Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2023, n. 21633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21633 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno a carico dell'imputata CA per i delitti ex art 660 e 582 cp nei confronti di AN FF, dichiarando la prescrizione del primo e determinando la pena per il secondo in mesi sei di reclusione;
fatti compiuti a Dicembre 2014. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputata tramite difensore di fiducia, articolando un solo motivo di ricorso col quale si sono dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione illogica in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis cp. La difesa censura la motivazione limitata alla sottolineatura del prolungarsi della condotta molesta,della progressione delle provocazioni realizzate dall'imputata e dell'aggressione ai danni della persona offesa. Si rappresenta che le lesioni erano state certificate in cinque giorni;
che il Tribunale aveva ritenuto insussistente l'aggressione, riferendosi ad un alterco tra le parti;
che, nonostante la ripetizione di comportamenti giudicati molesti, poteva ravvisarsi nei fatti la speciale tenuità. In proposito la difesa cita giurisprudenza di questa Corte anche nella sua più autorevole composizione. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del \}\.i ricorso. La difesa dell'imputata ha depositato memoria di replica, confutando le argomentazioni adoperate dal PG ed ha dedotto che la nuova formulazione dell'ad 131 bis cp, non applicabile nel giudizio di merito, amplia i criteri di valutazione, inserendo anche i comportamenti successivi alla condotta di reato e valorizza il fatto che le condotte moleste attribuite alla ricorrente si sono fermate al Giugno 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato quanto alla doglianza circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis ma nel contempo il Collegio deve rilevare d'Ufficio l'illegalità della pena inflitta per il delitto di lesioni guarite in cinque giorni, definita in mesi sei di reclusione mentre il reato è di competenza del giudice di pace ed assoggettato al trattamento sanzionatorio ex artt 4 e 52 dlgvo 274/2000. 1. Il Giudice di appello ha negato il riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis,annotando che vi osta il prolungarsi della condotta molesta ed il progressivo aggravarsi delle provocazioni, sfociate in una aggressione fisica . In proposito va ricordato che questa Corte regolatrice nella sua composizione più autorevole ha opinato che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016 ) Rv. 266590. Applicando i suindicati principi alla fattispecie in esame il Collegio osserva che la Corte territoriale, nel negare la causa di non punibilità in discussione - con la giustificazione sopra testualmente riportata - ha preso in considerazione il criterio della gravità della condotta, riferendosi al dato del suo prolungarsi nel tempo, con argomentazione che appare rispondente ai principi innanzi ricordati mentre non colgono nel segno le censure avanzate dalla difesa, che in definitiva sono imperniate su una lettura alternativa dei risultati probatori, apprezzati con logica e corretta motivazione dal Giudice di appello.
2. A questo punto il Collegio ritiene di dover rilevare ex officio l'illegalità della pena inflitta per il delitto di lesioni. In proposito va ricordato che i reati originariamente contestati all'imputata erano quelli di atti persecutori e lesioni e che il primo è stato derubricato già in primo grado nel diverso reato di molestie, riguardo al quale il Giudice di appello ha rilevato la prescrizione. La Corte di appello ha irrogato la pena di mesi sei di reclusione per il solo residuo reato di lesioni guaribili in giorni cinque, essendo caduta l'aggravante del nesso teleologico ex art 585 cp in relazione al 576 nr 1 cp, reato quindi di competenza del giudice di pace, che - come noto - è punito ex art 52/2 lett b) del medesimo Divo con le sanzioni ivi previste, tra le quali non figura la reclusione 2.1.E' necessario, quindi, rammentare che, secondo il prevalente orientamento esegetico elaborato da questa Corte regolatrice, l'illegalità della pena dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento di consumazione del reato, sia rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso è inammissibile (Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014, Oguekemma, Rv. 262108). L'indirizzo è stato seguito da più pronunzie, tra le quali : Sez. 2 , Sentenza n. 7188 del 11/10/2018 Ud. (dep. 15/02/2019 ) Rv. 276320;Sez. 4 , Sentenza n. 17221 del 02/04/2019 Ud. (dep. 19/04/2019 ) Rv. 27571 e da ultimo confermato dal massimo consesso di legittimità. Si è di recente, infatti, ribadito che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale. Pronunzia resa in una fattispecie - sovrapponibile alla presente - relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). (Sez. U , Sentenza n. 38809 del 31/03/2022 Ud. (dep. 13/10/2022 ) Rv. 283689. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di Appello di Napoli. Il ricorso nel resto va rigettato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di Appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Deciso il 3.2.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr Gerardo Sabeone ffq i i CORTE DI CA