Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2001, n. 8586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8586 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
M T LA CORTES PRE858 6 /0 1 1 IS 1 - G 1 E E 2 REPUBBLICA ITALIANA R . C A L I D 9 D E 3 T RU E N IN NOME DEL POPOLO ITAL G E 6 S 4 E E N Oggetto Pagances suc SEZIONE SECONDA CIVILE Cenſuunnial Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA Presidente R.G.N. 7925/99 Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere Cron.19619 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 09/04/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TE NZA --- - sul ricorso proposto da: GIUDICI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL PUSTERIA 22/15, presso lo studio dell'avvocato M. CORREALE, difeso dagli avvocati CORREALE EUGENIO ANTONIO, CORREALE NICOLA ANTONIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
DE ON OR;
intimato avversO la sentenza n. 6503/98 del Giudice di pace di 2001 MILANO, depositata il 17/11/98; 621 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18 marzo 1998 TO De AT, proprietario di un appartamento del complesso immobiliare sito in Milano al viale Gran Sasso n.3, convenne, davanti al Giudice di pace, l'amministratore del condominio, Claudio Giudici, esponendo quanto segue: Con deliberazione del 13 novembre 1991 la assemblea dei condomini aveva respinto la proposta di apertura di un conto corrente intestato al Condominio, presentata dalla sua persona e da altro partecipante alla comunione. In accoglimento di un ricorso di quest'ultimo, il Tribunale di Milano, con sentenza del 3 aprile 1997, aveva, poi, dichiarata la nullità della delibera. Ciò premesso, assumendo che il convenuto non gli aveva permesso di manifestare con tempestività il proprio dissenso a resistere alla domanda di nullità della deliberazione, avendo informato i condomini della sua proposizione e dell'esito della controversia soltanto nel successivo mese di settembre, chiese, nei suoi confronti, la deliberazione di una pronuncia di condanna a pagargli la somma di 559.410 lire, o l'importo • maggiore o più esiguo risultante dal piano di riparto approvato, e di accertamento dell'obbligo di esonerarlo da ogni responsabilità conseguente alla soccombenza del Condominio nella lite decisa con la sentenza del Tribunale. Il Giudici, costituitosi in giudizio, eccepi preliminarmente il difetto di legittimazione ad agire dell'attore, affermando di essere obbligato a rendere il conto della propria gestione soltanto al Condominio, perché il mandato ad amministratore gli era stato conferito dall'assemblea dei partecipanti alla comunione. Nel merito osservò che lo 'istante era venuto a conoscenza dell'impugnazione della delibera assembleare, negò di avere l'obbligo di informare i condomini riuniti in assemblea della pendenza della lite, in quanto l'oggetto di essa non eccedeva le sue attribuzioni e affermò che il De • AT non aveva il diritto di dissociarsi dalla controversia ai sensi dell'art. 1132 cod. civ. Il Giudice di pace, con sentenza del 17 novembre 1998, ha accolto la domanda avendo ritenuto che: A.- il De AT era legittimato ad agire contro l'amministratore, avendo fatto valere nei suoi confronti la responsabilità per inadempimento dei doveri al medesimo derivanti dal rapporto di mandato con il Condominio fondata era la domanda proposta perché l'amministratore, venendo meno al dovere di usare la normale diligenza, impostogli dall'art. 1710 del codice civile, si era astenuto dall'informare i condomini della pendenza della causa instaurata con l'impugnativa della delibera assembleare, pur potendo gli effetti di tale controversia riflettersi negativamente sui singoli partecipanti alla comunione;
B.- la domanda proposta dal De AT come condomino era simile a quella che l'art. 2395 cod.civ. riconosce al singolo socio nei confronti degli amministratori scorretti o infedeli;
C. non era stata conclusa tra il Condominio e l'amministratore una transazione che impedisse al De AT di proporre la domanda giudiziale perché la deliberazione . assembleare del 17 febbraio 1998 non la conteneva affatto, ma "configurava una forma di partecipazione alle spese del Giudici il quale aveva riconosciuto, anche se in 2. parte, la sua responsabilità". * Il Giudici ricorre per cassazione con tre motivi. Il De AT non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso si denunzia la violazione degli art. 1129,1131,1710 e 2395 del codice civile e si censura la sentenza impugnata adducendosi che il Giudice di pace ha accolto la domanda per avere erroneamente ritenuto l'amministratore del Condominio colpevole di non avere informato il De AT della pendenza della causa instaurata da altro partecipe con l'impugnativa della delibera assembleare di rigetto della proposta di apertura di un conto corrente intestato al Condominio. " In contrario si nega che l'amministratore dovesse dare notizia della lite all'assemblea dei condomini e, quindi, anche al De AT, in base a un generico obbligo di diligenza, sostitutivo di quello imposto dalla norma dell'art. 1131 cod. civ., nella specie inesistente perché l'oggetto di essa non esorbitava dalle sue attribuzioni;
e, al riguardo, si rileva che all'interprete non è consentito individuare obblighi diversi da quelli prescritti specificamente dalla legge, e che, pertanto, avendo la giurisprudenza escluso in casi analoghi l'obbligo previsto dalla menzionata norma, non poteva il Giudice di pace "richiamare generali principi di diligenza con lo scopo di disattendere la corretta interpretazione dei precetti di legge e fissare surrettiziamente la ricorrenza del medesimo obbligo che si era appena escluso". Si soggiunge che arbitrario deve considerarsi anche il richiamo dell'art. 2395 del M 3. codice civile fatto dal Giudice di pace,a sostegno della sua decisione, trattandosi di una disposizione relativa alla diversa materia societaria. Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli art. 1135 e 1136 del codice civile, si censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di pace erroneamente ritenuto il De AT legittimato ad agire contro l'amministratore, mentre avrebbe dovuto riconoscere che, essendogli il mandato conferito dall'assemblea dei partecipanti alla comunione, una sua responsabilità può sussistere soltanto verso il • Condominio al quale è riservata la possibilità di agire giudizialmente nei suoi confronti. Si учите тости che il Giudice di pace avrebbe dovuto ritenere il De AT decaduto dal diritto di promuovere l'azione di responsabilità contro l'amministratore del Condomino non avendo impugnato, nel termine di cui all'art. 1137 cod.civ., le delibere dell'assemblea dei condomini con le quali erano stati approvati i pagamenti dovuti dai singoli partecipi per la soccombenza nella lite. Con il terzo e ultimo motivo si censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di pace ammesso a deporre persone indicate dall'attore, incapaci a testimoniare, omesso di esaminare le prove raccolte e motivato in modo contraddittorio la decisione di accoglimento della domanda. Con la sentenza n.716 del 1999 le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ritenuto che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113, comma 2° del codice di procedura civile, il giudice di pace deve decidere le controversie di valore non 4. superiore ai due milioni di lire applicando l'equità, detta formativa, e fondarsi su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Pertanto, non deve identificare la norma di diritto sostanziale che sarebbe astrattamente applicabile alla fattispecie concreta, né rispettare i principi regolatori della materia e quelli generali dell'Ordinamento giuridico, ed è obbligato ad osservare soltanto le norme costituzionali e comunitarie (se di rango superiore alle ordinarie), nonché quelle processuali e le sostanziali cui queste ultime facciano rinvio (art.311 cod.proc.civ.). Conseguentemente deve ritenersi che le sentenze con le quali il Giudice di pace abbia deciso controversie di valore non eccedente i due milioni di lire, siano ricorribili per cassazione per la violazione delle norme processuali, ai sensi dell'art. 360 nn. 1, 2 e 4 del codice di rito (nel caso previsto dal n.4 anche per l'inesistenza della motivazione), e n.5 se "l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo a un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione"; e, per la violazione delle • norme sostanziali, ai sensi dell'art.360 n.3 dello stesso codice, soltanto se si tratti di disposizioni costituzionali e comunitarie (queste ultime se di rango superiore a quelle ordinarie). In applicazione di questi principi il ricorso risulta infondato e deve essere, pertanto, rigettato, in quanto con le censure contenute nei tre suesposti motivi si sono denunziati l'inosservanza di norme sostanziali di rango ordinario e vizi di motivazione che non si risolvono nella apparenza di essa o nella sua contradditorietà 5. insanabile. In particolare non attiene alla legittimazione ad causam - che riguardando la regolarità processuale del contraddittorio è deducibile con ricorso per cassazione - ma alla titolarità del rapporto giuridico sostanziale oggetto della controversia, la censura con cui, sia pure eccependosi erroneamente il difetto di legittimazione, si sostiene che il De AT non aveva il diritto di agire contro l'amministratore, il quale per il suo operato colpevole avrebbe potuto rispondere soltanto nei confronti del Condominio dal quale era stato nominato. Infine la denunziata violazione delle disposizioni sull'acquisizione delle prove, pur potendo formare oggetto di ricorso per cassazione, è nella specie irrilevante avendo lo stesso ricorrente affermato che il Giudice di pace aveva pronunciato la sua decisione senza porre a base di essa gli elementi invalidamente raccolti. Nessun provvedimento deve essere emesso sulle spese di questo giudizio non avendo l'intimato depositato il controricorso, né partecipato alla discussione orale. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso. Roma 9 aprile 2001. Il presidente Il consigliere estensore. (dott.Iannotta) (dott. A. Vella) IL CANCELLIERE C1 ) 74 E O .3 C LL Francesco Catania A N O P , B 1 I 9 D 0 -1 E 1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA A IC 9 -1 D 3 1 D E F T 2 U 6 N 4 E G 2001.Roma 2. ZA QUEDLIE S . E E T RE Cd122 T TIN R A (IS Frances Catania