Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
01 8 2 9 / 0 1 KEPUBBLICA ITALIAN IN NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 8052/99 Dott. Vincenzo FERRO Consigliere 9300/99 Cron. 3932 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere 579 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Ud. 27/09/00 Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE I.C.C.R.E.A. ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE DI CREDITO per diritti L. 3000 COOPERATIVO SpA, già I.C.C.R.E.A. ISTITUTO DI CREDITO 29 FEB 2001. IL CANCELLIERE DELLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE SpA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro LIRE 3000 CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL tempore, FANTE 2, presso l'avvocato BONGIORNO GIROLAMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al CG063445 ricorso;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000.
contro
Richiesta copla studio dal Sig. OLMA BUON: 1681 UNICREDITO ITALIANO SpA, già CREDITO ITALIANO SpA, in per diritti L. fe 18 6 of -1- IL CANCELLIERE legali rappresentanti pro tempore, persona dei domiciliato in ROMA VIA LUIGI elettivamente SETTEMBRINI 30, presso l'avvocato TORNABUONI GIAN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GIACOMO, che lo rappresenta e difende unitamente Richiesta copia legale all'avvocato MALESCI PAOLO, giusta mandato in calce al dal Sig. PANERI per dirital L. (2000 +2 controricorso;
2-8-GIU-2001 IL CANCELLIERE controricorrente
contro
ROMA SpA, in persona dei legali BANCA DI pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentanti 3000 in ROMA VIA MINGHETTI 17, presso il servizio legale dell'Istituto medesimo, rappresentata e difesa dall'avvocato FATTOROSI BARNABA ANDREA, giusta mandato in calce al controricorso;
3000 controricorrente CANCELLERIA
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA;
- intimata - e sul 2° ricorso n° 09300/99 proposto da: CANCELLERIA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso l'avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta CANCELLERIA e difende, giusta procura speciale per Notaio Mario Liguori di Roma rep. n. 115431 del 5.5.1999; -2- controricorrente e ricorrente incidentale CORTS SUPREMA DI CASSAZIONE PIE CO
contro
ICIO UFF Richiesta copia Studio out Sig. M ariavi I.C.C.R.E.A. ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE DI CREDITO dal per dicht 3000 COOPERATIVO già ISTITITUTO DI CREDITO DELLE CASSE * LUG. 2001 RURALI ED ARTIGIANE, CREDITO ITALIANO SpA;
intimati avverso la sentenza n. 3626/98 della Corte d'Appello €0,77 1500 di ROMA, depositata il 09/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2000 dal Consigliere Dott. Bruno 1496376 SPAGNA MUSSO;
€0,77 L.1500 udito per il ricorrente, l'Avvocato Palmeri, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
3496377 udito per il resistente, UNICREDITO ITALIANO, 1'Avvocato Malesci, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito per il resistente, BANCA DI ROMA, 1'Avvocato Fattorosi Barnaba, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale, l'accoglimento del terzo motivo;
l'assorbimento del quarto e quinto motivo;
l'assorbimento del ricorso -3- .. incidentale. -4- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia legale dal Sig. TORNA BUON per diritti L/2000+ 11 SET 2001 IL CANCELLIERE 155 13000 CANCELLERI DE345806 155 173000 CANCELLERIA DE345807 155 13000 CELLERIA DE345808 Svolgimento del processo In data 22-2-90, a seguito di presentazione all'incasso di quattro assegni circolari, per l'importo complessivo di £.194.709.000, tratti sull'Istituto di Credito delle Casse Rurali ed Artigiane (ICCREA) ed emessi dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Signa, l'agenzia n.
1. di Firenze del Credito Italiano pagava detti titoli e li trasmetteva per il rimborso alla propria filiale di Roma;
gli stessi titoli, trafugati da ignoti durante la spedizione, venivano in seguito negoziati da terzi giratari presso la Cassa di Risparmio di Roma (poi divenuta Banca di Roma) e presso la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) e, quindi, estinti, mediante stanze di compensazione, tra l'IC, la Banca di Roma e la BNL. In data 12-4-90, il Credito Italiano comunicava il furto degli assegni (allegandone copia con il timbro di negoziazione) all'IC, che adduceva di non poter più addebitare, per il ritardo nella denuncia dell'accaduto, alle banche negoziatrici (Banca di Roma e BNL), in virtù di quanto stabilito nelle convenzioni interbancarie, l'importo dei titoli. A seguito di ciò, con citazione notificata il 29-10-90, il Credito Italiano conveniva l'IC innanzi al Tribunale di Roma per sentirla condannare, previa dichiarazione di responsabilità per grave negligenza (non essersi accorta delle alterazioni dei titoli presentati all'incasso dalla Banca di Roma e dalla BNL), al pagamento dell'importo dei titoli, oltre interessi al tasso del prime rate dal 22-2-90 al soddisfo. Costituitesi l'IC, che eccepiva la non facile riconoscibilità delle alterazioni in questione e le chiamate in causa, dalla stessa IC, Banca di Roma e BNL, l'adito Tribunale, con sentenza n.16360/94, rigettava la domanda del Credito Italiano, ritenendo, tra l'altro, che i titoli non presentavano “in concreto segni visibili di alterazioni, abrasioni o scoloritura....". A seguito dell'impugnazione proposta dal Credito Italiano, la Corte d'Appello di Roma, costituitasi l'ICCREA, con la sentenza in esame, in riforma di quanto stabilito in primo grado, condannava l'appellata al pagamento in favore del Credito Italiano della somma di £.194.709.000, oltre interessi come richiesto, rigettando, altresì, la domanda di garanzia dell'ICCREA; affermava, in particolare, la Corte territoriale che "l'alterazione dei titoli era riconoscibile". Ricorre per cassazione, con cinque motivi, l'IC; resistono con controricorso la BNL, che propone, a sua volta, ricorso incidentale “condizionato" con un unico motivo, l'CR (già Credito Italiano) e la Banca di Roma. L'CR e l'ICCREA hanno, altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 1223, 1227, 1332, 1362 e ss., 1829, 2043, 2056, 2721 e ss.c.c. e 43 legge sull'assegno, sia in relazione all'interpretazione delle missive inviate dall'ICCREA alla Banca di Roma ed alla BNL, in ordine alle contraffazioni dei titoli, che riguardo alla riconoscibilità delle stesse. Con il terzo e quarto motivo si sostiene la violazione degli artt. 1176, 1223, 1227, 1829, 2043, 2056 c.c. e 43 legge sull'assegno, e relativo difetto di motivazione, in ordine alle circostanze della sottrazione dei titoli all'atto del possesso da parte del Credito Italiano, della tardiva denuncia da parte dello stesso istituto (che non consentiva all'ICCREA di evitare con tempestività il pagamento degli assegni) e della errata esclusione di responsabilità per le banche chiamate in garanzia, nonostante la negoziazione, da parte loro, degli assegni contraffatti. Con il quinto motivo si sostiene il diritto dell'ICCREA, “per effetto della riforma della sentenza impugnata”, al pagamento delle spese di lite. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si riafferma l'esclusione di ogni responsabilità della BNL in ordine alla negoziazione in questione. Le suesposte censure meritano, anche se in parte, accoglimento. La sentenza impugnata è carente sia nell'esposizione del c.d. svolgimento del processo sia nella motivazione: da un lato, infatti, la Corte di merito enuncia sommariamente la vicenda in esame, in modo da tale da non fornire un chiaro ed esaustivo quadro delle circostanze di fatto e del percorso processuale in relazione ai quali è stata emessa la pronuncia in oggetto, dall'altro, supporta quest'ultima con argomentazioni laconiche e meramente “abbozzate”, con conseguente impossibilità di identificazione dell'iter e della ratio decidendi. A fronte di un "fatto” che appare complesso ed articolato nella sua dinamica, composto, per quanto 1 emerge, dalla duplice negoziazione di assegni circolari tratti sull'ICCREA (la prima da parte del Credito Italiano, la seconda, a seguito di furto e contraffazione degli assegni, da parte della Banca di Roma e della BNL), la decisione in esame, senza assolutamente dar conto del proprio convincimento, giunge ad affermare la responsabilità dell'ICCREA (che quale trattaria non negozia gli assegni), con relativa condanna al pagamento dell'importo dei titoli a favore del Credito Italiano, non indicando, in particolare, gli elementi di giudizio su cui fonda tale declaratoria (tranne un confuso accenno a non meglio specificate “missive” del 15-5-90, (presumibilmente spedite dalla stessa IC alla Banca di Roma ed alla BNL); con ulteriore del tutto immotivata e, tra l'altro contraddittoria, esclusione di responsabilità delle banche chiamate in garanzia ed effettive negoziatrici degli assegni contraffatti in modo ritenuto "riconoscibile" dalla stessa Corte di Roma. La decisione in esame è, dunque, fortemente censurabile sia perché non tiene conto che i l'articolazione dello “svolgimento del processo" ha, oltre alla funzione di ragionevolmente riassumere lo svolgersi degli avvenimenti oggetto del giudizio, soprattutto quella di consentire al giudice dell'impugnazione, al fine di un puntuale riesame, di raccordare il "deciso" al "fatto”", sia perché giunge ad un'affermazione di responsabilità, in tema di pagamento di assegni circolari, a carico di un istituto trattario senza dar ragioni in modo soddisfacente di ciò. Ne deriva che quanto rilevato non consente neanche una completa valutazione delle doglianze articolate (nel ricorso principale ed in quello incidentale), emergendo unicamente una sentenza che si caratterizza, in tutto il contenuto, per le sue incolmabili lacune espositive.
P.Q.M.
La Corte, riuniti preliminarmente i ricorsi, li accoglie per quanto di ragione;
cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Roma. In Roma, il 27-09-2000 5thStreitum Bow She Mum Il PresidenteAfterвде L'estensore پیارے 314 h0000 290000 3 DELLE ENTRATE ROMA 9 MAG. 2001 Serie.. UFFICIO 290.000 85381. versate £. Registrato in DUECENTONOVANTAMILA 2 Il Dirigento Area Servizi PPC) al n. Atti Giugiari (D.ssa Maria Grazia (lire M!) p. Responsabile Str (Dr. M. P.CO Α