Sentenza 20 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2001, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 / Z 1 4 A / R 6 T 2 S . I R . G BBLICA ITALIAN0245870 1 A P 5 . E I L D L R R A L E . A D B D A I S T E URTE SUPREMA DI CASSAZIONE N T 1 E N S 8 E 1 Oggetto I ER S A . iva E T N A accesso studio SEZIONE TRIBUTARIA M commercialista Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10857/98 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere 5070 Cron. Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Ud. 30/11/00 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: سماء EMMEPI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFI OPIE presso lo studio dell'avvocato DEMAZZINI 134 SC B, Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SANTIS GUIDO, difesa dall'avvocato ITALICO, PERLINI per diritti L. 3000 giusta procura a margine;
20 FEB 2001 IL CANCELLIERE ricorrente
contro
CANCELLERIA 1 UFF. IVA FROSINONE;
0 - intimato Commissioneavverso la sentenza n. 147/97 della CG064377 2000 tributaria regionale di ROMA, depositata il 13/05/97; 1991 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. $ 1. Svolgimento del processo In data 8 agosto 1991 la Guardia di finanza chiede- va di visionare la documentazione della società EMMEPI a r.l., depositata presso lo studio del commercialista dott. Luigi Valdiserri in Frosinone, sede amministrati- va della società. Il professionista, ratificando l'operato della propria segretaria durante la sua as- kan senza, non opponeva alcun rifiuto ed esibiva la docu- mentazione in suo possesso, la quale veniva trasportata preso la sede operativa della società. Il dott. Valdiserri sottoscriveva il verbale, senza nulla eccepire circa la ritualitàdell'operazione. La Guardia di Finanza redigeva, quindi, un processo verbale di constatazione in contraddittorio dell'ammnistratore unico ella società e del suo coniu- ge. Sulla base di tale atto l'ufficio i.v.a. emetteva avviso di rettifica della denuncia annuale per l'anno 1990. Il ricorso della società alla commissione tributa- ria provinciale di Frosinone veniva accolto, in consi- 2 derazione dell'illegittimità dell'accesso. L'ufficio proponeva appello, accolto dalla commis- sione tributaria regionale di Roma con sentenza 18 aprile - 13 maggio 1997, così motivata: - non potendo la Guardia di Finanza eseguire ri- cerche nello studio del professionista, essa si era li- mitata a richiedere allo stesso l'esibizione della do- cumentazione della società, e lo stesso aveva acconsen- tito alla richiesta senza alcuna riserva. Peraltro, l'interesse ad eccepire l'illegittimità dell'accesso e del verbale era propria esclusivamente del professioni- sta;
I hav la società non aveva riproposto espressamente in grado d'appello le domande ed eccezioni non esaminate in primo grado a seguito dell'accoglimento della pre- giudiziale, per cui le stesse dovevano considerarsi ri- nunciate. Avverso tale sentenza la EMMEPI s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre mezzi di an- nullamento. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attivi- tà difensiva. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.52 del d.P.R. n.633/72, la ricorrente deduce che l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, richiesta dal detto articolo perchè possa accedersi in locali nei quali si esercita un'arte o una professione e non siano adibiti ad attività com- merciale, è un presupposto indefettibile di validità dell'accertamento, nè può essere sostituito dal con- senso presunto del professionista all'accesso, conside- rato che l'autorizzazione è prevista per la tutela de- : gli interessi del contribuente e del segreto professio- nale. Pertanto, nessuna efficacia sanante poteva essere har attribuita alla successiva ratifica del commercialista.
2.2. Col secondo motivo, denunciando omessa e/o in- sufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in realzione all'art. 360, n.5, cod. proc. civ., si lamenta che nella sentenza impugnata non siano stati indicate le ragioni per cui la mancata opposizione del professionista avrebbe reso irrilevante l'assenza di autorizzazione del Procuratore della Re- pubblica.
2.3. Col terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.53 del d.l.vo n.546/92, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto abbandonate le domande ed eccezioni non espressamente riproposte in appello. Rileva, in proposito, che, nel resistere all'appello dell'ufficio, la difesa della società aveva fatto presente che in primo grado era stata accolta la questione preliminare 2 di violazione dell'art.52 del d.P.R. n. 633/72, e che, pertanto, nella richiesta di rigetto dell'appello dove- vano ritenersi riproposte tutte le censure dedotte col ricorso introduttivo. § 3. Motivi della decisione 3.1. I primi due motivi, da esaminarsi congiunta- mente, non possono trovare accoglimento. Come ha esattamente ritenuto la commissione tribu- لمھنا taria d'appello, le acquisizioni documentali effettuate dalla Guardia di Finanza presso lo studio del commer- cialista, presso il quale la società aveva la propria sede amministrativa, devono ritenersi valide, essendo avvenute col consenso dello stesso professionista, il quale aveva, per di più, sottoscritto il verbale sen- za osservazione alcuna. Non vi è stata, quindi, invasione di un luogo sog- getto a speciale tutela, per la quale l'ordinamento prevede l'apposita autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ma una semplice richiesta di documenti, al- la quale il destinatario ha spontaneamente aderito.
3.2. Neppure il terzo mezzo può trovare accoglimen- to. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la stessa non aveva espressamente e specificamente ri- proposto in grado d'appello le altre questioni dedotte a sostegno del ricorso introduttivo ed assorbite dall'accoglimento del motivo in punto di difetto di au- torizzazione ai sensi dell'art.52 del d.P.R. n. 633/72. Nella memoria di replica all'appello dell'ufficio, che trattandosi di vizio in procedendo, può di-la Corte, rettamente esaminare, la società si era, infatti, limi- tata a dedurre che il contenuto del ricorso e della me- hav moria aggiuntiva, integrati dai documenti allegati in primo grado, dovevano ritenersi esaustivi al fine di confutare le censure dell'amministrazione. Ne deriva che correttamente la commissione regiona- le ha ritenuto abbandonati i motivi non espressamente riproposti.
3.3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non essendosi l'Ammnistrazione finanziaria costi- tuita, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 30 novembre 2000. 6 Il Consigliere estensore Enrico Altieri чаш IL CANCELLIERE C1 NN TI 7 Il Presidente Vincenzo Carbone DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.0 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 IN TI E N 6 8 O 9 I 5 1 Z . / A 4 N / R - 6 A T I 2 B S . I R . R . G L A P L E . T A R D U . L B B A E I A D D T R A I E I S T 1 T 3 N R E 1 N E S E . T I S N A E A M