CASS
Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15899 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica del tribunale di Forlì; nel procedimento a carico di BR VI nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 16/10/2025 del tribunale di Forlì; Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv.to Urbini Barbara che ha insistito per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Forlì con ordinanza di cui in epigrafe, pronunciandosi su opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. (così riqualificato da questa Corte di Cassazione il ricorso proposto dal medesimo pubblico ministero), dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla richiesta del pubblico ministero di “svincolo e monetizzazione” dei titoli individuati con decreto di esecuzione della confisca emesso dalla Procura in data 7 agosto 2024. 2. Avverso la ordinanza sopra indicata del tribunale, propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero del tribunale di Forlì, sollevando tre motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15899 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NO PE Data Udienza: 10/02/2026 3. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 667 cod. proc. pen. per abnormità del provvedimento impugnato. Il giudice dell’esecuzione non solo non si sarebbe pronunziato sulla proposta opposizione, avanzata avverso la sua decisione con la quale era stata dichiarata la nullità del decreto di esecuzione della confisca, ma avrebbe anche creato una situazione di stallo rilevante per la predetta qualificazione dell’atto impugnato. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine all’art. 86 disp. att. del codice di rito evidenziando sia la assenza di ogni sanzione processuale in caso di eventuale erroneo iter seguito dal P.M. rispetto a quanto sancito con la predetta norma, sia che anche a ritenere corretta la interpretazione elaborata dal giudice circa l’art. 86 e la ivi sancita procedura per la individuazione e confisca di titoli azionari da parte del P.M., in assenza di previsione di invalidità del risultato comunque ottenuto quale l’apprensione dei beni individuati dal P.M., spetterebbe alla cancelleria del giudice il compito di procedere alla vendita dei beni. 5. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 86 prima citato in relazione all’art. 660 c.p.p. Si sostiene che difformemente da quanto sostenuto dal Gip l’art. 86 citato delineerebbe due modalità alternative per il Pubblico Ministero nel dare esecuzione alla confisca per equivalente, nel caso in cui non vi siano beni già sottoposti a sequestro prima della pronuncia della sentenza;
la scelta sarebbe poi rimessa alla valutazione del pubblico ministero in fase esecutiva, il quale può procedere o con le forme dell’articolo 660 del codice di rito o con la confisca di beni specificamente individuati. L’avverbio, successivamente, utilizzato nella parte finale del comma 1 bis dell’articolo 86 citato non può avere il significato di sancire la posteriorità dell’azione del pubblico ministero rispetto al mancato pagamento in forza dell’ordine emesso ai sensi dell’articolo 660 del codice di rito;
infine, attraverso la lettura sistematica delle norme introdotte dal decreto legislativo numero 150 del 2022, tra cui l’articolo 97 del decreto stesso, risulterebbe che l’applicazione dell’articolo 660 citato debba aver luogo per i fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del citato decreto, essendo previsto che in caso di mancato pagamento del quantum stabilito in sentenza in punto di confisca è prevista la conversione della stessa in giorni di semilibertà quale sanzione sostitutiva limitativa della libertà personale non prevista nella precedente disciplina di esecuzione della confisca e più in generale delle pene e, dunque, più sfavorevole al condannato. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, si osserva, quanto al primo motivo, che il combinato disposto dell'art. 676, comma 1, e art. 667, comma 4, cod. proc. pen., impone di ritenere che contro il provvedimento emesso in materia di confisca, anche a seguito di contraddittorio partecipato tra le parti (cfr., in tal senso, ex pluribus, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, , Rv. 265538; Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, Rv. 237897) ed anche ai sensi della citata normativa speciale (tra tante, Sez. 1, n. 29736 del 20/06/2012, , non mass.), è dato quel particolare specifico mezzo di reclamo che è l'opposizione, produttivo di ordinanza ricorribile per cassazione (cfr. anche in motivazione Sez. 6, n. 21741 del 10/04/2018, Rv. 273041 – 01). Consegue che a fronte della ricorribilità per cassazione della ordinanza in contestazione non rileva alcuna questione in tema di atto abnorme, che emerge, piuttosto, sul primigenio presupposto che si tratti innanzitutto, quanto all’atto contestato, di provvedimento non ricorribile in cassazione. Il primo motivo dunque è inammissibile. 2. Il secondo motivo è invece fondato e assorbe il terzo. Occorre premettere che l’art. 86 disp. att. c.p.p. così recita ai primi due commi:
1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534 bis e 591 bis del Codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili;
1 bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente. (comma, quest’ultimo, inserito dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). 2.1. Si tratta, all’evidenza, di una disposizione priva di ogni sanzione di rilevanza processualpenalistica, innanzitutto di nullità, dell’atto ritenuto assente, ex art. 660 c.p.p. 2.2. Si tratta peraltro di una disposizione di portata processuale, alla stessa stregua dell’omologa previsione di cui all’art. 1, comma 14, lett. a), della legge delega n. 134 del 2021, nella parte in cui prevede che prima di procedere all'esecuzione del provvedimento ablatorio, debba essere inviato, in difetto di precedente sequestro, un avviso al soggetto nei confronti del quale è disposta la confisca per equivalente. In tal senso si è espressa già questa Corte (Sez. 3, n. 4 45120 del 28/10/2022, Rv. 283773 01) in ordine alla predetta previsione e quindi, riproducendo l’art. 86 citato, in sostanza, la stessa previsione, seppure con diversa operatività, non può che affermarsi anche per esso la natura di disposizione ad effetti tipicamente processuali, regolata dal principio "tempus regit actum". 2.3. Va, peraltro, ancor prima osservato che, per effetto della previsione dell'art. 97 comma 2 del d.lgs. n. 150 del 2022 secondo cui ai reati commessi prima della data di entrata in vigore di detto decreto "continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste... dall'articolo 660 del codice di procedura penale", ai fini di individuare le modalità previste "per l'esecuzione delle pene pecuniarie", cui fa espressamente riferimento il nuovo art. 86 comma 1 bis disp. att. cod. proc. pen., si debba avere riguardo, nella specie (nella quale i reati coinvolti sono appunto anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022), all'articolo 660 cit. nella versione antecedente alle modifiche del 2022, con conseguente non necessità di ingiunzione al pagamento rivolta dal pubblico ministero al condannato, come invece ritenuto dal giudice del provvedimento impugnato. 2.4. Quanto poi alla necessaria ricostruzione in via esegetica del citato articolo, non può prescindersi, innanzitutto, dalla considerazione del criterio letterale, alla luce altresì di principi di ragionevolezza: la disposizione fa riferimento innanzitutto al presupposto storico per cui, innanzitutto, “sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca”. Si delimita quindi l’ambito circostanziale giustificativo dell’iter procedurale disciplinato di seguito. In particolare, l’assenza della previa misura ablatoria cautelare o comunque ponendosi su un piano di sostanziale equivalenza quanto alla non avvenuta individuazione di beni da apprendere anche la presenza di una confisca priva, tuttavia, di una specifica indicazione dei beni di riferimento, costituiscono la scaturigine della procedura da seguire per l’apprensione concreta di beni. A tal fine, come già riportato sopra, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente. Non si tratta, dunque, come ritenuto dal giudice, di una procedura delineata secondo predeterminate azioni concepite in rapporto di priorità l’una rispetto all’altra, bensì di un iter processuale per il quale, diversamente da quanto sostenuto in sostanza nella ordinanza impugnata, la connotazione “successiva” della iniziativa del P.M. volta ad apprendere i beni da confiscare – alla luce della 5 ratio e lettera della disposizione fa riferimento al primigenio e comune dato (rispetto anche alla alternativa dell’ordine ex art. 660 c.p.p.) della previa disposta confisca priva di concretezza o di specificità sui beni da apprendere (id est assenza del sequestro per equivalente o confisca senza specifica indicazione del beni), e non già alla circostanza, del tutto autonoma e distinta, e anche essa successiva al predetto unico presupposto, di una previa esecuzione della confisca stessa “ con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie”. Così letta la disposizione, si lascia al p.m., come sostenuto in ricorso, la facoltà di scegliere tra l’alternativa di agire “con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie” e quindi, solo attualmente (per quanto più sopra detto), con il previo ordine di pagamento ex art. 660 c.p.p., l’esecuzione immediata della confisca su beni individuati successivamente. Tale interpretazione, da una parte nasce dal ritenere, alla luce della linearità della espressione e del dato per cui il presupposto storico della assenza di previo titolo ablativo specifico appare comune ad entrambi gli iter processuali delineati, che la precisazione “ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente” si riconduce direttamente e immediatamente, senza previe interposizioni processuali, tantomeno integrate dall’ordine ex art. 660 c.p.p., al presupposto storico prima citato, della assenza di sequestro o di confisca specificata;
dall’altra, appare in linea con principi di ragionevolezza ed efficacia, i quali ove sia possibile una diretta apprensione di beni individuati, impongono di lasciare la predetta alternativa operativa nell’ambito della discrezionalità tipica del pubblico ministero, quale organo dell’esecuzione. Pur sempre permanendo, in tale ambito, gli ordinari principi e modalità di tutela degli interessati. 3. Consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Forlì per quanto di competenza alla luce dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Forlì. Così è deciso, 10/2/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PE NO TO ZA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv.to Urbini Barbara che ha insistito per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Forlì con ordinanza di cui in epigrafe, pronunciandosi su opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. (così riqualificato da questa Corte di Cassazione il ricorso proposto dal medesimo pubblico ministero), dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla richiesta del pubblico ministero di “svincolo e monetizzazione” dei titoli individuati con decreto di esecuzione della confisca emesso dalla Procura in data 7 agosto 2024. 2. Avverso la ordinanza sopra indicata del tribunale, propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero del tribunale di Forlì, sollevando tre motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15899 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NO PE Data Udienza: 10/02/2026 3. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 667 cod. proc. pen. per abnormità del provvedimento impugnato. Il giudice dell’esecuzione non solo non si sarebbe pronunziato sulla proposta opposizione, avanzata avverso la sua decisione con la quale era stata dichiarata la nullità del decreto di esecuzione della confisca, ma avrebbe anche creato una situazione di stallo rilevante per la predetta qualificazione dell’atto impugnato. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine all’art. 86 disp. att. del codice di rito evidenziando sia la assenza di ogni sanzione processuale in caso di eventuale erroneo iter seguito dal P.M. rispetto a quanto sancito con la predetta norma, sia che anche a ritenere corretta la interpretazione elaborata dal giudice circa l’art. 86 e la ivi sancita procedura per la individuazione e confisca di titoli azionari da parte del P.M., in assenza di previsione di invalidità del risultato comunque ottenuto quale l’apprensione dei beni individuati dal P.M., spetterebbe alla cancelleria del giudice il compito di procedere alla vendita dei beni. 5. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 86 prima citato in relazione all’art. 660 c.p.p. Si sostiene che difformemente da quanto sostenuto dal Gip l’art. 86 citato delineerebbe due modalità alternative per il Pubblico Ministero nel dare esecuzione alla confisca per equivalente, nel caso in cui non vi siano beni già sottoposti a sequestro prima della pronuncia della sentenza;
la scelta sarebbe poi rimessa alla valutazione del pubblico ministero in fase esecutiva, il quale può procedere o con le forme dell’articolo 660 del codice di rito o con la confisca di beni specificamente individuati. L’avverbio, successivamente, utilizzato nella parte finale del comma 1 bis dell’articolo 86 citato non può avere il significato di sancire la posteriorità dell’azione del pubblico ministero rispetto al mancato pagamento in forza dell’ordine emesso ai sensi dell’articolo 660 del codice di rito;
infine, attraverso la lettura sistematica delle norme introdotte dal decreto legislativo numero 150 del 2022, tra cui l’articolo 97 del decreto stesso, risulterebbe che l’applicazione dell’articolo 660 citato debba aver luogo per i fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del citato decreto, essendo previsto che in caso di mancato pagamento del quantum stabilito in sentenza in punto di confisca è prevista la conversione della stessa in giorni di semilibertà quale sanzione sostitutiva limitativa della libertà personale non prevista nella precedente disciplina di esecuzione della confisca e più in generale delle pene e, dunque, più sfavorevole al condannato. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, si osserva, quanto al primo motivo, che il combinato disposto dell'art. 676, comma 1, e art. 667, comma 4, cod. proc. pen., impone di ritenere che contro il provvedimento emesso in materia di confisca, anche a seguito di contraddittorio partecipato tra le parti (cfr., in tal senso, ex pluribus, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, , Rv. 265538; Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, Rv. 237897) ed anche ai sensi della citata normativa speciale (tra tante, Sez. 1, n. 29736 del 20/06/2012, , non mass.), è dato quel particolare specifico mezzo di reclamo che è l'opposizione, produttivo di ordinanza ricorribile per cassazione (cfr. anche in motivazione Sez. 6, n. 21741 del 10/04/2018, Rv. 273041 – 01). Consegue che a fronte della ricorribilità per cassazione della ordinanza in contestazione non rileva alcuna questione in tema di atto abnorme, che emerge, piuttosto, sul primigenio presupposto che si tratti innanzitutto, quanto all’atto contestato, di provvedimento non ricorribile in cassazione. Il primo motivo dunque è inammissibile. 2. Il secondo motivo è invece fondato e assorbe il terzo. Occorre premettere che l’art. 86 disp. att. c.p.p. così recita ai primi due commi:
1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534 bis e 591 bis del Codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili;
1 bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente. (comma, quest’ultimo, inserito dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). 2.1. Si tratta, all’evidenza, di una disposizione priva di ogni sanzione di rilevanza processualpenalistica, innanzitutto di nullità, dell’atto ritenuto assente, ex art. 660 c.p.p. 2.2. Si tratta peraltro di una disposizione di portata processuale, alla stessa stregua dell’omologa previsione di cui all’art. 1, comma 14, lett. a), della legge delega n. 134 del 2021, nella parte in cui prevede che prima di procedere all'esecuzione del provvedimento ablatorio, debba essere inviato, in difetto di precedente sequestro, un avviso al soggetto nei confronti del quale è disposta la confisca per equivalente. In tal senso si è espressa già questa Corte (Sez. 3, n. 4 45120 del 28/10/2022, Rv. 283773 01) in ordine alla predetta previsione e quindi, riproducendo l’art. 86 citato, in sostanza, la stessa previsione, seppure con diversa operatività, non può che affermarsi anche per esso la natura di disposizione ad effetti tipicamente processuali, regolata dal principio "tempus regit actum". 2.3. Va, peraltro, ancor prima osservato che, per effetto della previsione dell'art. 97 comma 2 del d.lgs. n. 150 del 2022 secondo cui ai reati commessi prima della data di entrata in vigore di detto decreto "continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste... dall'articolo 660 del codice di procedura penale", ai fini di individuare le modalità previste "per l'esecuzione delle pene pecuniarie", cui fa espressamente riferimento il nuovo art. 86 comma 1 bis disp. att. cod. proc. pen., si debba avere riguardo, nella specie (nella quale i reati coinvolti sono appunto anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022), all'articolo 660 cit. nella versione antecedente alle modifiche del 2022, con conseguente non necessità di ingiunzione al pagamento rivolta dal pubblico ministero al condannato, come invece ritenuto dal giudice del provvedimento impugnato. 2.4. Quanto poi alla necessaria ricostruzione in via esegetica del citato articolo, non può prescindersi, innanzitutto, dalla considerazione del criterio letterale, alla luce altresì di principi di ragionevolezza: la disposizione fa riferimento innanzitutto al presupposto storico per cui, innanzitutto, “sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca”. Si delimita quindi l’ambito circostanziale giustificativo dell’iter procedurale disciplinato di seguito. In particolare, l’assenza della previa misura ablatoria cautelare o comunque ponendosi su un piano di sostanziale equivalenza quanto alla non avvenuta individuazione di beni da apprendere anche la presenza di una confisca priva, tuttavia, di una specifica indicazione dei beni di riferimento, costituiscono la scaturigine della procedura da seguire per l’apprensione concreta di beni. A tal fine, come già riportato sopra, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente. Non si tratta, dunque, come ritenuto dal giudice, di una procedura delineata secondo predeterminate azioni concepite in rapporto di priorità l’una rispetto all’altra, bensì di un iter processuale per il quale, diversamente da quanto sostenuto in sostanza nella ordinanza impugnata, la connotazione “successiva” della iniziativa del P.M. volta ad apprendere i beni da confiscare – alla luce della 5 ratio e lettera della disposizione fa riferimento al primigenio e comune dato (rispetto anche alla alternativa dell’ordine ex art. 660 c.p.p.) della previa disposta confisca priva di concretezza o di specificità sui beni da apprendere (id est assenza del sequestro per equivalente o confisca senza specifica indicazione del beni), e non già alla circostanza, del tutto autonoma e distinta, e anche essa successiva al predetto unico presupposto, di una previa esecuzione della confisca stessa “ con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie”. Così letta la disposizione, si lascia al p.m., come sostenuto in ricorso, la facoltà di scegliere tra l’alternativa di agire “con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie” e quindi, solo attualmente (per quanto più sopra detto), con il previo ordine di pagamento ex art. 660 c.p.p., l’esecuzione immediata della confisca su beni individuati successivamente. Tale interpretazione, da una parte nasce dal ritenere, alla luce della linearità della espressione e del dato per cui il presupposto storico della assenza di previo titolo ablativo specifico appare comune ad entrambi gli iter processuali delineati, che la precisazione “ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente” si riconduce direttamente e immediatamente, senza previe interposizioni processuali, tantomeno integrate dall’ordine ex art. 660 c.p.p., al presupposto storico prima citato, della assenza di sequestro o di confisca specificata;
dall’altra, appare in linea con principi di ragionevolezza ed efficacia, i quali ove sia possibile una diretta apprensione di beni individuati, impongono di lasciare la predetta alternativa operativa nell’ambito della discrezionalità tipica del pubblico ministero, quale organo dell’esecuzione. Pur sempre permanendo, in tale ambito, gli ordinari principi e modalità di tutela degli interessati. 3. Consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Forlì per quanto di competenza alla luce dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Forlì. Così è deciso, 10/2/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PE NO TO ZA