CASS
Sentenza 18 settembre 2023
Sentenza 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2023, n. 38037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38037 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RG IE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/03/2023 del TRIB. LIBERTA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
letto il ricorso e le conclusioni scritte del PG MARIAEMANUELA GUERRA Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38037 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 08/09/2023 RITENUTO IN FATTO De RG LE ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 10/03/2023, che ha respinto l'appello presentato dall'imputato avverso l'ordinanza del Gip del tribunale di Lecce, con cui è stata rigettata l'istanza di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere dall'8/04/2022 per i delitti associativi previsti dagli artt. 416-bis cod. pen. e 74 D.P.R. n. 309 del 1990 e per varie condotte di estorsione, cessione di sostanza stupefacente e detenzione di armi. Il ricorrente ha, infatti, chiesto al Gip la declaratoria di inefficacia della misura in applicazione della disciplina delle contestazioni a catena, con riferimento alla precedente ordinanza custodiale emessa in data 23/11/2020, in ordine ai reati di estorsione ed incendio di un'autovettura commessi ai danni di Cozza Graziano in concorso con AP ND e RE LA (fatti per i quali è stato poi disposto il giudizio immediato con decreto del 24/12/2020 e poi sentenza di applicazione pena del 28/04/2021, irrev. il 5/10/2021). 1. Si deduce la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Si sostiene che i fatti oggetto delle ordinanze in premessa indicate siano avvinti da connessione qualificata. L'estorsione per cui è stato emesso il primo provvedimento cautelare sarebbe stata perpetrata dal ricorrente nell'ambito del programma criminale sotteso all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (contestata con la seconda ordinanza) e in concorso con i sodali AP ND e RE LÒ (coimputati nella tentata estorsione), con riferimento ad un credito per una fornitura di marijuana. I fatti posti a fondamento della seconda ordinanza - circoscritti in un arco temporale compreso tra il 2019 e il febbraio 2020 - sarebbero poi anteriori rispetto all'estorsione commessa il successivo 27/10/2020 e noti al pubblico ministero prima dell'emissione della seconda ordinanza. 2. Quanto alla connessione qualificata - che il Tribunale aveva escluso affermando che nulla emergeva in atti per asserire che il ricorrente avesse commesso l'estorsione in esecuzione di un medesimo disegno criminoso concepito originariamente al tempo in cui si era costituita l'associazione - il fatto che le intercettazioni, utilizzate a riprova dei reati contestati con la seconda ordinanza, fossero state disposte ed eseguite prima dell'emissione della prima ordinanza, corroborava quanto sostenuto dall'imputato considerato che lo stesso GIP della seconda ordinanza, nel motivare sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo di cui al capo 1), aveva richiamato proprio l'episodio oggetto della prima ordinanza, trascrivendola per intero nella motivazione. 2 3. Quanto alla deducibilità dagli atti dei fatti oggetto della seconda ordinanza all'atto del rinvio a giudizio dell'imputato nell'ambito del procedimento ove era stata emessa la prima ordinanza (decreto di giudizio immediato del dicembre 2020), deponeva a favore dell'imputato proprio la risalenza dei fatti di cui alla seconda ordinanza, tenuto conto che la complessa ed articolata attività istruttoria svolta per il loro accertamento si era ben conclusa prima del rinvio a giudizio dell'imputato in ordine agli altri fatti oggetto della prima misura. 4. Illogica e contraddittoria era poi l'ordinanza impugnata laddove escludeva che la posizione del ricorrente si potesse equiparare a quella del coimputato AP ND (con cui rispondeva in concorso dei delitti fine nella prima ordinanza) perché questi sarebbe stato scarcerato dalla Corte di cassazione soltanto per ragioni formali, attinenti al vizio della motivazione perplessa. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra, con requisitoria del 23/06/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile essendo i motivi manifestamente infondati. 1. Anche laddove, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, si possa ritenere, come prospettato dal ricorrente pur in difetto delle necessarie allegazioni, che i fatti oggetto della prima ordinanza fossero delitti fine della precostituita associazione criminale oggetto della seconda ordinanza di cui si è chiesta la retrodatazione, resta l'elemento decisivo - sufficientemente argomentato dall'ordinanza impugnata - costituito dalla rilevata carenza del requisito della necessaria desumibilità dagli atti prima del rinvio a giudizio - disposto con decreto di giudizio immediato nel dicembre 2020 - nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Si è, al riguardo, sottolineato come l'informativa conclusiva in ordine ai fatti contestati nella seconda ordinanza sia stata depositata il 6/10/2021, ossia a dieci mesi di distanza dal rinvio a giudizio, e come, pertanto, il pubblico ministero abbia complessivamente e successivamente vagliato i fatti contestati nella seconda ordinanza - alcuni dei quali di natura permanente - ai fini delle determinazioni da assumere per la richiesta di misure cautelare. A conferma di tale assunto il Tribunale cita anche il fatto, non privo di rilievo, che nell'ambito del procedimento che ha portato all'emissione del titolo cautelare successivo per i reati associativi, la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente non era stata compiutamente vagliata dal pubblico ministero, il quale 1'8/01/2021 aveva avanzato richiesta di proroga delle indagini per acquisire ulteriori elementi di riscontro. 3 Inoltre, ai fini della confutazione del motivo di ricorso, rileva altresì quanto osservato dal Tribunale a proposito delle circostanze che hanno portato all'emissione della prima ordinanza, laddove si precisa come l'episodio estorsivo oggetto di contestazione (unitamente al delitto di incendio connesso) non sembrasse inizialmente affatto dotato dei connotati di delitto fine del reato associativo successivamente contestato, considerato che la notizia di reato scaturiva da un'indagine della polizia giudiziaria del tutto autonoma ed avviata dalla denuncia della persona offesa, svincolata rispetto all'indagine relativa al clan Briganti-Zecca in cui successivamente avrebbe finito per inserirsi, come peraltro confermato dall'assenza nella relativa contestazione cautelare di elementi circostanziali riferibili all'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Il Tribunale, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio per cui «In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza)» (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351 - 02). 3. Peraltro, la circostanza che all'epoca di emissione della prima misura fosse già cessata l'attività tecnica disposta in relazione all'accertamento dei reati oggetto della seconda misura, non si rivela - in difetto di specifica allegazione - di per sé decisiva a supportare l'esistenza di una acquisita pregressa conoscenza di quei fatti, soprattutto se si considera che l'attività tecnica deve essere elaborata dalla p.g. alla luce degli altri elementi di indagine acquisiti e, in seguito, compendiata in apposita informativa. 4. Esauriente e non censurabile si rivela anche la motivazione resa in ordine all'esclusione del rilievo della posizione del coimputato AP, tenuto conto che, sul punto, la difesa nulla allega. 4 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 6. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 1'08/09/2023
letto il ricorso e le conclusioni scritte del PG MARIAEMANUELA GUERRA Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38037 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 08/09/2023 RITENUTO IN FATTO De RG LE ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 10/03/2023, che ha respinto l'appello presentato dall'imputato avverso l'ordinanza del Gip del tribunale di Lecce, con cui è stata rigettata l'istanza di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere dall'8/04/2022 per i delitti associativi previsti dagli artt. 416-bis cod. pen. e 74 D.P.R. n. 309 del 1990 e per varie condotte di estorsione, cessione di sostanza stupefacente e detenzione di armi. Il ricorrente ha, infatti, chiesto al Gip la declaratoria di inefficacia della misura in applicazione della disciplina delle contestazioni a catena, con riferimento alla precedente ordinanza custodiale emessa in data 23/11/2020, in ordine ai reati di estorsione ed incendio di un'autovettura commessi ai danni di Cozza Graziano in concorso con AP ND e RE LA (fatti per i quali è stato poi disposto il giudizio immediato con decreto del 24/12/2020 e poi sentenza di applicazione pena del 28/04/2021, irrev. il 5/10/2021). 1. Si deduce la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Si sostiene che i fatti oggetto delle ordinanze in premessa indicate siano avvinti da connessione qualificata. L'estorsione per cui è stato emesso il primo provvedimento cautelare sarebbe stata perpetrata dal ricorrente nell'ambito del programma criminale sotteso all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (contestata con la seconda ordinanza) e in concorso con i sodali AP ND e RE LÒ (coimputati nella tentata estorsione), con riferimento ad un credito per una fornitura di marijuana. I fatti posti a fondamento della seconda ordinanza - circoscritti in un arco temporale compreso tra il 2019 e il febbraio 2020 - sarebbero poi anteriori rispetto all'estorsione commessa il successivo 27/10/2020 e noti al pubblico ministero prima dell'emissione della seconda ordinanza. 2. Quanto alla connessione qualificata - che il Tribunale aveva escluso affermando che nulla emergeva in atti per asserire che il ricorrente avesse commesso l'estorsione in esecuzione di un medesimo disegno criminoso concepito originariamente al tempo in cui si era costituita l'associazione - il fatto che le intercettazioni, utilizzate a riprova dei reati contestati con la seconda ordinanza, fossero state disposte ed eseguite prima dell'emissione della prima ordinanza, corroborava quanto sostenuto dall'imputato considerato che lo stesso GIP della seconda ordinanza, nel motivare sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo di cui al capo 1), aveva richiamato proprio l'episodio oggetto della prima ordinanza, trascrivendola per intero nella motivazione. 2 3. Quanto alla deducibilità dagli atti dei fatti oggetto della seconda ordinanza all'atto del rinvio a giudizio dell'imputato nell'ambito del procedimento ove era stata emessa la prima ordinanza (decreto di giudizio immediato del dicembre 2020), deponeva a favore dell'imputato proprio la risalenza dei fatti di cui alla seconda ordinanza, tenuto conto che la complessa ed articolata attività istruttoria svolta per il loro accertamento si era ben conclusa prima del rinvio a giudizio dell'imputato in ordine agli altri fatti oggetto della prima misura. 4. Illogica e contraddittoria era poi l'ordinanza impugnata laddove escludeva che la posizione del ricorrente si potesse equiparare a quella del coimputato AP ND (con cui rispondeva in concorso dei delitti fine nella prima ordinanza) perché questi sarebbe stato scarcerato dalla Corte di cassazione soltanto per ragioni formali, attinenti al vizio della motivazione perplessa. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra, con requisitoria del 23/06/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile essendo i motivi manifestamente infondati. 1. Anche laddove, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, si possa ritenere, come prospettato dal ricorrente pur in difetto delle necessarie allegazioni, che i fatti oggetto della prima ordinanza fossero delitti fine della precostituita associazione criminale oggetto della seconda ordinanza di cui si è chiesta la retrodatazione, resta l'elemento decisivo - sufficientemente argomentato dall'ordinanza impugnata - costituito dalla rilevata carenza del requisito della necessaria desumibilità dagli atti prima del rinvio a giudizio - disposto con decreto di giudizio immediato nel dicembre 2020 - nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Si è, al riguardo, sottolineato come l'informativa conclusiva in ordine ai fatti contestati nella seconda ordinanza sia stata depositata il 6/10/2021, ossia a dieci mesi di distanza dal rinvio a giudizio, e come, pertanto, il pubblico ministero abbia complessivamente e successivamente vagliato i fatti contestati nella seconda ordinanza - alcuni dei quali di natura permanente - ai fini delle determinazioni da assumere per la richiesta di misure cautelare. A conferma di tale assunto il Tribunale cita anche il fatto, non privo di rilievo, che nell'ambito del procedimento che ha portato all'emissione del titolo cautelare successivo per i reati associativi, la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente non era stata compiutamente vagliata dal pubblico ministero, il quale 1'8/01/2021 aveva avanzato richiesta di proroga delle indagini per acquisire ulteriori elementi di riscontro. 3 Inoltre, ai fini della confutazione del motivo di ricorso, rileva altresì quanto osservato dal Tribunale a proposito delle circostanze che hanno portato all'emissione della prima ordinanza, laddove si precisa come l'episodio estorsivo oggetto di contestazione (unitamente al delitto di incendio connesso) non sembrasse inizialmente affatto dotato dei connotati di delitto fine del reato associativo successivamente contestato, considerato che la notizia di reato scaturiva da un'indagine della polizia giudiziaria del tutto autonoma ed avviata dalla denuncia della persona offesa, svincolata rispetto all'indagine relativa al clan Briganti-Zecca in cui successivamente avrebbe finito per inserirsi, come peraltro confermato dall'assenza nella relativa contestazione cautelare di elementi circostanziali riferibili all'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Il Tribunale, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio per cui «In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza)» (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351 - 02). 3. Peraltro, la circostanza che all'epoca di emissione della prima misura fosse già cessata l'attività tecnica disposta in relazione all'accertamento dei reati oggetto della seconda misura, non si rivela - in difetto di specifica allegazione - di per sé decisiva a supportare l'esistenza di una acquisita pregressa conoscenza di quei fatti, soprattutto se si considera che l'attività tecnica deve essere elaborata dalla p.g. alla luce degli altri elementi di indagine acquisiti e, in seguito, compendiata in apposita informativa. 4. Esauriente e non censurabile si rivela anche la motivazione resa in ordine all'esclusione del rilievo della posizione del coimputato AP, tenuto conto che, sul punto, la difesa nulla allega. 4 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 6. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 1'08/09/2023