Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15899
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Sentenza 30 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 667 cod. proc. pen. per abnormità del provvedimento

    Il motivo è inammissibile in quanto contro il provvedimento emesso in materia di confisca è previsto un mezzo di reclamo specifico (opposizione) che produce un'ordinanza ricorribile per cassazione, escludendo la abnormità dell'atto.

  • Accolto
    Violazione di legge in ordine all'art. 86 disp. att. c.p.p.

    Il motivo è fondato. L'art. 86 disp. att. c.p.p. non prevede sanzioni processuali per l'erroneo iter del PM. Inoltre, per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, si applica l'art. 660 c.p.p. nella versione antecedente, non richiedendo l'ingiunzione di pagamento. La norma consente al PM di scegliere tra l'esecuzione tramite le modalità previste per le pene pecuniarie o l'esecuzione su beni individuati successivamente, senza priorità predeterminate.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 86 c.p.p. in relazione all'art. 660 c.p.p.

    Il motivo è assorbito dal secondo motivo, ma l'interpretazione fornita è accolta dalla Corte. L'art. 86, comma 1 bis, consente al PM la facoltà di scegliere tra l'esecuzione secondo le modalità previste per le pene pecuniarie (con previo ordine di pagamento ex art. 660 c.p.p. per i reati anteriori al d.lgs. 150/2022) e l'esecuzione immediata su beni individuati successivamente, senza previe interposizioni processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15899
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15899
    Data del deposito : 30 aprile 2026

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