Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2000, n. 1503
CASS
Sentenza 17 marzo 2000

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Avverso l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo ed il contestuale decreto di sequestro adottato dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen., sono proponibili due diversi mezzi di impugnazione: l'appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen., per la parte in cui il giudice, accertata la sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza, abbia convalidato il decreto di sequestro del pubblico ministero, nonché il riesame, ex art. 322 cod. proc. pen., per la parte in cui il giudice, controllata l'esistenza del "fumus" e del "periculum", abbia disposto il sequestro preventivo. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che, ove l'interessato abbia optato per il riesame, gli è inibito proporre in tale sede ogni questione concernente la convalida ed, in particolare, l'esistenza del requisito dell'urgenza del sequestro effettuato dal pubblico ministero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2000, n. 1503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1503
    Data del deposito : 17 marzo 2000

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