Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
3 0 92 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R. G. N. 14317/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 7197 15338/99 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente Ud.
9.1.02 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AR, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Prati Fiscali n.158 presso l'avv. Sergio Del Vecchio , che unitamente all'avv. Ranieri Felici, lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
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- ricorrente -
contro
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Veterinari ENPAV in persona del Presidente dott. Alessandro Lombardi - elettivamente domiciliato in Roma alla via Azuni n.9, presso l'avv. Paolo De Camelis, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n.296 del 23.6.1999, reg. gen. n.59/97 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Sergio Del Vecchi e Paolo De Camelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 23.6.1999 il Tribunale di Macerata, decidendo sull'appello proposto dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari nei confronti di EL RI, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello, rigettando la domanda del EL di essere ammesso alla riliquidazione della pensione di anzianità ai sensi art.34 della legge n.136 del 1991. Fondava la decisione su due motivi. Osservava in primo luogo che era intervenuta decadenza, riteneva poi che non sussisteva il diritto alla riliquidazione perché questa doveva avvenire secondo quanto previsto dalla legge stessa. La legge prevedeva per la pensione di anzianità 30 anni di contribuzione, mentre l'appellato ne aveva solo 28 e sei mesi. -2- Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il EL;
resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo l'ENPAV, ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il terzo motivo del ricorso principale, che logicamente precede gli altri, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 29, 2 e 11 della legge 12.4.1991 n.136, il ricorrente censurava la interpretazione del Tribunale delle norme sulla riliquidazione nel senso che per procedere ad essa l'Ente doveva valutare la sussistenza dei requisiti per la pensione previsti dalla nuova legge. Osservava il ricorrente che né l'art.34 né l'art.29 che regola le pensioni in atto richiamano l'art.2 della legge, che fissa i requisiti per le pensioni a regime, trattandosi invece di norme transitorie, come è dato evincere dalla indicazione di un anno determinato, il 1974, a decorrere dal quale occorre procedere al reintegro della contribuzione. La censura è fondata. Come ha già osservato questa Corte sul punto con la sentenza n.4182 del 1999, l'art.34 della legge n.136 del 1991 non prevede requisiti ulteriori ed aggiuntivi rispetto al reintegro della contribuzione prevista nei commi successivi. A questo rilievo letterale ha aggiunto quello logico che, essendo il reintegro ammesso a partire dal 1974, nel biennio 1991-1993 nel quale poteva operarsi la contribuzione, nessun vecchio pensionato avrebbe potuto vantare una anzianità contributiva di trenta anni quale prevista dalla nuova legge e l'art.34 -3- sarebbe stato inapplicabile. Si deve concludere che al termine riliquidazione, usato nella rubrica e nel testo dell'articolo, si deve attribuire il significato suo proprio di rideterminazione dell'ammontare della prestazione pensionistica e non anche di verifica dei presupposti della stessa alla luce della nuova normativa. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibile la proposizione della eccezione di decadenza ex art.34 della legge in appello. La censura è infondata. La materia previdenziale è sottratta alla disponibilità delle parti, consegue che le decadenze previste in detta materia sono, ex art. 2969 c.c., rilevabili di ufficio e che la deduzione di esse, costituendo mera difesa, può essere fatta in ogni stato e grado del giudizio. Con il secondo motivo si deduce che il vizio di motivazione in quanto il Tribunale ha ritenuto la decadenza del EL dal diritto alla riliquidazione senza tener conto del reiterato rifiuto dell'ente di riceversi le somme e di determinare tempi e modi per il versamento. La censura è fondata. Premesso che non si contesta che l'inosservanza termine biennale comporti la decadenza dal diritto alla riliquidazione della pensione, va osservato che il mero fatto del decorso del termine decadenziale senza che sia avvenuto il pagamento non comporta necessariamente l'estinzione del diritto quando il fatto non sia imputabile al titolare del diritto. Nella specie la determinazione della somma necessaria al reintegro contributivo comportava anche l'accertamento di dati - 4- in possesso dell'ente previdenziale, quali gli ammontari dei contributi versati da detrarsi all'importo di quelli dovuti ex art. 11 della legge n.136 del 1991. Il Tribunale ha omesso di accertare se vi fosse stata la necessaria collaborazione dell'Ente per determinare la somma dovuta e, soprattutto, se vi fosse stato rifiuto di riceversi i pagamenti, che avrebbe comportato la non imputabilità dell'omissione all'assicurato e l'esclusione del verificarsi della decadenza, cfr. la citata sentenza Cass. n.4182 del 1999 che equipara la restituzione dei contributi al rifiuto degli stessi ed esclude che la decadenza si verifichi nel caso di rifiuto dell'Ente di ricevere il reintegro della contribuzione. Con l'unico motivo del ricorso incidentale l'ENPAV, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamenta che il Tribunale non sia pronunciato sul primo motivo di appello con il quale si censurava la sentenza del Pretore per non avere condizionato, così come richiesto dall'assicurato, la riliquidazione della pensione al reintegro contributivo. La censura è inammissibile in quanto investe un capo sul quale non si è pronunciata la sentenza impugnata, né avrebbe potuto decidere essendo la questione assorbita dall'accoglimento del principale motivo dell'appello dell'ENPAV. La sentenza impugnata, che ha erroneamente ritenuto che per la riliquidazione della pensione prevista dall'art.34 della legge n.136 del 1991 fosse necessario il requisito di trenta anni di contribuzione e che vi fosse decadenza per il mancato versamento del reintegro contributivo nel termine di cui al primo comma senza -5- accertare se vi fosse stata la necessaria collaborazione dell'Ente per determinare l'ammontare di esso ovvero rifiuto a ricevere il versamento, che avrebbero impedito la decadenza, va pertanto cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia. Alla stessa si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
incoise, La Corte riunisce appell, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2002 Il Presidente Il Consigliere est, Fem alapul. Violin un' Gum. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 4 MAR. 2002 IL CANCELLIERE DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 IMPOSTA N. 533 ESENTE DA REGISTRO, E DA 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA -6-