Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10741
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Sentenza 23 luglio 2002

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L'accertamento del nesso di causalità tra evento dannoso e fatto illecito, che può concretizzarsi anche in un inadempimento, costituisce una valutazione di merito che non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata.

L'art. 2226 cod. civ., che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell'opera, non è applicabile al contratto di prestazione di opera professionale intellettuale; essa infatti ha per oggetto, pur quando si estrinsechi, come nella specie, nell'istallazione di una protesi dentaria, la prestazione di un bene immateriale in relazione al quale non sono percepibili, come per i beni materiali, le difformità o i vizi eventualmente presenti, assumendo rilievo assorbente l'attività riservata al medico dentista di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia, di successiva applicazione della protesi e del controllo della stessa. Quanto poi alla protesi, essa può considerarsi un'opera materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell'odontotecnico.

La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10741
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10741
    Data del deposito : 23 luglio 2002

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