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Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17316 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN ZA nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/01/2026 del Tribunale di Bologna. Udita la relazione svolta dalla Consigliera RI TE EN;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna – Sezione impugnazioni cautelari penali-, ha confermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale nei confronti dell’odierno ricorrente, ZA EN (LI ZA Benrayane) per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con il ruolo di promotore, nonché di concorso, con vari altri indagati, di ulteriori sedici reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990. Il Tribunale ha compendiato l’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Bologna che ha delineato un quadro gravemente indiziario, fondato sulle dichiarazioni di sedici acquirenti di cocaina identificati nel corso delle indagini. Tali Penale Sent. Sez. 4 Num. 17316 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 29/04/2026 2 dichiarazioni sono state corroborate da ulteriori elementi oggettivi, quali alcuni arresti in flagranza di reato e i conseguenti sequestri di sostanze stupefacenti, che hanno fornito riscontri concreti alle ipotesi investigative. Tra gli elementi di particolare rilievo si annovera l’arresto di ZA EN, avvenuto il 29 agosto 2024, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In tale circostanza, lo stesso è stato contestualmente denunciato a piede libero per la detenzione di sette involucri contenenti circa cinque grammi lordi di cocaina. Nell’occasione il EN è stato trovato in possesso di una delle utenze telefoniche segnalate dagli acquirenti come uno dei mezzi di contatto per concordare gli incontri per acquistare lo stupefacente. Inoltre, dalla rubrica memorizzata sul telefono sono stati estrapolati numeri riferibili ad altri soggetti, successivamente individuati e sentiti dalla polizia giudiziaria, con ciò fornendo ulteriori riscontri investigativi. Sulla scorta degli elementi acquisiti è stata ritenuta l’esistenza di una associazione per delinquere in seno alla quale il EN avrebbe ricoperto il ruolo di capo e coordinatore, organizzando lo spaccio di cocaina in termini di lieve entità. 2. Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso affidato a un unico, articolato motivo con cui si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 191, 253, 353 e ss. cod. proc. pen., 114, disp. att. cod. proc. pen., 15 Cost. e 178 comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 272, 273 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità di atti di indagine oltre alla configurabilità del reato di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 nonché del ruolo di promotore del ricorrente. Il ricorrente lamenta la ritenuta utilizzabilità degli esiti dell’attività investigativa svolta sul telefono cellulare dell’indagato rilevando che l’analisi di un apparato telefonico indiscriminata, indistinta, senza autorizzazione e con restituzione dell’apparato all’avente diritto, integra una violazione della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione che con precetto costituzionale risultano intangibili. Si tratta di attività non assimilabile, come sostiene il provvedimento impugnato al rinvenimento di una rubrica telefonica che comunque, avrebbe dovuto essere sequestrata. Sotto altro profilo si contesta la ritenuta inaffidabilità delle dichiarazioni rese dai due acquirenti, Cenni e Amianti, ritenuti tali rispetto ad altri coindagati nel medesimo procedimento, i quali, con riferimento al capo 15), avrebbero fatto il nome di un venditore di nome Karim;
al capo 16) di tale Said, Zak o RA e al capo 17) di Tajali, nomi non riconducibili al ricorrente. 3 Da ultimo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla esistenza di una compagine associativa oltre che al ruolo qualificato del ricorrente. 3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Quanto al primo profilo il ricorso è aspecifico e non si confronta con l’apparato argomentativo posto a fondamento del provvedimento impugnato da cui emerge che la ricostruzione dei fatti è il risultato di una articolata attività investigativa svolta anche mediante servizi di osservazione nei giardini posti in prossimità di un esercizio commerciale dove sono stati tratti in arresto due cittadini stranieri per spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato evidenziato che diversi acquirenti, in esito all’attività di osservazione, sono stati escussi e hanno riferito che, per rifornirsi di sostanza stupefacente, erano soliti contattare - tramite Whatsapp, fornendo all’uopo diverse utenze telefoniche - una persona di nome AC che dava loro la “posizione” ove recarsi per effettuare l’acquisto. Il suddetto AC, nei luoghi indicati, inviava “i suoi ragazzi”, dal che si è desunto che dietro i singoli spacciatori vi fosse una organizzazione. Posta la suddetta ricostruzione, il Tribunale ha rilevato che l’esame degli acquirenti non è avvenuto sulla scorta dei dati “estrapolati” dai telefoni cellulari rinvenuti nella disponibilità del EN in occasione del suo arresto in quanto frutto di una ben più complessa attività investigativa. Il ricorrente fa discendere anche la inutilizzabilità delle dichiarazioni che sarebbero state raccolte sulla scorta dell’”analisi” del telefono di EN. In proposito il Tribunale ha argomentato, nel solco di giurisprudenza di questa Corte, che «l'acquisizione da parte della polizia giudiziaria del numero di utenza telefonica mobile attraverso l'esame, (anche) all'insaputa dell'indagato, dell'apparecchio cellulare a lui in uso rientra tra gli atti urgenti e "innominati" demandati agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., e, come tale, non è soggetta ad una preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria e neppure alla necessaria documentazione prevista dall'art. 357 cod. proc. pen., che non fa riferimento alle attività ed operazioni di cui all'art. 348 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha aggiunto che detta attività non è qualificabile come perquisizione, non essendo finalizzata alla ricerca del corpo del reato o di cose 4 pertinenti al reato, né come ispezione di cose, atteso che l'utenza non è qualificabile come traccia o altro effetto materiale del reato, né è assimilabile alla acquisizione dei dati del traffico telefonico)» (Sez. 6, n. 20247 del 27/03/2018, De Micco e altri, Rv. 273273 – 01). Ad ogni buon conto, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti conseguenti, non si applica alla materia della inutilizzabilità che attiene solo ed esclusivamente alle prove che siano state acquisite illegittimamente e non anche a quelle che, nel rispetto delle forme prescritte, vengano acquisite autonomamente (Sez. 6, n. 5120 del 12/12/2025, dep. 2026, Panzeri, Rv. 289464 – 01; Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Esposito, Rv. 284826). A quanto detto deve aggiungersi che «E’ inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce la inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della c.d. “prova di resistenza”, ai fini della adozione del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02). Nella specie difetta, nella prospettazione difensiva, la concreta verifica della prova di resistenza mancando la indicazione dei singoli acquirenti che sarebbero stati escussi dopo “l’analisi” del telefonino del EN. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti. Va ricordato che in sede di controllo di legittimità, non è consentito il diretto apprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo quel controllo sempre ad oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e non immediatamente il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del merito cautelare. Secondo quanto affermato da questa Corte, nel suo massimo consesso, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 21582 -01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli 5 indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti, e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Nel caso di specie, le dichiarazioni dei numerosi acquirenti, oltre una decina, sono state ritenute riscontrate dalla diretta osservazione della gestione di quella che è stata ritenuta una vera e propria piazza di spaccio e la sussistenza, in termini di gravità indiziaria, è stata ritenuta dimostrata dalla reiterazione per circa due anni di cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, avvenuta con una struttura organizzativa, sia pure rudimentale. In specie l’utilizzo di una autovettura nella disponibilità del coindagato Bartoli, la suddivisione dei compiti e il ruolo di raccolta degli ordini assunto dal ricorrente. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non sussistendo elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico della medesima, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mmanda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 29/04/2026 La Consigliera est. Il Presidente RI TE EN DR GN 6
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna – Sezione impugnazioni cautelari penali-, ha confermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale nei confronti dell’odierno ricorrente, ZA EN (LI ZA Benrayane) per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con il ruolo di promotore, nonché di concorso, con vari altri indagati, di ulteriori sedici reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990. Il Tribunale ha compendiato l’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Bologna che ha delineato un quadro gravemente indiziario, fondato sulle dichiarazioni di sedici acquirenti di cocaina identificati nel corso delle indagini. Tali Penale Sent. Sez. 4 Num. 17316 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 29/04/2026 2 dichiarazioni sono state corroborate da ulteriori elementi oggettivi, quali alcuni arresti in flagranza di reato e i conseguenti sequestri di sostanze stupefacenti, che hanno fornito riscontri concreti alle ipotesi investigative. Tra gli elementi di particolare rilievo si annovera l’arresto di ZA EN, avvenuto il 29 agosto 2024, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In tale circostanza, lo stesso è stato contestualmente denunciato a piede libero per la detenzione di sette involucri contenenti circa cinque grammi lordi di cocaina. Nell’occasione il EN è stato trovato in possesso di una delle utenze telefoniche segnalate dagli acquirenti come uno dei mezzi di contatto per concordare gli incontri per acquistare lo stupefacente. Inoltre, dalla rubrica memorizzata sul telefono sono stati estrapolati numeri riferibili ad altri soggetti, successivamente individuati e sentiti dalla polizia giudiziaria, con ciò fornendo ulteriori riscontri investigativi. Sulla scorta degli elementi acquisiti è stata ritenuta l’esistenza di una associazione per delinquere in seno alla quale il EN avrebbe ricoperto il ruolo di capo e coordinatore, organizzando lo spaccio di cocaina in termini di lieve entità. 2. Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso affidato a un unico, articolato motivo con cui si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 191, 253, 353 e ss. cod. proc. pen., 114, disp. att. cod. proc. pen., 15 Cost. e 178 comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 272, 273 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità di atti di indagine oltre alla configurabilità del reato di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 nonché del ruolo di promotore del ricorrente. Il ricorrente lamenta la ritenuta utilizzabilità degli esiti dell’attività investigativa svolta sul telefono cellulare dell’indagato rilevando che l’analisi di un apparato telefonico indiscriminata, indistinta, senza autorizzazione e con restituzione dell’apparato all’avente diritto, integra una violazione della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione che con precetto costituzionale risultano intangibili. Si tratta di attività non assimilabile, come sostiene il provvedimento impugnato al rinvenimento di una rubrica telefonica che comunque, avrebbe dovuto essere sequestrata. Sotto altro profilo si contesta la ritenuta inaffidabilità delle dichiarazioni rese dai due acquirenti, Cenni e Amianti, ritenuti tali rispetto ad altri coindagati nel medesimo procedimento, i quali, con riferimento al capo 15), avrebbero fatto il nome di un venditore di nome Karim;
al capo 16) di tale Said, Zak o RA e al capo 17) di Tajali, nomi non riconducibili al ricorrente. 3 Da ultimo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla esistenza di una compagine associativa oltre che al ruolo qualificato del ricorrente. 3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Quanto al primo profilo il ricorso è aspecifico e non si confronta con l’apparato argomentativo posto a fondamento del provvedimento impugnato da cui emerge che la ricostruzione dei fatti è il risultato di una articolata attività investigativa svolta anche mediante servizi di osservazione nei giardini posti in prossimità di un esercizio commerciale dove sono stati tratti in arresto due cittadini stranieri per spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato evidenziato che diversi acquirenti, in esito all’attività di osservazione, sono stati escussi e hanno riferito che, per rifornirsi di sostanza stupefacente, erano soliti contattare - tramite Whatsapp, fornendo all’uopo diverse utenze telefoniche - una persona di nome AC che dava loro la “posizione” ove recarsi per effettuare l’acquisto. Il suddetto AC, nei luoghi indicati, inviava “i suoi ragazzi”, dal che si è desunto che dietro i singoli spacciatori vi fosse una organizzazione. Posta la suddetta ricostruzione, il Tribunale ha rilevato che l’esame degli acquirenti non è avvenuto sulla scorta dei dati “estrapolati” dai telefoni cellulari rinvenuti nella disponibilità del EN in occasione del suo arresto in quanto frutto di una ben più complessa attività investigativa. Il ricorrente fa discendere anche la inutilizzabilità delle dichiarazioni che sarebbero state raccolte sulla scorta dell’”analisi” del telefono di EN. In proposito il Tribunale ha argomentato, nel solco di giurisprudenza di questa Corte, che «l'acquisizione da parte della polizia giudiziaria del numero di utenza telefonica mobile attraverso l'esame, (anche) all'insaputa dell'indagato, dell'apparecchio cellulare a lui in uso rientra tra gli atti urgenti e "innominati" demandati agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., e, come tale, non è soggetta ad una preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria e neppure alla necessaria documentazione prevista dall'art. 357 cod. proc. pen., che non fa riferimento alle attività ed operazioni di cui all'art. 348 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha aggiunto che detta attività non è qualificabile come perquisizione, non essendo finalizzata alla ricerca del corpo del reato o di cose 4 pertinenti al reato, né come ispezione di cose, atteso che l'utenza non è qualificabile come traccia o altro effetto materiale del reato, né è assimilabile alla acquisizione dei dati del traffico telefonico)» (Sez. 6, n. 20247 del 27/03/2018, De Micco e altri, Rv. 273273 – 01). Ad ogni buon conto, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti conseguenti, non si applica alla materia della inutilizzabilità che attiene solo ed esclusivamente alle prove che siano state acquisite illegittimamente e non anche a quelle che, nel rispetto delle forme prescritte, vengano acquisite autonomamente (Sez. 6, n. 5120 del 12/12/2025, dep. 2026, Panzeri, Rv. 289464 – 01; Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Esposito, Rv. 284826). A quanto detto deve aggiungersi che «E’ inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce la inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della c.d. “prova di resistenza”, ai fini della adozione del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02). Nella specie difetta, nella prospettazione difensiva, la concreta verifica della prova di resistenza mancando la indicazione dei singoli acquirenti che sarebbero stati escussi dopo “l’analisi” del telefonino del EN. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti. Va ricordato che in sede di controllo di legittimità, non è consentito il diretto apprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo quel controllo sempre ad oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e non immediatamente il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del merito cautelare. Secondo quanto affermato da questa Corte, nel suo massimo consesso, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 21582 -01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli 5 indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti, e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Nel caso di specie, le dichiarazioni dei numerosi acquirenti, oltre una decina, sono state ritenute riscontrate dalla diretta osservazione della gestione di quella che è stata ritenuta una vera e propria piazza di spaccio e la sussistenza, in termini di gravità indiziaria, è stata ritenuta dimostrata dalla reiterazione per circa due anni di cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, avvenuta con una struttura organizzativa, sia pure rudimentale. In specie l’utilizzo di una autovettura nella disponibilità del coindagato Bartoli, la suddivisione dei compiti e il ruolo di raccolta degli ordini assunto dal ricorrente. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non sussistendo elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico della medesima, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mmanda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 29/04/2026 La Consigliera est. Il Presidente RI TE EN DR GN 6