Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
La normativa della regione siciliana successiva alla legge statale n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, pur avendo recepito - con la legge regionale n. 48 del 1991 - la disposizione della normativa statale che attribuisce alle giunte municipali la competenza residuale ad adottare tutti gli atti non riservati ad altri organi comunali (art. 35 della citata legge n. 142 del 1990, come modificato dall'art. 17 legge n. 81 del 1993), prevede tuttavia una competenza residuale anche dei sindaci, ai quali viene attribuita la competenza su tutte le materie non riservate alle giunte municipali, fra le quali non sono comprese le autorizzazioni a stare in giudizio (art. 13 legge regionale n. 7 del 1992, come modificato dall'art. 41 legge regionale n. 26 del 1993); ne consegue che al sindaco è attribuito il potere di agire e resistere in giudizio, senza che, pertanto, la mancata autorizzazione della giunta municipale comporti il difetto di un presupposto processuale per la regolare costituzione del rapporto nei giudizi intrapresi direttamente dal sindaco per conto del comune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2001, n. 5079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5079 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SILVIA PARMIGIANI con studio in 95100 CATANIA VIA G. OBERDAN 141, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FR MA, ER COSTRUZIONI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 504/98 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 06/03/98 e depositata il 15/06/98 (R.G. 174/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 13.2.1987 IA FR conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania il Comune di Catania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati al proprio edificio, sito nella via Palermo 291/a-293 (adibito a rivendita di pane e ad abitazione), a seguito di lavori interessanti la predetta via per la realizzazione della fognatura.
Il Comune, costituendosi, sosteneva che i lavori erano stati appaltati ed eseguiti dalla impresa Dott. Gaetano La IT che chiamava in causa chiedendo di esserne garantita.
Quest'ultima, a sua volta costituitasi, eccepiva la prescrizione del diritto rilevando che l'ipotetico fatto dannoso si sarebbe verificato nel 1978 e deduceva comunque l'infondatezza della domanda per non essere i presunti danni riconducibili ai lavori da lei eseguiti.
Con sentenza in data 10.11.1995 l'adito Tribunale, accogliendo la domanda, condannava il Comune di Catania, quale responsabile dello scavo, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nel complessivo ammontare di L. 24.834.705, con gli interessi legali dalla presentazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo, e alla rifusione delle spese. Rigettava invece per intervenuta prescrizione la domanda di garanzia proposta, dal comune nei confronti della società La IT e compensava tra tali parti le spese processuali. Avverso tale decisione proponeva gravame il Comune di Catania al quale resistevano la società La IT e FR IA. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza 6 marzo/15 giugno 1998, rilevando che la deliberazione all'impugnazione era stata adottata dal Sindaco senza la prescritta autorizzazione da parte della giunta municipale, dichiarava inammissibile l'impugnazione e compensava interamente tra le parti le ulteriori spese del giudizio. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Comune di Catania affidandone l'accoglimento a due motivi.
Le altre parti non hanno invece svolto in questa sede alcuna attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia con il primo mezzo il Comune ricorrente "violazione e/o falsa applicazione della normativa riguardante il riparto delle competenze degli organi istituzionali degli enti locali della Regione Siciliana (art. 360 n. 3 c.p.c.)". La Corte di merito, sostiene, si sarebbe acriticamente conformata ad alcune recenti pronunce di questo Supremo Collegio secondo cui la mancata autorizzazione da parte della giunta municipale al Sindaco, ai sensi dell'art. 35 legge 8.6.1990 n. 142 (nel testo modificato dall'art. 17 legge 25.3.1993 n. 81, applicabile, in mancanza di una specifica disciplina regionale, anche ai Comuni Siciliani) inciderebbe sulla capacità processuale e si risolverebbe nel difetto di un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, ed avrebbe, per l'effetto, dichiarato erroneamente inammissibile l'appello proposto da esso Comune perché sottoscritto da avvocato munito di procura rilasciata dal Sindaco senza autorizzazione da parte della Giunta. In tal modo avrebbe però finito per non tenere nel debito conto la profonda differenza esistente, in tema di competenza, tra il sistema tracciato dalla legislazione nazionale e quello della Regione Siciliana: mentre nel primo l'art. 35 L. n. 142/90 attribuisce alla giunta municipale la competenza residuale ad adottare tutti gli atti non riservati dalla legge o dallo Statuto al consiglio, al Sindaco ed ai Dirigenti;
nel secondo, accanto all'art. 35 L. 142/90 - recepito con la L.R. n. 48/91 - che attribuisce la competenza residuale alla giunta, è stato introdotto l'art. 13 della L.R. n. 7/92 con il quale sono state assegnate al Sindaco tutte le materie non di competenza di altri organi o uffici comunali.
Nè avrebbe preso in esame il disposto dell'art. 41 co. 2^ L.R.
1.9.93 n. 26 con il quale il legislatore regionale, risolvendo i dubbi interpretativi collegati alla cooesistenza di due attribuzioni di competenza residuale nel medesimo ordinamento, aveva modificato l'art. 13 della L.R. 7/92 inserendovi un terzo comma dal quale si evinceva l'esistenza di un sistema articolato sulla competenza: del Consiglio (come da previsione dell'art. 31 L. n. 142/90 in L.R. 48/91); della Giunta Municipale (come dall'art. 13 co. 3^ L.R. n. 7/92); e "residuale" del Sindaco.
La censura è fondata.
La Corte distrettuale, nel pronunciare l'accoglimento dell'eccezione relativa al difetto di valida rappresentanza in capo al difensore del Comune e dichiarare inammissibile l'appello da questo proposto, si è richiamata a dei precedenti in materia di questo Suprema Collegio: specificamente alle sentenze n. 7024/1995 e n. 5585/1997. Avuto riguardo in particolare a quest'ultima, - adottata, come quella in esame, in un procedimento nel quale era parte il Comune di Catania - non ritiene il Collegio di poterne condividere le conclusioni ed in parte le svolte argomentazioni. Ed invero, mentre sicuramente esatta è la considerazione dalla quale essa muove, del recepimento cioè nell'ambito della Regione Siciliana degli artt. 35 e 36 legge 8.6.1990 n. 142 (operato con L.R. n. 48/91), non altrettanto è a dirsi per l'affermazione secondo cui non esisterebbe nella normativa regionale siciliana successiva alla legge statale sull'ordinamento delle autonomie locali alcuna disposizione che attribuisca direttamente al sindaco il potere di agire e resistere in giudizio per conto del comune o, comunque, preveda che tale potere possa essere attribuito dallo statuto comunale al sindaco medesimo o ad un assessore.
Da un più approfondito esame della legislazione regionale si può infatti evincere che, come sostenuto dal ricorrente, nell'ambito della Regione Siciliana sussistono due tipi di competenza residuale:
una prima, prevista dall'art. 35 Legge 142/90 (recepito, come si è detto, con L.R. 142/90) che l'attribuisce alla giunta municipale, una seconda, introdotta dall'art. 13 L.R. n. 7/92, che l'assegna al sindaco.
Ma accanto a tali norme, e con la chiara funzione di risolvere ogni dubbio interpretativo derivante dalla coesistenza di due attribuzioni di competenza residuale, l'art. 41 co. 2^ L.R. n.26/1993, ha inserito un terzo comma all'art. 13 L.R. 7/92 del seguente tenore: "restano riservate alla Giunta le delibere per le materie indicato nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, che non siano di competenza del Consiglio".
E poiché la richiamata disposizione attribuisce alla competenza della Giunta Municipale le delibere in materia di A) acquisti, alienazioni, appaliti e tutti i contratti in generale;
B) contributi;
C) assunzioni, stato giuridico ed economico del personale;
ne consegue che al di fuori delle indicate materie e di quelle affidate alla competenza del Consiglio ogni altro atto rientra nella esclusiva "competenza residuale" del Sindaco.
E per l'effetto, non essendovi nell'ambito di tali serie di competenza alcun riferimento alla "autorizzazione a stare in giudizio" è di tutta evidenza che tale provvedimento, unilaterale e discrezionale", non può ascriversi alla competenza "residuale" del Sindaco.
L'impugnata sentenza va conseguentemente cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania.
Il secondo motivo, con il quale si denuncia l'erroneità della decisione sotto altro profilo, sostenendosi che la deliberazione della giunta municipale ci sarebbe comunque stata, va quindi dichiarato assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001