Sentenza 1 dicembre 1999
Massime • 1
La riabilitazione si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. Da tale operatività della riabilitazione in ordine ad ogni possibile effetto della condanna consegue che debba ritenersi sussistente l'interesse a richiedere il relativo provvedimento per il sol fatto che risulti intervenuta sentenza di condanna dalla quale non si sia già stati riabilitati. La riabilitazione può pertanto essere richiesta e concessa anche quando si riferisca a condanna per la quale sia stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena ed il reato sia estinto per il decorso del termine di cui all'art.163 cod.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/1999, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Davide Avitabile Presidente del 1/12/1999
2. Dott. Aldo Rizzo Consigliere SENTENZA
3. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere N. 3845
4. Dott.ssa Claudia Squassoni Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.13044/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze;
avverso l'ordinanza emessa il 21 gennaio 1999 dal tribunale di sorveglianza di Firenze sull'istanza presentata da SA TT;
nella udienza in camera di consiglio in data 1^ dicembre 1999, sentita la relazione fatta dal consigliere prof. Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Svolgimento del processo
Con istanza presentata l'8 settembre 1998 al tribunale di sorveglianza di Firenze, TT SA chiese, ai sensi degli artt. 178 segg. cod. pen., la riabilitazione in ordine alla sentenza emessa il 9 novembre 1973 dal pretore di Sant'Elpidio a mare, con cui era stato condannato alla pena di lire duecentomila di multa per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. Il tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 21 gennaio 1999, dichiarò improponibile l'istanza di riabilitazione. Osservò il tribunale che il SA aveva goduto della sospensione condizionale della pena e che quindi, non avendo egli commesso un altro delitto nel termine di cinque anni, a norma dell'art. 167 il reato di cui alla detta sentenza di condanna si era estinto. Orbene, la pronuncia di riabilitazione sarebbe stata sicuramente deteriore rispetto alla pronuncia di estinzione del reato, sicché, in presenza dei presupposti per farsi luogo a detta pronuncia di estinzione, non poteva essere dichiarata la riabilitazione, perché quest'ultima si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale. In altri termini, la procedura di riabilitazione sarebbe applicabile soltanto in quei casi in cui non possa venire in considerazione la tipica misura dell'estinzione del reato, in ordine alla quale, però, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., era competente a decidere il giudice dell'esecuzione.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze propone ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 178 e 179 cod. pen., osservando che la riabilitazione può essere richiesta ed ottenuta anche in relazione ad una condanna assistita dal beneficio della sospensione condizionale della pena e per la quale sia intervenuta la causa di estinzione del reato di cui all'art. 167 cod. pen. Motivi della decisione
Secondo il tribunale di sorveglianza di Firenze, in presenza di una condanna a pena condizionalmente sospesa, quando si sia verificata, per il buon esito della sospensione, l'estinzione del reato, non sarebbe più proponibile l'istanza per la concessione della riabilitazione, la quale "si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale". Pertanto, sempre secondo il tribunale, se al richiedente fosse stata concessa, pur avendone egli diritto, la riabilitazione, lo stesso si sarebbe venuto a trovare in una situazione, sicuramente deteriore rispetto alla pronuncia di estinzione del reato. In altri termini, la misura della riabilitazione sarebbe applicabile soltanto in quei casi in cui non possa venire in considerazione la tipica misura dell'estinzione del reato.
Ora, per quanto concerne gli effetti della riabilitazione, va innanzitutto precisato che essi sono più ampi di quanto affermato dall'ordinanza impugnata. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la riabilitazione si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale;
essa, infatti, è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. Da tale operatività della riabilitazione in ordine ad ogni possibile effetto della condanna, e non soltanto a quelli già verificatisi, consegue, poi, che debba ritenersi sussistere l'interesse a richiedere il relativo provvedimento per il solo fatto che risulti intervenuta sentenza di condanna dalla quale non si sia già stati riabilitati (Sez. I, 26 ottobre 1993, Marianelli, m. 195.740). Orbene, come esattamente osserva il Procuratore generale ricorrente, anche non considerando la problematica relativa all'inquadramento della sospensione condizionale della pena tra le cause estintive del reato vere e proprie, deve rilevarsi che il rapporto tra estinzione del reato per decorso dei termini di cui all'art. 163, primo comma, cod. pen. e riabilitazione, normalmente inquadrata invece tra le cause di estinzione della pena, non può essere regolato secondo la disposizione di cui all'art. 183, secondo comma, cod. pen. (secondo il quale nel concorso tra una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente), e ciò per il motivo che la riabilitazione presuppone proprio l'esecuzione o altro modo di estinzione della pena principale inflitta con la condanna (art. 179, primo comma, cod. pen.). Del resto, che si possa richiedere la riabilitazione anche rispetto a condanna assistita dal beneficio della sospensione condizionale della pena è assunto che trova conferma negli effetti che derivano dai due benefici, che sono in parte diversi. Infatti, della condanna sospesa per la quale sia intervenuta la causa di estinzione del reato, si tiene conto ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità del reato, come si rileva dall'art. 106, primo comma, cod. pen.; al contrario, l'avvenuta riabilitazione osta al computo della condanna ai fini della recidiva (salvo che sia intervenuta revoca della riabilitazione) ed impedisce la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato (art. 106, secondo comma, cod. pen.). La riabilitazione, poi, estingue la dichiarazione di abitualità, professionalità e di tendenza a delinquere (art. 109, quarto comma, cod. pen.); ed il riabilitato, inoltre, può godere dell'amnistia e dell'indulto condizionati alla mancanza di precedenti condanne.
L'interesse a richiedere la riabilitazione, inoltre, sussiste anche in funzione di altri accadimenti futuri ed incerti, come la commissione del reato di cui all'art. 707 cod. pen. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, ai fini del riconoscimento della ricorrenza delle condizioni personali indicate in detto articolo deve tenersi conto anche delle condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio per i quali la pena sia stata sospesa e che si siano estinti per il disposto dell'art. 167 cod. pen., in quanto tale estinzione produce solo l'effetto della non esecuzione delle pene principali ed accessorie, sicché, nonostante il suo verificarsi, continuano ad incidere gli altri effetti penali della condanna (Sez. IV, 12 aprile 1995, n. 1314); mentre non altrettanto può dirsi per il riabilitato, dal momento che il relativo beneficio fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti, salvo la incapacità di fruire della concessione della sospensione condizionale della pena, del perdono giudiziale, della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
D'altra parte, l'interpretazione qui sostenuta trova conforto nella giurisprudenza relativa alla questione dell'individuazione del dies a quo del periodo di tempo rilevante ai fini della riabilitazione. Infatti, questa Suprema Corte ha costantemente affermato l'indirizzo secondo cui nelle ipotesi di condanna riportata con il beneficio della sospensione condizionale della pena, il termine per la riabilitazione - sempre che il periodo di sospensione sia decorso efficacemente - è da calcolarsi come decorrente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, e ciò in conseguenza dell'effetto retroattivo del verificarsi della condizione apposta alla condanna (Sez. VI, 20 marzo 1974, Romano, m. 127.500; Sez. I, 2 ottobre 1984, Battistelli, m. 167.364; Sez. VI, 10 dicembre 1981, Iacona, m. 151.966; Sez. IV, 26 giugno 1975, Leone, m. 130.862). In altre parole, è stato specificato che, in tema di decorrenza del termine previsto per la riabilitazione dall'art. 179 cod. pen. nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, conseguendo l'estinzione del reato all'impossibilità di eseguire la pena per il decorso del termine previsto dall'art. 163 cod. pen., tale impossibilità, siccome l'estinzione stessa, non possono che retroagire al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, posto che l'evento dedotto in condizione (mancata commissione, nei cinque anni per i delitti e nei due anni per le contravvenzioni, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole in una con l'adempimento degli obblighi imposti) s'è avverato (Sez. VI, 28 giugno 1990, Di Fonzo, m. 185.579). In conclusione, deve ritenersi che non vi sia nessuna incompatibilità tra riabilitazione ed estinzione del reato a seguito di sospensione condizionale della pena, e che quindi la riabilitazione può essere concessa anche quando si riferisca a condanna per la quale sia stato dato il beneficio della sospensione condizionale della pena ed il reato si sia estinto per il decorso del termine di cui all'art. 163 cod. pen. Nelle specie, quindi, al richiedente, sempre nella sussistenza delle condizioni di cui all'art. 179 cod. pen., doveva essere riconosciuto il suo diritto alla riabilitazione.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2000