Sentenza 16 maggio 2013
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, la valutazione espressa dal procuratore nazionale o distrettuale antimafia, ostativa alla concessione del beneficio, sull'attualità di collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata, non è vincolante per il giudice che deve sottoporla a controllo sulla base di ulteriori elementi di valutazione tratti da altre fonti. (Fattispecie in tema di liberazione anticipata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2013, n. 49130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49130 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 16/05/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - N. 1727
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 43149/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO SE, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 124/2012 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 06/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame sul punto. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 marzo 2012, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da PI GI, detenuto presso la Casa di reclusione di Secondigliano in forza del provvedimento di cumulo del 2 marzo 2010 della Procura Generale di Bari, avverso l'ordinanza del 6 dicembre 2011 del Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dallo stesso in relazione ai semestri maturati dal 5 aprile 2003 al 5 aprile 2011. Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
- la nota della DDA di Bari del 30 maggio 2011, richiamata nel provvedimento impugnato, si era espressa in termini di certezza e di attualità in merito all'appartenenza del reclamante al clan SI- RI, anche con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
- le dichiarazioni del procuratore nazionale antimafia non potevano essere ritenute vincolanti per il giudice, che doveva vagliarle criticamente prima di affermare l'attualità dei collegamenti del reclamante nel contesto associativo;
- tuttavia, tali dichiarazioni non erano "legittimamente revocabili in dubbio", avuto riguardo al segreto istruttorio, ostativo alla piena rivelazione delle circostanze fattuali, e alla carenza di competenza e di strumenti della magistratura di sorveglianza per svolgere indagini parallele circa l'attualità dei collegamenti;
- ritenuta, pertanto, provata l'attualità dei rappresentati collegamenti, la partecipazione all'opera rieducativa era da considerare solo formale e non fondata su concreta ed effettiva volontà di recupero.
2. Avverso detta ordinanza GI PI ha proposto due ricorsi per cassazione.
2.1. Con il primo ricorso, presentato per mezzo dell'avv. Aricò, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza sulla base di unico motivo, con il quale deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 4 bis e 54 Ord. Pen., nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione.
Secondo il ricorrente, il Tribunale ha ritenuto apoditticamente l'attualità dei suoi collegamenti con il clan capeggiato da SI RO e RI DE e il suo ruolo di rilievo nella organizzazione di stampo mafioso denominata "Società", basandosi sulla nota della DDA di Bari del 30 maggio 2011 e su quella della Squadra Mobile di Foggia, non sottoposte ad alcun vaglio critico in contrasto con tutti i principi in materia e in presenza di circostanze di fatto inoppugnabili e note, quali il suo lungo stato di detenzione e il suo comportamento carcerario.
Peraltro, ad avviso del ricorrente, i collegamenti con la criminalità richiedono dettagliate informazioni e la specificazione dei dati fattuali su cui si fondano per consentire alla parte privata una concreta possibilità di difesa e al giudice idonei elementi di valutazione, mentre il Tribunale, che pur ha condiviso tali principi, ha contraddittoriamente concluso per una sorta di presunzione di attualità dei collegamenti, che ha ritenuto da sola giustificare il rigetto della richiesta, senza neppure considerare la previsione dell'art. 4 bis Ord. Pen. in relazione alla condanna inflitta a esso ricorrente per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. 2.2. Con il secondo ricorso, presentato personalmente, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza sulla base di unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 4 bis, u.c., Ord. Pen. con riferimento all'art. 54 Ord. Pen., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Secondo il ricorrente, l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, segnalata dal procuratore nazionale ovvero dal procuratore distrettuale antimafia, che pur deve fondarsi su dettagliati elementi e valutazioni, non può essere vincolante per il giudice, che deve controllarla quanto all'apprezzamento dei dati fattuali esposti e quanto al giudizio di attualità degli indicati collegamenti e, se non può svolgere attività parallele di indagini, deve risalire agli elementi che la sostengono.
Nella specie, invece, ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha fondato la sua decisione sulle affermazioni della Procura antimafia, riferite a circostanze non riscontrate ne' dai fatti antecedenti alla sua detenzione ne' da pendenze successive alla nota del 30 maggio 2011 della stessa Procura, e non ha offerto alcuna motivazione in ordine alle ragioni della concessione della liberazione anticipata in suo favore da parte del Magistrato di sorveglianza con riguardo al semestre dal 5 aprile al 5 ottobre 2011, dopo il rigetto della richiesta con riferimento a sedici semestri.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato diffusa requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per la fondatezza della censura di mancanza e contraddittorietà della motivazione.
4. Il 19 aprile 2013 è pervenuta memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, con la quale, richiamate le deduzioni già svolte, si è depositata l'ordinanza del 25 gennaio 2013 del Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere di concessione della liberazione anticipata per i semestri 5 ottobre 2011 - 5 ottobre 2012 a conferma della irragionevolezza del diniego per i periodi precedenti, in mancanza di fatti nuovi modificativi della situazione pregressa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le ragioni poste a fondamento dei ricorsi proposti da PI GI, richiamate con la memoria difensiva, sono fondate. 2. È consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, l'orientamento che ritiene che la preclusione introdotta dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 3 bis, alla cui stregua le misure alternative alla detenzione previste dal capo 6^, e fra esse la liberazione anticipata, non possono essere concesse a chi si trovi detenuto per delitti dolosi, quando il procuratore nazionale o distrettuale antimafia abbia comunicato, d'iniziativa o su segnalazione del competente comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblico, l'attualità dei collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata, presuppone che l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia accertata in concreto e che possa, cioè, ritenersi, sulla base di specifici elementi sintomatici, una perdurante e qualificata pericolosità del detenuto, capace di giustificare - a prescindere dall'entità della pena da scontare e dalla natura o gravità del reato commesso, purché si tratti di delitto doloso - la sua sottrazione sia alle misure alternative sia ai benefici penitenziari premiali. Si ritiene, pertanto, che anche la valutazione espressa dal procuratore nazionale o distrettuale antimafia, che deve fondarsi su dettagliati, e non generici, elementi, non sia vincolante per il giudice, che deve sottoporla a controllo sia in ordine all'apprezzamento dei dati fattuali esposti sia in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, avendo riguardo agli ulteriori elementi di valutazione tratti da altre fonti (tra le altre, Sez. 1, n. 4195 del 09/01/2009, dep. 29/01/2009, Calcagnile, Rv. 242843; Sez. 1, n. 11661 del 27/02/2008, dep. 14/03/2008, Gagliardi, Rv. 239719; Sez. 1, n. 143 del 13/01/1994, dep. 09/02/1994, Ricciardi, Rv. 196392).
3. Nella specie, l'ordinanza impugnata si è adeguata parzialmente a tali principi, condivisi dal Collegio.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, è partito dal corretto rilievo preliminare della non vincolatività della valutazione della procura antimafia per il giudice, cui è demandato di vagliarla criticamente prima di trarne il convincimento circa l'attualità dei collegamenti, da essa espressa, del condannato con la criminalità organizzata.
Nel suo percorso argomentativo, tuttavia, il Tribunale, che ha richiamato i dati fattuali tratti dalle note informative poste a fondamento del decreto di rigetto del Magistrato di sorveglianza, che ha confermato, ha valorizzato la indicazione dalle stesse emergente della certa e attuale appartenenza del ricorrente al clan SI- RI, confortata nella sua persistenza, nonostante il lungo periodo di detenzione, come segnalato dalla Squadra Mobile di Foggia, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e ha rappresentato - sulla base del duplice riferimento al segreto istruttorio, preclusivo della rivelazione completa delle emergenze fattuali delle indagini in corso, e alla carenza di competenza e di strumenti della magistratura di sorveglianza a svolgere indagini parallele a quelle degli inquirenti - che non era "legittimamente revocabile in dubbio" la indicata affermata appartenenza associativa del ricorrente e che era, per l'effetto, provata l'attualità dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata.
3.1. Tali valutazioni, pur ispirate al principio non contestabile, e che va riaffermato, che lo stato di detenzione carceraria non comporta di per sè la cessazione della permanenza del vincolo associativo, e le conclusioni, cui il Tribunale è pervenuto circa il carattere formale della partecipazione all'opera rieducativa del ricorrente, in atto collegato con gli altri sodali e loro punto di riferimento, sono incoerenti e manchevoli.
3.2. L'affermazione che nell'ampio periodo oggetto di valutazione, corrispondente ai semestri maturati dal 5 aprile 2003 al 5 aprile 2011, il ricorrente abbia mantenuto contatti con la criminalità organizzata è, infatti, sostenuta solo dai riferimenti contenuti nella nota della Direzione distrettuale di Bari, espressamente indicati come non pienamente esplicativi di circostanze di fatto, genericamente dedotte alla pari delle indagini in corso, e come non suscettibili di indagini, nella diversa e non competente sede della sorveglianza, per verificare l'attualità da dimostrarsi, ed è affidata al mero rilievo, che si traduce in una petizione di principio che doveva al contrario essere vagliata criticamente, della certezza e attualità dei contatti perché desunti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
In tal modo, il Tribunale, che neppure ha argomentato in merito alla verifica e alla collocazione temporale dei dati di fatto, richiamati dagli organismi giudiziari specializzati in materia di criminalità organizzata, e in ordine alla loro connessione a indagini pendenti e al loro riferimento al ricorrente e al suo stato detentivo, non ha proceduto alla rappresentazione e analisi di elementi concreti e specifici circa la effettiva attualità dei collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata, il percorso rieducativo condotto dallo stesso nel periodo di osservazione e la meritevolezza, anche parziale, del beneficio penitenziario premiale, anche in rapporto alla rappresentata sua concessione per successivo periodo.
4. Il provvedimento impugnato, che non ha fornito adeguata e coerente giustificazione delle ragioni della decisione, va di conseguenza annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari, che procederà a nuovo esame tenendo presenti i rilievi sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2013