Sentenza 23 aprile 2015
Massime • 1
Non è revocabile la misura di prevenzione applicata con provvedimento definitivo a soggetto collaboratore di giustizia per il solo fatto dell'intervenuta collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, poichè, essendosi il giudizio di pericolosità cristallizzato nel giudicato, è onere del proposto allegare elementi specifici che consentano al giudice di valutare se la collaborazione possa essere ritenuta indice di interruzione dei rapporti con l'ambiente criminale e se sia, pertanto, idonea a far ritenere cessata la pericolosità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2015, n. 34485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34485 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 23/04/2015
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1164
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 43408/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO NO N. IL 30/10/1981;
avverso il decreto n. 6/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 21/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. Fimiani P. che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 21.11.2013 la Corte di appello di Catania respingeva l'impugnazione di OL NT del decreto con il quale il Tribunale della stessa sede rigettava la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza allo stesso applicata, per la durata di anni tre, in data 26.11.2010. Rilevava, in specie, che la misura di prevenzione può essere revocata o modificata solo quando sia cessata o sia mutata la causa che ne ha determinato l'adozione; pertanto, è necessario un cambiamento radicale della condotta del sottoposto. A fronte della elevata pericolosità accertata, la Corte territoriale escludeva che il solo fatto che lo OL avesse avviato la collaborazione con la giustizia consentisse di formulare una prognosi favorevole in ordine alla pericolosità sociale.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione lo OL, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione del decreto impugnato quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione ed, in particolare, della attualità della pericolosità del proposto.
Richiama le decisioni di questa Corte con le quali è stato affermato che qualora il soggetto nei cui confronti è stata proposta l'applicazione di una misura di prevenzione sia stato ammesso allo "speciale programma di protezione" previsto per i cd. collaboratori di giustizia, il requisito della pericolosità deve essere puntualmente accertato sulla base di elementi di fatto idonei a superare la presunzione, derivante dalla suddetta ammissione, che il proposto abbia reciso i propri legami con il mondo del crimine. Rileva che, nella specie, il proposto è stato ammesso al programma di protezione e gli è stata riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Il Tribunale di Catania, con decreto del 4.1.2013, ha rigettato la istanza di revoca della misura di prevenzione personale che era stata applicata allo OL il 26.11.2010 per la durata di tre anni tenuto conto della elevata pericolosità sociale dallo stesso manifestata, resosi responsabile di numerose rapine e condannato per il reato di omicidio, tentato omicidio e violazioni in materia di armi.
Come si rileva in atti, il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di revoca della misura evidenziando che, benché dalle informazioni della questura e del carcere risultasse che lo OL ha avviato la collaborazione con l'autorità giudiziaria, tuttavia non risultava, ne' era stata rappresentata l'epoca di inizio della collaborazione - certamente molto recente - ne' la rilevanza del contributo offerto dallo OL.
Con il provvedimento impugnato la Corte di appello ha rigettato il gravame avverso la predetta decisione, dando atto della elevata pericolosità accertata ed affermando che il solo fatto che lo OL avesse avviato la collaborazione con la giustizia non consentiva ex se di ritenere cessata detta pericolosità.
2. Invero, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte in materia di modifica e revoca della misura di prevenzione personale in precedenza applicata a seguito di giudizio nel quale è stata ritenuta l'attualità della pericolosità sociale del proposto. Infatti, in sede di valutazione per l'applicazione della misura di prevenzione il giudice è tenuto ad indicare quali sono gli elementi di fatto dai quali trae il giudizio di pericolosità attuale - anche per la pericolosità cd. qualificata dalla appartenenza ad un sodalizio mafioso - e, quindi, qualora il soggetto proposto abbia avviato la collaborazione con la giustizia, tale circostanza non potrà non essere valutata unitamente agli altri elementi al fine di verificare se si possa ritenere attuale la pericolosità, giudizio che non può fondare esclusivamente su una generica valutazione in negativo della mancanza di segnali di resipiscenza. Diversamente, in sede di esame della richiesta di revoca ex nunc della misura di prevenzione già applicata con provvedimento definitivo, stante il giudizio di pericolosità cristallizzato dal giudicato, sia pure rebus sic stantibus, la valutazione del giudice ben può essere fondata sulla mancata dimostrazione di un effettivo mutamento della condotta di vita idoneo a ritenere la cessazione della pericolosità. È onere dell'istante, quindi, allegare elementi specifici che consentano al giudice - che, naturalmente, potrà disporre i necessari accertamenti - di verificare se la collaborazione sia stata riconosciuta come tale e se possa essere ritenuta indice di interruzione dei rapporti con l'ambiente criminale. Nella specie, per quanto affermato dai giudici di merito, tale onere non è stato soddisfatto dall'istante. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015