Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
La mera prestazione di fatto quale fonte di diritti non riguarda soltanto la prestazione di lavoro subordinato in assenza di un valido contratto, ma costituisce la regola generale di ogni altro rapporto di durata, ed in particolare di quello di somministrazione, che si protrae dopo la scadenza del contratto, in virtù della esecuzione che ad esso le parti continuano a dare, in special modo se a ciò tenute in base ad un obbligo di legge. Pertanto, la circostanza che il concessionario di un impianto per la distribuzione di carburante, affidato in gestione secondo lo schema previsto dall'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970 n. 1034, dopo la scadenza del relativo contratto continui a fornire, al gestore che ha rifiutato di procedere alla riconsegna dell'impianto, il carburante necessario per proseguire nell'attività, seppure non ha valore di tacita rinnovazione del contratto, perché la disciplina normativa alla quale va ricondotto il contratto fra le parti esclude ogni possibilità di tacito rinnovo del contratto stesso, avuto riguardo alla disciplina legale di tale contratto - che, in ragione della natura del rapporto pubblicistico che intercorre tra la pubblica amministrazione e il concessionario e della necessità di assicurare la continuità e regolarità del servizio di distribuzione, dispone che il contratto di gestione preveda l'obbligo del gestore di assicurare in ogni evenienza la continuità e la regolarità del servizio pubblico di distribuzione - , determina, tuttavia, la ultrattività in via di mero fatto della efficacia del contratto per il tempo successivo alla scadenza e sino a quando il concessionario non riacquisti la effettiva disponibilità dell'impianto stesso dal gestore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11059 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AGIP PETROLI SPA, in persona del suo Presidente dr. Alfredo Moroni, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIO NICOLAIS, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIO LENZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR RE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 00631/99 proposto da:
AR RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MORSILLO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE MORSILLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AGIP PETROLI SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2576/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 19/06/98 e depositata il 21/07/98 (R.G. 3621/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Carlo SILVETTI (per delega Avv. Lucio NICOLAIS);
udito l'Avvocato Giuseppe MORSILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 16 aprile 1985 la società Agip Petroli s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, NZ CC per sentir dichiarare cessato alla data del 31 dicembre 1984 il contratto di comodato avente ad oggetto l'impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, con le relative attrezzature in esso installate, sito nell'area di servizio detta "Montebaldo Nord" dell'autostrada Serenissima in Caselle di Sommacampagna. Il convenuto contrastava la domanda e, in riconvenzione, reclamava le differenze per compensi non corrisposti sulle vendite di carburanti, sia per il periodo di vigenza del contratto disdettato sia per il periodo successivo, nonché il risarcimento dei danni per l'arbitraria interruzione delle trattative da parte della società, che, dopo avere raggiunto con esso istante un nuovo accordo per la proroga del contratto con rinuncia da parte del gestore ad una percentuale sui compensi spettantigli, aveva, invece, richiesto la restituzione dell'impianto.
L'adito tribunale, con sentenza del 23 aprile 1987, dichiarava la cessazione del rapporto di comodato e condannava NZ CC al rilascio dell'impianto ed al pagamento della penale di lire 2.470.000 per il ritardo nella consegna, oltre interessi.
La causa proseguiva in ordine alle domande riconvenzionali e, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio diretta a stabilire la entità dei compensi dovuti al gestore, il tribunale, con sentenza pubblicata il 30 marzo 1995, condannava la società a pagare al convenuto la somma complessiva di lire 779.678.315 per il periodo dal 1982 al 1989, oltre interessi dalla scadenza di ogni esercizio al saldo nella misura del dieci per cento;
rigettava la domanda per danni da responsabilità precontrattuale;
compensava interamente tra le parti le spese processuali, ponendo a carico della società quelle della consulenza d'ufficio.
Sulla impugnazione principale della Agip Petroli s.p.a. e su quella incidentale di NZ CC la Corte di appello di Roma, con sentenza pubblicata il 21 luglio 1998, rigettava entrambi gli appelli e compensava interamente le spese del giudizio di gravame. I giudici di appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che non sussisteva violazione del giudicato interno quanto alla riconosciuta spettanza al gestore di compensi per il periodo successivo all'accertata risoluzione del contratto di comodato come da statuizione definitiva sul punto conseguente alla prima decisione del tribunale del 23 aprile 1987; ritenevano che la posizione del gestore dell'impianto doveva essere tutelata, anche in assenza di un valido contratto tra le parti per il periodo successivo al 31 dicembre 1984, giacché il rapporto di gestione era proseguito in via di fatto con le medesime modalità; rilevavano che la valutazione della consulenza tecnica era stata assoggettata a generica critica senza la dettagliata e puntuale analisi degli aspetti meritevoli di correzione;
consideravano correttamente motivata la liquidazione del maggior danno al gestore in relazione alla natura di credito di lavoro delle differenze richieste;
escludevano la sussistenza della responsabilità precontrattuale della società, non avendo le parti raggiunto alcun accordo sulla proroga del rapporto, essendosi esse semplicemente incontrate per illustrare le rispettive richieste ed aspettative;
ravvisavano nella reciproca soccombenza i giusti motivi di totale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale la società Agip Petroli s.p.a., che affida la sua impugnazione a quattro mezzi di doglianza, cui resiste con controricorso NZ CC, che avanza ricorso incidentale basato su due motivi. Il resistente CC ha anche presentato memoria. Motivi della decisione
I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo della impugnazione principale - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 324 c.p.c. e 2909 cod. civ. nonché la insufficiente motivazione sul punto - la società ricorrente lamenta che, pur essendosi formato il giudicato sul punto relativo alla cessazione degli altri rapporti connessi e collegati al rapporto di comodato dichiarato risolto a seguito di disdetta, il giudice di merito aveva, tuttavia, ritenuto che il rapporto di somministrazione di carburantì si era protratto anche dopo la scadenza del contratto, equiparando in tal modo l'occupante "sine titulo" al gestore, il quale legittimamente detiene l'impianto in virtù di valido contratto.
La censura - la quale prospetta l'assunta violazione del principio del giudicato per il fatto che una volta dichiarata la risoluzione, per recesso della società concessionaria dell'impianto di distribuzione di carburante, dal contratto di affidamento al terzo della gestione dell'impianto medesimo, detto contratto il giudice di merito non avrebbe più dovuto porre a base di pretese del terzo, in relazione a vicende successive all'evento estintivo del contratto medesimo - non è fondata.
Il giudice di merito, infatti, ha oppurtunatamente chiarito, in risposta ad analoga censura in appello di violazione del giudicato interno, che, al fine del riconoscimento al resistente CC dei compensi da lui richiesti, non veniva in rilievo il contratto stipulato tra le parti e del quale era stata dichiarata l'avvenuta sua cessazione alla scadenza del 31.12.1984, quanto piuttosto la esigenza di tutela del gestore dell'impianto che, anche in assenza di valido contratto per il periodo successivo alla suddetta scadenza, aveva di fatto proseguito, con le medesime modalità, ad assicurare la continuità della distribuzione dei prodotti fornitigli dalla società ricorrente.
Il fondamento e la "ratio" dell'accordata tutela la Corte territoriale ha indicato - sulla base della qualificazione del rapporto instaurato tra le parti siccome riconducibile nella specie generale del contratto di lavoro (autonomo o di para subordinazione, a seconda o meno della prevalenza che all'aspetto personale della gestione dell'impianto poteva essere assegnata) - nella situazione di fatto, che tra le parti stesse era intervenuta dopo la cessazione "de iure" del rapporto contrattuale, sicché non solo non risulta violato il giudicato, ma non sussiste neppure il dedotto vizio di motivazione. Infatti il giudice di merito ha basato la sua decisione su circostanza, estranea alla situazione accertata dal giudicato e ad essa successiva, che nel resistente CC identifica non un occupante senza titolo dell'impianto di distribuzione;
ma il soggetto che, dopo la scadenza del contratto di affidamento, ne ha continuato la gestione di fatto, in proprio e nell'interesse anche della società concessionaria del servizio, sicché, pur in assenza di un contratto idoneo e valido a regolare tra le parti le vicende successive alla sua scadenza, le reciproche obbligazioni sono state ricondotte alla categoria del rapporto contrattuale di fatto produttivo dei medesimi effetti del contratto risolto. Anche la suddetta "ratio decidendi" viene censurata dal ricorrente principale con il secondo motivo di impugnazione, con il quale - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2228, 2225 e 1362 cod. civ. nonché la omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, oltre che il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. - si assume che la condotta di essa società dopo la scadenza del contratto non poteva essere ritenuta idonea a dare vita ad un rapporto contrattuale, non avendo il giudice di appello offerto a riguardo motivazione adeguata;
che la situazione di fatto non può costituire da sola la fonte di diritti ed obbligazioni, se ad essa non sia sottostante un rapporto giuridico, in virtù della legge o della volontà delle parti;
che il richiamo operato dalla sentenza impugnata agli artt. 2128 e 2225 cod. civ. era del tutto inconferente, dato che la mera prestazione di fatto è prevista come fonte di diritti esclusivamente in tema di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2126 stesso codice;
che la sussistenza di fatti concludenti, integranti la espressione di una volontà negoziale, doveva essere esclusa, in quanto la somministrazione al gestore di prodotti, dopo la scadenza del contratto, costituiva non una sua libera scelta, ma un comportamento doveroso, imposto ad essa società dalla legge, in relazione all'obbligo di esercizio degli impianti di distribuzione connesso alla qualificazione di pubblico servizio della relativa attività.
La complessa ed articolata censura non è fondata in nessuno dei profili secondo cui essa si svolge.
Alla base della sua decisione, nella particolare fattispecie al suo esame, il giudice di merito ha ritenuto che, nel periodo successivo alla scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'impianto di distribuzione di carburante, il rapporto in corso era proseguito, in via di fatto, mediante spontanea esecuzione, che le parti avevano continuato a dare al contratto risolto. In tale situazione, nel riconoscimento della esistenza del cd. contratto di fatto (nel quale la prestazione effettuata prescinde da una attuale proposta ed impone al destinatario della prestazione medesima la dovuta controprestazione, conforme allo schema proprio del negozio giudizio di cui le reciproche obbligazioni costituiscono il contenuto), occorre, innanzitutto, rilevare che il riferimento operato dalla Corte territoriale alla disposizione di cui all'art. 2128 cod. civ. quale norma che, in tema di parasubordinazione, assicura la tutela del rapporto contrattuale, costituisce evidente errore materiale, giacché la norma, che in proposito viene in rilievo come ipotesi paradigmatica di giustificazione del contratto di fatto in tema di rapporti di lavoro, è quella dell'art. 2126 cod. civ.. Pertanto - eliminata in tal modo la erronea indicazione della disposizione normativa in virtù del potere correttivo riconosciuto a questa Corte ed occorrendo verificare se della enunciata regola desumibile dall'art. 2126 cod. civ. sia stata fatta corretta applicazione al caso di specie - considera, per il resto, questo giudice di legittimità che la mera prestazione di fatto quale fonte di diritti non può riguardare soltanto il lavoro subordinato effettuato in assenza di valido contratto;
ma costituisce la regola generale di ogni altro rapporto di durata (in particolare quello di somministra z ione) che si protrae dopo la scadenza del contratto, nella forma della esecuzione spontanea che ad esso le parti continuano a dare specie se a ciò esse sono tenute in base ad un obbligo di legge.
E tale è esattamente la fattispecie esaminata dal giudice di merito con riferimento al contratto con cui il concessionario di un impianto per la distribuzione di carburante ne affidi la gestione ad un terzo, secondo lo schema obbligatorio "ex lege" previsto dall'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970 n. 1034, che considera l'attività inerente l'esercizio degli impianti di distribuzione quale pubblico servizio, con l'ulteriore previsione, di cui all'art. 19 del d.p.r. 27 ottobre 1971, n. 1269, che il contratto di gestione "deve prevedere l'obbligo del gestore di assicurare in ogni evenienza la continuità e la regolarità del servizio pubblico di distribuzione".
La obbligazione del gestore "in ogni evenienza" di assicurare la continuità e la regolarità della distribuzione, che costituisce disciplina legale inderogabile del contratto (art. 1339 cod. civ.), a sua volta è funzionale all'obbligo che ha il concessionario dell'impianto, in ragione della natura pubblicistica del rapporto che intercorre con la pubblica amministrazione, di assicurare la regolarità e la destinazione dell'impianto al pubblico servizio, a pena di decadenza dalla concessione medesima.
Di conseguenza, la disciplina legale del contratto di gestione, che trova la sua giustificazione nella preesistenza del rapporto pubblicistico di concessione e nei doveri imposti al concessionario, seppure non assegna valenza di fatto di tacita rinnovazione del contratto al comportamento del concessionario che, dopo la scadenza del contratto di affidamento in gestione, continui a rifornire il gestore che rifiuta la consegna dell'impianto, è certamente improntata, in tal caso, nel senso della ultrattività in via di mero fatto della efficacia del contratto, per il tempo successivo alla scadenza e sino a quando il concessionario non riacquisti la effettiva disponibilità dell'impianto stesso dal gestore. Con il terzo motivo di impugnazione - deducendo la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia- la ricorrente principale assume che il giudice di appello aveva disatteso il terzo motivo di gravame, relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice di primo grado basato la sua decisione sul principio dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ., nella considerazione che, in realtà, detta "ratio decidendi" non era stata adottata, quando invece il tribunale aveva fatto riferimento proprio all'ingiustificato arricchimento. Il motivo non è fondato: la sentenza di secondo grado, in motivazione congrua e convincente, ha chiarito che la domanda del CC non era collegata alla generale azione ex art. 2041 cod. civ.; che di detta norma il giudice di merito non aveva mai fatto applicazione;
che al riferimento operato dal tribunale ad un ingiustificato arricchimento, che la società concessionaria avrebbe ottenuto qualora non si fossero applicate le pattuizioni contrattuali, doveva darsi il significato di argomentazione intesa a rafforzare il fondamento a base contrattuale della pretesa, non quello di collegamento del credito all'"actio de pauperie". Con il quarto mezzo di doglianza la ricorrente principale - denunciando la violazione della norma di cui all'art. 1224 cod. civ. nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'attribuzione degli interessi e del maggior danno, anche con riferimento alla decorrenza - assume che, trattandosi di obbligazione pecuniaria per la quale dal giorno della mora sono dovuti gli interessi legali, la decorrenza degli stessi, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di "mora ex re" (art. 1219 cod. civ.), doveva coincidere con la proposizione della domanda.
La censura - che non coinvolge la decisione impugnata quanto alla natura del credito del CC, alla spettanza del maggior danno ed alla misura del parametro di calcolo di tale ulteriore pregiudizio, ma che riflette soltanto la decorrenza degli interessi liquidati da epoca anteriore alla domanda giudiziale pur in assenza di mora del debitore - non è fondata, avendo il giudice di merito specificato le date e le missive con le quali il CC reclamava le differenze oggetto delle contestazioni, ed effettuava la costituzione in mora del debitore.
Il ricorso principale, perciò, deve essere rigettato ed analoga pronuncia deve essere adottata in ordine al ricorso incidentale di NZ CC, che, con due mezzi di doglianza, lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto al mancato accoglimento della sua domanda riconvenzionale di risarcimento da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. e quanto alla compensazione delle spese del giudizio di secondo grado.
Entrambi i motivi della impugnazione incidentale non hanno alcun pregio, giacché il primo, a fronte della valutazione delle risultanze probatorie nel senso della insussistenza di una ingiustificata rottura delle trattative per essersi le parti soltanto incontrate per illustrare le rispettive richieste ed aspettative, propone in questa sede una inammissibile rivisitazione del materiale probatorio al fine di farne discendere una valutazione diversa da quella logica e coerente effettuata dal giudice di merito, il quale ha escluso in modo tassativo che fossero intervenute trattative serie nel corso delle quali una parte abbia tenuto un comportamento tale da indurre l'altra ad un ragionevole affidamento sulla futura stipulazione del contratto.
Il secondo motivo non è fondato, giacché la pronuncia di totale compensazione delle spese di secondo grado non viola il principio della soccombenza secondo l'esito complessivo del giudizio, in cui vi è stata soccombenza ripartita in quanto anche la domanda riconvenzionale è stata rigettata.
Sussistono, perciò, giusti motivi per compensare interamente anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
li rigetta;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002