Sentenza 13 febbraio 2004
Massime • 1
La nomina del difensore può desumersi anche dal comportamento univocamente indicativo della volontà di avvalersi del professionista, ravvisabile nell'autenticazione della firma dell'interessato sull'istanza diretta all'applicazione di una misura alternativa.
Commentario • 1
- 1. La nomina del difensore non può essere desunta dalla sola circostanza che il legale abbia autenticato la firma del querelanteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Disp. att. cod. proc. pen., art. 39) Il fatto La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto l'affermazione di penale responsabilità dello stesso e dell'altro imputato, in relazione al reato di concorso in truffa (così riqualificata l'originaria contestazione di insolvenza fraudolenta) e li condannava a pene ritenute di giustizia oltre che alla rifusione dei danni da liquidarsi in separata sede alla costituita parte civile. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2004, n. 12980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12980 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 13.02.2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 868
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 024552/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE AR N. IL 10/04/1963;
avverso ORDINANZA del 08/04/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Carmine Di Zenzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza dell'8 aprile 2003 il tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava la istanza con la quale EL AR aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale o in subordine la semilibertà.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il CA denunziando la nullità del provvedimento impugnato e la sua manifesta illogicità. Sostiene il ricorrente che l'istanza introduttiva del procedimento, pur non contenendo l'espressione "nomino quale mio difensore l'avv. Paolo Marson", recava il timbro del predetto avvocato e l'autentica della sottoscrizione dell'istante da parte dello stesso difensore. Di conseguenza, secondo la giurisprudenza di questa corte, essendo la nomina del difensore un procedimento a forma libera, il tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto notificare il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione dell'istanza al predetto difensore, anziché ad un difensore di ufficio. In ogni caso la decisione sarebbe manifestamente illogica non potendo trarsi da "una pretesa irreperibilità" la conclusione che il ricorrente non risulterebbe espletare "un regolare lavoro".
3. Il primo motivo è fondato ed assorbente.
Come correttamente sostenuto dal ricorrente questa corte ha affermato che il conferimento dell'incarico al difensore da parte dell'indagato o dell'imputato costituisce un negozio a forma libera del tutto efficace, sempre che ne sia garantita la provenienza dall'interessato, da fatti o da comportamenti univoci e concludenti (cass. 30 settembre 1992, RV. 193194) e con successiva sentenza (cfr. cass. 27 marzo 2003, n. 22940, RV. 225528) che la disposizione dell'art. 96 c.p.p. è suscettibile di una interpretazione ampia ed elastica "in bonam partem". In applicazione di tale principi, sia pure con giurisprudenza in parte contrastante, la corte ha, altresì, affermato che la prova dell'esistenza di una nomina tacita può desumersi anche dall'autenticazione della firma del "querelante" (cfr. da ultimo, cass. 9 marzo 1997, n. 4419, RV. 213124) o da altri comportamenti che denotino il conferimento del mandato difensivo. Ritiene la corte che un comportamento univocamente indicativo di tale volontà possa essere ravvisato anche nell'autenticazione della firma dell'interessato su una istanza diretta alla ammissione di una misura alternativa, se si considera che ai sensi dell'art. 36, disp. att, la "autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore ...." e, quindi, non da una qualsiasi professionista iscritto negli albi dell'avvocatura, ma soltanto da quell'avvocato che ha ricevuto il mandato di difensore. Mandato che può essere conferito dal cliente anche verbalmente, ma che affinché abbia efficacia nei confronti dell'ufficio giudiziario deve essere portato a conoscenza di quest'ultimo con un comportamento univoco, quale deve ritenersi, appunto, la autenticazione della sottoscrizione che può essere fatta soltanto dall'avvocato difensore.
L'avviso della data fissata davanti al tribunale di sorveglianza per la decisione sull'istanza dell'interessato andava, pertanto, notificato anche al difensore del EL ed il non avervi provveduto ha comportato il verificarsi di una nullità generale ed insanabile ai sensi dell'art. 178, comma 1^, lett. c), c.p.p., che, ai sensi dell'art. 185 c.p.p. invalida anche l'ordinanza impugnata. Questa, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame allo stesso tribunale di sorveglianza.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2004