Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2002, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
E ) N O I Z A 0 2544/02 R I T 8 R S I A G . 201 T E U R 16/11/01; ogett .R reftificav ore B P I . A D R D L T E E CRON 615Y D T I S N A N E I REPUBBLICA ITALIANA E S S R E E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO * * LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Enrico Papa presidente Giulio Graziadei rel. consigliere Giuseppe Falcone 66 Salvatore Di Palma 66 Achille Meloncelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla S.r.l. Leoncino 19, in persona del legale rappresentante dott. Livio Penazzi, elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 269, presso l'avv. Giulio Cevolotto, che, con l'avv. Silvio Brentarolli, la difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
1 im 8 2 2 intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 238/15 del 5-19 dicembre 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Arena, per l'avv. Cevolotto, per la ricorrente, l'Amministrazione; il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dario Cafiero, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio del registro di Verona, con avviso di accertamento del novembre 1994, ai fini dell'invim straordinaria dovuta dalla S.r.l. Leoncino 19 con riguardo a fabbricato sito nel centro storico di Verona ed acquistato il 15 giugno 1989 per il dichiarato prezzo di lire 1.100.000.000, ha determinato il valore finale in lire 3.163.000.000; -che l'atto, annullato dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona in accoglimento dell'impugnazione della Società, è stato invece ritenuto legittimo dalla Commissione tributaria regionale del Veneto;
-che la Commissione regionale, aderendo al gravame dell'Ufficio, ha fra l'altro osservato che il valore iniziale non era in discussione, che il valore finale era stato determinato sulla scorta della rendita catastale, e che non poteva essere condivisa la tesi della contribuente circa l'applicabilità dell'art. 6 sesto comma 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, sul calcolo differenziato dell'incremento di valore dell'area e dell'incremento di valore dell'edificio, in dipendenza di radicale ristrutturazione di quest'ultimo, in quanto difettava la prova della data dell'inizio dei relativi lavori, non identificabile con il giorno in cui tale inizio era stato comunicato al Comune di Verona;
-che la Società, con ricorso notificato il 27 marzo 1998 al Ministero delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto la cassazione della sentenza d'appello, formulando due censure, -che l'Amministrazione finanziaria non ha presentato controricorso, ma ha preso parte all'odierna discussione;
-che, con il primo motivo del ricorso, si osserva che la Commissione regionale ha frainteso le argomentazioni della Società in ordine all'applicabilità del citato art. 6, e si sostiene che la data d'inizio dei lavori di ristrutturazione (di consistenza tale da rendere operante detta norma) doveva farsi coincidere con la data del rilascio della concessione edilizia (14 giugno 1991); -che il motivo è infondato, dato che il predetto art. 6 sesto comma, contemplando il caso dell'utilizzazione edificatoria di area (cui è assimilabile la ristrutturazione ab imis di un precedente fabbricato), e rendendo imponibile l'incremento di valore dell'area sino all'inizio della costruzione e poi l'incremento di valore del fabbricato dal momento dell'ultimazione della costruzione stessa, fa inequivoco riferimento ai giorni in cui le opere edificatorie vengano intraprese e completate, e, quindi, non 3 può essere invocato sulla base di mere allegazioni inerenti al tempo in cui siano intervenuti, nel rapporto con l'ente territoriale, gli adempimenti e gli atti occorrenti per rendere legittima l'attività di costruzione, essendo necessario indicare e dimostrare le epoche del verificarsi di quelle situazioni di fatto;
-che il secondo motivo del ricorso critica la sentenza impugnata per non aver esaminato la deduzione subordinata della Società circa l'inverosimiglianza della triplicazione del valore del fabbricato dopo il decorso di poco più di due anni dall'acquisto, senza l'effettuazione di opere di ristrutturazione, ed inoltre per non aver tenuto conto che era in corso una procedura per l'assoggettamento del bene a vincolo d'interesse artistico e storico, il quale avrebbe comportato il godimento di un'aliquota agevolata;
-che anche tale motivo è infondato, con riguardo ad entrambe le deduzioni, trascurando l'una la logica spiegazione data dalla Commissione regionale a detta anomala divaricazione fra valore iniziale e valore finale (lo scandaloso comportamento dell'Ufficio del registro nel ritenere congruo un prezzo d'acquisto dichiarato in misura irrisoria), ed essendo l'altra inerente a vicenda successiva, non idonea ad incidere sulla tassazione in questione;
-che, in conclusione, il ricorso deve essere respinto;
-che la soccombente va condannata al pagamento degli onorari e delle spese attinenti alla partecipazione alla discussione del Ministero delle finanze;
4
p.q.m.
-rigetta il ricorso proposto dalla S.r.l. Leoncino 19, e la condanna al pagamento in favore dell'Amministrazione finanziaria di lire 5.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Roma, 16 novembre 2001. co. Il presidente ما تیرا Il consigliere rel. est. شاد مهست IL CANCELLIERE C1 م Glou Armaido Casano DEPOSITATO CANCELLERIA Oggi. 22 FEB, 2002 ILLANCELLIERE C+ Arnaldo Casano Glor E N IO Z 6 8 A 19 R T / 5 IS 4 . / 6 N G 2 E - . R B .R A . .P I A L D L D R A L A E . E T T B D N U A T S E B N I 1 E C R 3 S 1 A T * I N R E 15