Sentenza 8 maggio 2003
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322, comma 2, cod. pen.), l'idoneità dell'offerta deve essere valutata con giudizio ex ante, sicché il reato può essere escluso solo se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore, non rilevando la tenuità della somma di denaro offerta, che, in ogni caso, non si connoti dei caratteri della assoluta risibilità e la relativa indagine costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 322 cod. pen. nella condotta dell'imputato che aveva offerto a due agenti della Polizia di Stato la somma di cinquantamila lire affinché eliminassero un verbale di contravvenzione elevata a suo carico).
Commentario • 1
- 1. Offre 50 euro a un carabiniere per evitare una multa: è istigazione alla corruzione (Cass. Pen. n. 10941/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2025
La Corte di Cassazione si è espressa nuovamente sulla configurabilità del reato di istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p., chiarendo che l'offerta di una somma di denaro non assolutamente risibile al pubblico ufficiale integra tale reato, se accompagnata da circostanze tali da renderla idonea a indurre l'accettazione. Il fatto Il ricorrente L. era stato condannato dal Tribunale di Termini Imerese per il reato di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), per aver offerto la somma di 50,00 euro a un Brigadiere dei Carabinieri al fine di evitare una contravvenzione stradale. L'offerta, ritenuta seria e concreta, era avvenuta dopo reiterati tentativi di ottenere una benevola …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2003, n. 28311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28311 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Luigi Sansone Presidente
Dott. Saverio Mannino Consigliere
Dott. Francesco Serpico Consigliere
Dott. Francesco Paolo Gramendola Consigliere
Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP RL;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 27 marzo 2002. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG Dr. M. Favalli, che ha concluso per: dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
OSSERVA
Sull'appello proposto da SP RL avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione dist.ta di Carinola, in composizione monocratica, con la quale, dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 322 cod. pen., per avere offerto a tali AS ON e MA CA, rispettivamente sovraintendente ed agente della Polizia di Stato, la somma di L. 50.000= affinché eliminassero il verbale di contravvenzione a suo carico, in Cellole di Sessa Aurunca il 9 giugno 1967, era stato condannato, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, con i doppi benefici di legge, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 27 marzo 2002, confermava il giudizio di I grado, ribadendo la comprovata colpevolezza dell'imputato alla stregua delle concordanti ed attendibili testimonianze dei predetti pubblici ufficiali, la superfluità dell'invocata rinnovazione parziale del dibattimento e l'infondatezza della tesi difensiva circa la asserita configurabilità di un mero reato impossibile.
Avverso tale sentenza l'SP ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, a motivi del gravame:
1) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 322 cod. pen, per carenza di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale, non essendo configurabile il reato contestato per carenza degli elementi costitutivi dello stesso, avuto riguardo all'inidoneità potenziale dell'asserita offerta illecita, carente di serietà e concretezza e difettando, su tale aspetto essenziale del fatto, una convincente e sufficiente motivazione a supporto della ribadita sussistenza del reato;
2) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 323 bis, 65 e 67 cod. pen., non avendo la Corte territoriale affrontato l'aspetto attinente la concedibilità dell'attenuante per la particolare tenuità del fatto, apoditticamente asserendo che "la pena non può essere ulteriorimente ridotta", in palese contrasto con l'evidenza delle circostanze legittimanti il contenimento della pena nel minimo edittale.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti a cui si accompagna, per il motivo sub 2), il fatto che l'attenuante invocata non risulta specificamente richiesta con i motivi di appello.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata, in ragione dei motivi addotti, nella misura di Euro 500,00= in favore della cassa delle ammende.
Ed invero, al motivo sub I, si è già motivatamente sottolineato, da parte dei giudici di merito, le ragioni, in fatto, integranti la compiuta configurabilità del reato contestato, che intende, tra l'altro, proteggere il retto funzionamento ed il prestigio della P.A. contro il pericolo che coloro che ne fanno parte (nella specie il personale della Polizia di Stato) possano cedere alla venalità per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio a causa di offerta o promessa di denaro od altra utilità.
Pacifico essendo, nella specie, tale ultima circostanza, come puntualmente segnalato nell'impugnata sentenza, va ribadito il principio secondo cui, per la verifica dell'idoneità dell'offerta, la valutazione va operata con giudizio ex ante, sicché può essere escluso soltanto se manchi la idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore (risibilità ictu oculi del valore della offerta ovvero ragionevole inipotizzabilità realizzativa della promessa) e la relativa indagine costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, non rilevando la tenuità della somma di denaro offerta, che, in ogni caso, non si connoti dei caratteri della assoluta risibilità (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 14 marzo 1996, n. 2714, Varvarito). Il motivo sub 2) si riferisce all'attenuante di cui all'art. 322 bis cod. pen. che non risulta specificamente richiesta con i motivi di appello, sicché vi è, nella specie, secondo il testo dell'impugnata sentenza, sufficiente risposta motivazionale a supportare la valutazione discrezionale della dosimetria della pena e, come tale, insindacabile in sede di legittimità.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l'8 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'1 LUGLIO 2003.