regole previste per individuazione della persona fisica di tale difensore possano incidere sul diritto all'assistenza difensiva e, pertanto, dare luogo a nullità di ordine generale (Sez. 1, n. 19357 del 15/10/2016, dep. 2017, Rv. 270096; Sez. 3, n. 20935 del 11/03/2009, Rv. 243620; Sez. 3, n. 14742 del 18/02/2004, Rv. 228528). Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che la motivazione del provvedimento impugnato, oltre a collocare la nomina dell'Avv. Anna Marzano nella fase della cognizione - sì da non avere effetti in quella di esecuzione per quanto sin qui esposto - dà conto dell'assenza di nomina del difensore indicato, che ha presentato personalmente l’istanza al Giudice dell’esecuzione per tale procedimento. La documentazione offerta dal ricorrente, poi, non contiene nomina dell’Avv. A. Marzano per la presente procedura e si richiama a una nomina, proveniente dall’Ufficio matricola dell’Istituto ove il detenuto era ristretto, alla data del 19 marzo 2022 che, tuttavia, non risulta negli atti allegati all’impugnazione. L’allegazione della notifica dell’ordine di scarcerazione del condannato, inviato all’Avv. Marzano (cfr. all. 6 della produzione difensiva) che, tuttavia, risponde all’esigenza di notifica del tutto eccezionale, avvenuta ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., in deroga al principio sopra richiamato, risponde a una specifica ratio che non può estendersi, al di fuori della procedura esecutiva a una diversa rispetto a quella regolata dalle disposizioni di cui all’art. 656, comma 5, cit. e, come tale, non produce alcun effetto nel presente procedimento ai fini della legittimazione dell’istante. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Il ragionamento del Giudice dell’esecuzione appare immune da vizi di ogni tipo. Nel caso al vaglio, invero, come notato nel provvedimento impugnato, non può operare l’effetto estensivo dell’impugnazione svolta dal coimputato che ha condotto alla sentenza di annullamento con rinvio da parte di questa Corte di legittimità, resa in data 22 febbraio 2023, in punto sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. 5 Invero, si deve rilevare che la Corte di legittimità con la citata sentenza non ha escluso, direttamente, la circostanza aggravante di cui si chiede l’esclusione per effetto estensivo nei confronti del ricorrente, indicando, anzi, come carente la motivazione della pronuncia oggetto di ricorso per cassazione, perché priva dell’illustrazione dei dati di prova a sostegno. Sicché, quella pronuncia non ha prodotto alcun effetto favorevole e definitivo da estendersi, in sede esecutiva, in favore del ricorrente odierno. Peraltro, nei confronti dei concorrenti nel reato associativo, ricorrenti in cassazione, si è svolto il giudizio di rinvio che ha riguardato la sussistenza della citata circostanza aggravante e soltanto con la sentenza pronunciata all'udienza del 21 luglio 2025, detta circostanza è stata esclusa dal giudice del rinvio, accertamento che, comunque, alla data della pronuncia dell'ordinanza impugnata non era ancora divenuto definitivo. Dunque, legittimamente l’effetto estensivo è stato negato dal Giudice dell’esecuzione posto che la pronuncia di legittimità di annullamento con rinvio non ha avuto un esito già positivo per i concorrenti ricorrenti per cassazione, rispetto al quale dunque nemmeno il celebrato rinvio è stato produttivo di un giudizio conclusivo del gravame. Invero, secondo il pacifico indirizzo di questa Corte di legittimità, reso nella sua massima espressione (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Visconti, Rv. 271539, in motivazione) l’estensione dell’impugnazione, in favore del coimputato non impugnante, è un rimedio straordinario, che, solo al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo del gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato;
con la conseguenza che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, l'impugnazione altrui non spiega influenza alcuna sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale concernente il non impugnante. Si tratta all'evidenza di casi in cui i motivi di impugnazione – come quello di cui si discute nel caso al vaglio - sono "non esclusivamente personali", perché investono questioni comuni ed ugualmente incidenti su più imputati, che l'ordinamento esige siano risolte in maniera conforme per ragioni di giustizia sostanziale e di uniforme applicazione delle regole processuali, giustificandosi pertanto l'effetto estensivo delle impugnazioni. Ciononostante, è richiesto un accertamento definitivo con sentenza irrevocabile del giudizio conclusivo del gravame del motivo di cui si chiede l’effetto estensivo, condizione mancante alla data della decisione impugnata. È noto, peraltro, che nel processo plurisoggettivo, la valida impugnazione proposta dal coimputato - ancorché sostenuta da motivo non esclusivamente 6 personale - non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza relativamente al rapporto concernente l'imputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), rimane ferma l'esecutorietà delle statuizioni ivi contenute e non può sospendersi il relativo procedimento esecutivo nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all'art. 587 cod. proc. pen., in mancanza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell'esecuzione, né potendosene altrimenti trarne l'esistenza dal sistema penale (Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti, Rv. 201305, e successivamente Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255297; Sez. 2, n. 9731 del 25/11/2016, dep. 2017, OR, Rv. 269219; Sez. 5, n. 15623 del 27/01/2016, Di Martino, Rv. 266551). 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RB EL CO Centofanti
udita la relazione svolta dal Consigliere RB EL;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, N. Lettieri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza diretta ad ottenere la rideterminazione della pena da espiare, in relazione a quella di anni undici e mesi quattro di reclusione irrogata a OR NT, per effetto dell’avvenuta esclusione, nel giudizio di cognizione, della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., per i coimputati e, dunque, per estensione ex art. 587 cod. proc. pen., degli effetti della sentenza della Corte di appello di Catanzaro, resa il 21 luglio 2025, con la quale è stata esclusa, per il reato associativo, l’indicata circostanza aggravante, a seguito del pronunciato annullamento con rinvio da parte di questa Corte con sentenza del 22 febbraio 2023 n. 24950. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15320 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CALASELICE AR Data Udienza: 23/01/2026 2 2. Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso per cassazione OR NT, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge con riguardo alla riscontrata mancata nomina al difensore istante per la fase esecutiva. Si denuncia che l’ordinanza ha reputato inammissibile l’istanza perché proveniente da difensore – Avv. Anna Marzano - non officiato per la fase esecutiva, non potendosi estendere a questa, automaticamente, la qualità di difensore di fiducia assunta in quella di cognizione. Risulta, a parere del ricorrente, la nomina in atti pervenuta dall’Ufficio matricola dell’Istituto ove il detenuto è ristretto, in data 19 marzo 2022, trasmessa all’Ufficio esecuzione della Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo al diniego dell’estensione degli effetti della pronuncia di cognizione, all’esito della sentenza della Suprema Corte che ha escluso la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell’art. 416-bis cod. pen., nei confronti di NT. L'ordinanza, peraltro, fa riferimento al fatto che NT era rimasto estraneo al giudizio di legittimità (procedimento n. 24950 del 2023), sicché gli effetti di questa pronuncia non potevano essere estesi nei suoi confronti ai sensi dell'art. 587 del codice di rito. L'ordinanza richiama la pronuncia delle Sez. U, n. 3391/2017 (come testualmente indicata a p. 6 del ricorso) secondo cui solo al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento in sede di giudizio conclusivo del motivo non esclusivamente personale, dedotto dall'imputato diligente, può intervenire la revoca del giudicato in favore del non impugnante. Tuttavia, il richiamo che opera il Giudice dell'esecuzione omette di confrontarsi con la pronuncia, resa in sede di ricorso straordinario della stessa Corte di cassazione nei confronti del coimputato NI OM per il quale, con sentenza n. 7391 del 2024, sono stati estesi gli effetti della sentenza n. 24950 nel 2023 della Corte di cassazione. Tanto che lo stesso OM, prima dell’esclusione della circostanza aggravante da parte della Corte di appello con sentenza del 21 luglio 2025, già in data 21 novembre 2023 era stato scarcerato per effetto della rideterminazione della pena. La Corte di appello non tiene conto neanche dell’ulteriore ordinanza, emessa il 6 agosto del 2025, dallo stesso Giudice dell'esecuzione adito nei confronti di altro coimputato anch'esso scarcerato per fine pena, per effetto dell'esclusione 3 della circostanza aggravante da parte della Corte di appello ex articolo 587 del codice di rito. Si sostiene che la valutazione del merito, compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro nella sentenza di annullamento con rinvio, che ha ritenuto non motivabile la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. è svolta dalla Corte di appello in modo contraddittorio ignorando la ratio dell'art. 587 del codice di rito. In definitiva, per effetto della pronuncia impugnata, il ricorrente finirebbe per scontare una pena superiore a quella effettivamente irrogabile in sede di cognizione, per effetto della pronuncia della Corte di appello di Catanzaro, così involgendo una grave disparità di trattamento e facendo rivivere una pena ritenuta illegittima. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, N. Lettieri, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Va rilevato che la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato nel corso del giudizio di cognizione non può avere efficacia anche nell'autonoma e distinta fase dell'esecuzione, che solo eventualmente potrà essere instaurata a seguito dell'irrevocabilità della sentenza (Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015, Rv. 264027; Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014; dep. 2015, Rv. 262307; Sez. 4, n. 28950 del 11/04/2002, Rv. 222225; del 11/04/2002). Tanto, coerentemente con la previsione generale dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui "la nomina" del difensore di fiducia "è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore ...". Se, dunque, tale dichiarazione interviene nel corso del giudizio di cognizione, rimangono irrilevanti le espressioni in essa contenute nel senso della sua generica estensione anche alla futura fase dell'esecuzione, in quel momento priva di causa e di oggetto (Sez. 1., n. 14177 del 14/03/2018, Rv. 272629). Il principio di cui sopra, che circoscrive la validità della nomina alla fase di cognizione in cui essa è intervenuta, non opera, però, per l'esecuzione della pena detentiva secondo la particolare disciplina dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Infatti, tale norma, regolando la materia dell'ordine di esecuzione al quale deve accompagnarsi il decreto che lo sospende in ragione della possibilità di presentare nei termini indicati la richiesta di misure alternative, prevede specificatamente che i due provvedimenti di cui sopra siano notificati, oltre al 4 condannato, al difensore che lo ha assistito nella fase di cognizione, laddove non sia poi sopraggiunta una diversa nomina in quella dell'esecuzione ormai in corso. La deroga descritta, tuttavia, per la specificità della sua ratio, non si applica alle procedure esecutive diverse da quelle regolate dalle disposizioni di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22945 del 04/05/2017, Rv. 270071). Pertanto, al di fuori di tale particolare fattispecie – non ricorrente nel caso in valutazione - in assenza di una nomina di fiducia sopraggiunta in sede di esecuzione e di conseguenza efficace per tale fase, legittimamente si procede alla nomina del difensore di ufficio ai sensi 3 dell'art. 97 cod. proc. pen., senza che, peraltro, le violazioni delle regole previste per individuazione della persona fisica di tale difensore possano incidere sul diritto all'assistenza difensiva e, pertanto, dare luogo a nullità di ordine generale (Sez. 1, n. 19357 del 15/10/2016, dep. 2017, Rv. 270096; Sez. 3, n. 20935 del 11/03/2009, Rv. 243620; Sez. 3, n. 14742 del 18/02/2004, Rv. 228528). Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che la motivazione del provvedimento impugnato, oltre a collocare la nomina dell'Avv. Anna Marzano nella fase della cognizione - sì da non avere effetti in quella di esecuzione per quanto sin qui esposto - dà conto dell'assenza di nomina del difensore indicato, che ha presentato personalmente l’istanza al Giudice dell’esecuzione per tale procedimento. La documentazione offerta dal ricorrente, poi, non contiene nomina dell’Avv. A. Marzano per la presente procedura e si richiama a una nomina, proveniente dall’Ufficio matricola dell’Istituto ove il detenuto era ristretto, alla data del 19 marzo 2022 che, tuttavia, non risulta negli atti allegati all’impugnazione. L’allegazione della notifica dell’ordine di scarcerazione del condannato, inviato all’Avv. Marzano (cfr. all. 6 della produzione difensiva) che, tuttavia, risponde all’esigenza di notifica del tutto eccezionale, avvenuta ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., in deroga al principio sopra richiamato, risponde a una specifica ratio che non può estendersi, al di fuori della procedura esecutiva a una diversa rispetto a quella regolata dalle disposizioni di cui all’art. 656, comma 5, cit. e, come tale, non produce alcun effetto nel presente procedimento ai fini della legittimazione dell’istante. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Il ragionamento del Giudice dell’esecuzione appare immune da vizi di ogni tipo. Nel caso al vaglio, invero, come notato nel provvedimento impugnato, non può operare l’effetto estensivo dell’impugnazione svolta dal coimputato che ha condotto alla sentenza di annullamento con rinvio da parte di questa Corte di legittimità, resa in data 22 febbraio 2023, in punto sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. 5 Invero, si deve rilevare che la Corte di legittimità con la citata sentenza non ha escluso, direttamente, la circostanza aggravante di cui si chiede l’esclusione per effetto estensivo nei confronti del ricorrente, indicando, anzi, come carente la motivazione della pronuncia oggetto di ricorso per cassazione, perché priva dell’illustrazione dei dati di prova a sostegno. Sicché, quella pronuncia non ha prodotto alcun effetto favorevole e definitivo da estendersi, in sede esecutiva, in favore del ricorrente odierno. Peraltro, nei confronti dei concorrenti nel reato associativo, ricorrenti in cassazione, si è svolto il giudizio di rinvio che ha riguardato la sussistenza della citata circostanza aggravante e soltanto con la sentenza pronunciata all'udienza del 21 luglio 2025, detta circostanza è stata esclusa dal giudice del rinvio, accertamento che, comunque, alla data della pronuncia dell'ordinanza impugnata non era ancora divenuto definitivo. Dunque, legittimamente l’effetto estensivo è stato negato dal Giudice dell’esecuzione posto che la pronuncia di legittimità di annullamento con rinvio non ha avuto un esito già positivo per i concorrenti ricorrenti per cassazione, rispetto al quale dunque nemmeno il celebrato rinvio è stato produttivo di un giudizio conclusivo del gravame. Invero, secondo il pacifico indirizzo di questa Corte di legittimità, reso nella sua massima espressione (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Visconti, Rv. 271539, in motivazione) l’estensione dell’impugnazione, in favore del coimputato non impugnante, è un rimedio straordinario, che, solo al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo del gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato;
con la conseguenza che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, l'impugnazione altrui non spiega influenza alcuna sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale concernente il non impugnante. Si tratta all'evidenza di casi in cui i motivi di impugnazione – come quello di cui si discute nel caso al vaglio - sono "non esclusivamente personali", perché investono questioni comuni ed ugualmente incidenti su più imputati, che l'ordinamento esige siano risolte in maniera conforme per ragioni di giustizia sostanziale e di uniforme applicazione delle regole processuali, giustificandosi pertanto l'effetto estensivo delle impugnazioni. Ciononostante, è richiesto un accertamento definitivo con sentenza irrevocabile del giudizio conclusivo del gravame del motivo di cui si chiede l’effetto estensivo, condizione mancante alla data della decisione impugnata. È noto, peraltro, che nel processo plurisoggettivo, la valida impugnazione proposta dal coimputato - ancorché sostenuta da motivo non esclusivamente 6 personale - non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza relativamente al rapporto concernente l'imputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), rimane ferma l'esecutorietà delle statuizioni ivi contenute e non può sospendersi il relativo procedimento esecutivo nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all'art. 587 cod. proc. pen., in mancanza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell'esecuzione, né potendosene altrimenti trarne l'esistenza dal sistema penale (Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti, Rv. 201305, e successivamente Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255297; Sez. 2, n. 9731 del 25/11/2016, dep. 2017, OR, Rv. 269219; Sez. 5, n. 15623 del 27/01/2016, Di Martino, Rv. 266551). 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RB EL CO Centofanti