Sentenza 10 marzo 1994
Massime • 2
L'art. 57 cod. pen., che configura un'ipotesi di reato proprio, autonoma e strutturalmente caratterizzata dall'omissione dell' attività di controllo, contemplata come causa di un evento non voluto, ed addebitabile al direttore (o al vice direttore) di stampa periodica a titolo di colpa, richiede che la colpa del direttore medesimo tragga origine dall'inosservanza di norme che devono regolare la sua condotta e che gli impongono, per le funzioni che gli competono, la vigilanza ed il sindacato sul materiale da stampare, al fine di impedire che vengano commessi reati.
Nella contravvenzione prevista dall'art. 684 cod. proc. pen. - che punisce chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto, e a guisa di informazione, atti o documenti di un processo penale, di cui sia vietata la pubblicazione - l'elemento oggettivo, costituito dalla divulgazione di accadimenti oggetto di indagine penale fino a quando la legge ne tuteli la segretezza, riceve concreta ed attuale specificazione, oltre che dalla norma dell'art. 114 cod. proc. pen., anche dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nell'individuazione dell'atto coperto dal segreto e nella indicazione di modalità trasgressive del divieto di pubblicazione del contenuto dell'atto medesimo. In particolare, la disposizione da ultimo ricordata ricomprende nell'area del divieto tutta la vasta serie di atti, implicanti "coinvolgimento" del minore nel procedimento, nella qualità di parte o di testimone, ed il cui contenuto non può essere tratto indirettamente mediante identificazione che se ne possa fare, ancorché in ambito territoriale ristretto, attraverso la sola immagine. Non rileva, in contrario, ne' che l'immagine stessa derivi da una ripresa fotografica eseguita sulla strada, perché non è la tutela dell'immagine come tale che occorre considerare, ma la idoneità della stessa a collegare al soggetto raffigurato l'avvenuto suo coinvolgimento" in indagini preliminari, ne' che il nome del minore fosse già noto come indagato, in quanto la notorietà del fatto non esclude il reato poiché la pubblicazione conferisce alla notizia maggiore diffusione e propagazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/1994, n. 6338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6338 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1994 |
Testo completo
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± 6 33 8
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Udienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA
del 10.3.1994 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
28 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
6A SEZIONE PENALE SENTENZA
N. 53P Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Mario Daniele Presidente Dott.
Giovanni L. Maffei Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott.
Luciano Di Noto N. 27551/93. 2. >>>
Francesco Trifone 3.
->>rel.
Adalberto Albamonte CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4. >>>>
->>
UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Rilasciata copia studio Catal Brid SENTENZA 51G. 2000 L per sul ricorso proposto da ST IG, nato a Manto in [...]/CANCELLIERE va il 31 marzo 1949, e MO MO, mato a Castrorea д he il 3 luglio 1943 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dat Sig. per diritti L. 2000
it avverso la sentenza del tribunale di Pescara deliberata IL CANCELLIERE
il 19 mm20 1993 e depositata il 31 mars 1993
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
dolt. F. Trifone;
Udito, per la parte civile, l'avv
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dot. Enzo lammelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udit difensor
Falto e diritto
Bu sentenza emesse in data 19 marzo 1993 if tribunale di Pescara condannava ER IG
e MO OT, melle rispettive qualità di direttore del quotidiano "Il centro" e oli autore dell'antico= to in esso apparso ilSiors 1° novembre 1990 in Pescara, зини -3-
alla pena di live 300'000 oli ammenda ciascuno per la contravvenzione di cm' all'art. 684 c.p., in relazione all'art. 13 ol.p.n. 22 settembre 1988, u. 448, poiché in prima pasina e cronaca locale pubblicavano e divula gavano le generalità, l'immagine in fotografia. le notizie concernenti il minore RO UZ, pesona coinvolta in indagini per l'omicidio avve= unto in Balserano di Cristina Capoccitti.
a Arverso la sentenza gli imputati hanno propostori= corso per cassazione, con il quale, in motivo comune ad entrambi, si denuncia il vizio di violazione della lesse penale per insussistenza della ipotesi contravvenzion male, d'cuni all'art. 684 c.p., la quale non è é riferibiz le alla inosservanza del divieto del predetto anticals
13 del d... m. 448 del 1988, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico d'imputati u = молеми!
Il solo IG, nella sua qualità di direttore del giornale, denuncia, altresi, la violazione dell'art. 57.c.p. per avere il tribunale affermato la sua respon' sabilita, in concorso con l'autore dell'articlo, senza la specifica dimostrazione che la pubblicazione fosse avvenuta cu la sue pilna conoscenza e consapevolezza
'del contents of' essa.
□ Alla odierna udienza il P.M. Pa concluso per il rigetto del ricorso ed alla richiesta dere seguire conforme sentenza di questa Porte Suprema, che giudica infondati entrambi i motivi della impuguazione.
□ Della contravvenzione di cin' all'art. 684 c.p.
- the pum'sce chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per massunto. to a quisa di informazione, atti o documenti di me procedimento penale, di cui sia vietata per lesse la pubblicazione - l'elemento offettivo, costituito dalla divulgazione (comunque
& non soltanto con il mezzo della stampa) di accadimenti oggetto ol' indagine penale fino a quando la legge me tuteli en segretezza, nieve concreta est attuale specificatione, oltre che dalla norma di cui all'art. 114 c.p.p., anche dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, m. 448, nella individuations
• dell'atto coperto dal segreto e nella indicazione di modalita trasgressive dell'obblige omissivo d' pubblicazione del cute=
Luxto dell'atto medesimo.
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a tu particolare, la norma dell'art. 13 del d.P.R. m. 448 are
1988, -attuativa del princípio di tutela della personalità del minore dai rischi della pubblicità del processo, secunde fre criterio dell'art. 3, lett. c), della legge delega m.8f dal
"
1987,- quanalo stabilisce che sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di motivic o imma: sini idonee a consentire l'identificazione del minoremme comunque coinvolto nel procedimento penale"; ricom= prende nell'area del divieto tutta la vasta serie di atti, zun -5-
" implicanti "coinvolgimento del minore nel procedimento, mella qualità di parte di testimone, ed il cui contenuto
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non può essere direttamente divulgato mediante notizia ne altrimenti essere tratto indirettamente mediante islen' tification che se me possa fare, ancorché in ambito ter= ritoriale ristretto, attraverso la sola immagine.
A bi conseguenza, la pubblicazione del nome e della imma: gine di persona minorenue, indicata quale indagata di omicidio, che è stata convocata dal Procmatore della Refurl' blica per essere interrogata, integra l'ipotesi contraven zionale dell'art. 684 c.p., in quanto costituisce divulga: nione del contenuto di alti processuali, dei quali la pubbli cano è vietata.
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a Infondato, perciò, è il motivo di impugnatione comune ai nicomenti, a nulla rilevando in contrario che la foto: grafia pubblicata sia stata ripresa per strada (non è la tutela dell'immagine come tale che occorre considerare, bensí la idoneità della medesima a collegate al soggetts raffi gunato l'avvenuto suo "coinvolgiments" in indaginn pre- liminari) e che il nome del minorefosse sia moto come indagato ( la eventuale notorietà del fattomon esclus de il reato, poiché la pubblicazione conferisce alla usticia maggiore diffusione e propagazione, secondo quanto sia altermato dal gindice di legittimità" in Cass.fen., sez. I, 27 november 1984, u. 7674, sic. Nenci). —
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In fondato è altresi, il secondo motivo del waso, nes lativo soltanto ad TO IG, il quale lamenta la violazione dell'art. 57 c.p., per avere il tribunale affermato
·la sua responsabilità", in concorso con MO OT, uel reato ex art. 684 c.p. senze la prova dell'avvenuta pubblicazione dell'articolo nella fiena sua conoscenza e consapevolezza del contenuto,
•Osserva a riguardo la Corte che, non dovendosi nella specie configmare la ipotesi di concurso nella contravvenzio me dell'art. 684.c.p. ( il capo di imfutazione, ancricke¯uni= tariamente formulato per i dus imputatia privo del riferimento testuale all'art. 57 c.p., della violatione proprio siфлорий delta norma he fatto carico al IG, nella sua que:рано lità di direttore del quotidiano), la responsabilità
: del ricommente un doveva derivare dall' accertata sua voluta" of cooperare col OT nella coscienza e volontà
· di divulgare notizie coferte dal sequcto, siccome è previsto dall'art. 110 c.p., ma dalla configurabilità
a suo carico della diversa ipotesi di reato godi cui al predetto art. 57 c.p., in tema di reati commessi col mezzo della stam la periodica, - ipotesi di a la norma in questione, che configura ma reato proprio, autonoma e stauttualmente conalterizzata dall'omissione dell'attività" d' controllo, contemplata come causa dh' un evento mon voluto, ed addelikale al
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adirettore (o vice olinettore) responsabile di stamfa penisolica titolo di colpa, michiede, infatti, che la colfa del diretore medesimo tragga origine dall'inosservanza d' norme, che debbono regolare la sua condotta a che gli impongono, per
·le funzioni che gl' competono, la vigilanza ed il stunda;
cato sul materiale da stampare, al fine di infective che, col mezzo della stampa, vengano commessi reati: - non si trattava di cncorso nel reato
□ Di cnseguenza, poiché. dell'autore dell'articolo, il tribunale non doveva релIl Via gua giustificare la sua decisione con la motivazione, di cui il ricamente denuncia la omission.
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• Al rigetto dei casi segue la cutanna dei riconenti in solido alle spese del procedimento e di ciascuno al papa =
•mento a favore della cassa delle ammende della somma di line 1000000 (ummulione), cosi determinata in equa e proporzionata valutazione di tutti di elementi della fattispecie decisa. -
P.T.M. ola Corte Suprema di Cassazione, sesta sezione plurale, rifetta i ricorsi e condanna à riconenti al pagamento in solito delle spese processuali e ciascuno della somma d' line 1000000 (uns milions) a favore della cassa delle ammende.
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• Cosi deciso in Roma olla udienza pubblica del giorno
Me Presidente ло жалко 1994.-
He Consigline estensou (dolt. Mario Daniele) (obot. Francesco Trifone) Mlamily Манью Алий IL COLLABORATORE DI CANCELLERA
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Cheelie Depositato in Cancelleria 30 MAC. 1994 oggi,
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