Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2015, n. 34485
CASS
Sentenza 23 aprile 2015

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Non è revocabile la misura di prevenzione applicata con provvedimento definitivo a soggetto collaboratore di giustizia per il solo fatto dell'intervenuta collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, poichè, essendosi il giudizio di pericolosità cristallizzato nel giudicato, è onere del proposto allegare elementi specifici che consentano al giudice di valutare se la collaborazione possa essere ritenuta indice di interruzione dei rapporti con l'ambiente criminale e se sia, pertanto, idonea a far ritenere cessata la pericolosità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2015, n. 34485
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34485
    Data del deposito : 23 aprile 2015

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