Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l'arruolamento nelle Forze armate, renda, ex art. 46 e 76 D.Lgs. n. 45 del 2000, false dichiarazioni in ordine alla votazione conseguita in sede di diploma di istruzione secondaria, trattandosi di dichiarazione finalizzata non solo ad ottenere l'accoglimento della predetta domanda ma anche ad incidere con criterio preferenziale sul reclutamento degli aspiranti - secondo quanto espressamente previsto dallo stesso bando di arruolamento - e, quindi, di atto precostituito per la prova del fatto attestato cui sono ricollegati specifici effetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2010, n. 39207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39207 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 28/09/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1379
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - N. 1232/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) SE MA N. IL 03/03/1985 C/;
avverso la sentenza n. 8228/2009 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 17/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
lette le conclusioni del PG, di annullamento con rinvio. FATTO E DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso la sentenza, emessa ex art. 129 c.p.p. il 5.8.09 dal G.i.p. presso il Tribunale di S.M. Capua Vetere con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di NE AR in ordine al reato di cui all'art. 483 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per aver erroneamente il giudice ritenuto che la falsa attestazione riportata sulla domanda di arruolamento relativamente alla votazione ottenuta in sede di conseguimento di diploma di istruzione secondaria non fosse penalmente sanzionarle in quanto non ricompressa nella specifica previsione di cui al D.P.R. n. 455 del 2000, art. 46, lett. m) laddove invece andava considerato come il dichiarante, per come risultava esplicitamente dal modulo della domanda di arruolamento, risultasse formalmente ammonito circa le conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci le quali inoltre andavano considerate come un quid unicum con quelle concernenti il conseguimento del titolo di studio, in quanto entrambe finalizzate non solo all'accoglimento della domanda, ma anche, proprio in base alla votazione conseguita, a determinare un criterio preferenziale nel reclutamento degli aspiranti, così come specificamente contemplato nel bando di arruolamento, si da risultare tale condotta inquadrarle nella fattispecie di cui all'art. 483 c.p. ovvero in quella di cui all'art.495 c.p.. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico è sufficiente che l'atto precostituito per la prova del fatto attestato abbia un contenuto non veritiero (Cass., sez. 5, 14 aprile 2003, n. 23224) ed il delitto di cui all'art. 483 c.p. è sussistente allorché a tale atto-documento siano ricollegati specifici effetti (Cass., sez. 6, 7 luglio 2004, n. 49989). Ed allora, poiché l'atto disciplinato dalle norme di cui al t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari - D.Lgs. n. 445 del 2000 - in materia di documentazione amministrativa è per sua natura "destinato a provare la verità" dei fatti in esso affermati, non può dirsi penalmente irrilevante, ma sussumibile invece sotto la previsione normativa di cui all'art .483 c.p., la condotta del privato che renda a norma del D.Lgs. n. 45 del 2000, artt. 46 e 76 una falsa dichiarazione circa stati, qualità personali e fatti per conseguire l'arruolamento nelle Forze armate, essendo indubbio che la falsa dichiarazione circa il voto riportato in sede di conseguimento del diploma di istruzione secondaria è finalizzata - come correttamente evidenziato dal P.G. ricorrente - non solo a consentire l'accoglimento della domanda, ma ad incidere come criterio preferenziale nel reclutamento degli aspiranti, secondo quanto espressamente previsto dal bando stesso di arruolamento. Nè può rilevare, per escludere il reato in esame, che quanto dichiarato possa essere altrimenti verificato dal successivo destinatario dell'atto, dovendosi escludere in tale ipotesi la configurabilità del falso cd. innocuo, atteso che la innocuità del falso in atto pubblico non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento, ma solo se si esclude l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica (Cass., sez. 5, 30 settembre 1997, n. 11681). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di S.M. Capua Vetere-Ufficio G.i.p., per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di S.M. Capua Vetere-Ufficio G.i.p. per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2010