Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2010, n. 39207
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Sentenza 28 settembre 2010

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Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l'arruolamento nelle Forze armate, renda, ex art. 46 e 76 D.Lgs. n. 45 del 2000, false dichiarazioni in ordine alla votazione conseguita in sede di diploma di istruzione secondaria, trattandosi di dichiarazione finalizzata non solo ad ottenere l'accoglimento della predetta domanda ma anche ad incidere con criterio preferenziale sul reclutamento degli aspiranti - secondo quanto espressamente previsto dallo stesso bando di arruolamento - e, quindi, di atto precostituito per la prova del fatto attestato cui sono ricollegati specifici effetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2010, n. 39207
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39207
    Data del deposito : 28 settembre 2010

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