Sentenza 17 marzo 2000
Massime • 1
Avverso l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo ed il contestuale decreto di sequestro adottato dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen., sono proponibili due diversi mezzi di impugnazione: l'appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen., per la parte in cui il giudice, accertata la sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza, abbia convalidato il decreto di sequestro del pubblico ministero, nonché il riesame, ex art. 322 cod. proc. pen., per la parte in cui il giudice, controllata l'esistenza del "fumus" e del "periculum", abbia disposto il sequestro preventivo. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che, ove l'interessato abbia optato per il riesame, gli è inibito proporre in tale sede ogni questione concernente la convalida ed, in particolare, l'esistenza del requisito dell'urgenza del sequestro effettuato dal pubblico ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2000, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 17/03/2000
1. Dott. GIUSEPPE CONSENTINO Consigliere SENTENZA
2. " ANTONIO ESPOSITO Consigliere N. 1503
3. " GIUSEPPE DE CHIARA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " GIUSEPPE D'ERRICO Consigliere N. 1314/00
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da IS CY LO
avverso la ordinanza emessa in data 29.10.1999 dal Tribunale del riesame di Roma che dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta dall'indagata IS CY.
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso, Udita in C.C. la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Esposito Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. G. Febbraro che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Osserva
In data 21.9.1999 il G.I.P. del Tribunale di Roma convalidava il sequestro preventivo di urgenza emesso dal P.M. il 15.9.1999 e contestualmente disponeva il sequestro preventivo del c.c. n. 30834 intestato a CY LO IS.
Con ordinanza del 29.10.1999 il Tribunale del riesame di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di riesame dell'indagata ritenendo che "detta istanza, per come emergeva dalla intestazione, risultava inequivocabilmente proposta avverso il decreto (di urgenza) emesso dal P.M. contro il quale, viceversa non era data impugnazione con il mezzo del riesame, e che, quant'anche volesse ritenersi la istanza stessa proposta anche nei confronti del decreto di convalida, essa risultava del pari inammissibile, per la nota distinzione tra la ordinanza di convalida e il decreto di sequestro preventivo, e per essere dato il riesame soltanto nei confronti del decreto di sequestro".
Avverso la ordinanza del Tribunale ricorre per Cassazione l'indagata per violazione ed errata applicazione degli artt. 322 e 324 c.p.p.. Deduce in proposito l'IS che l'atto impugnato, notificato al difensore in data 7 ottobre 1999 (e di tale notifica era fatta espressa menzione nell'istanza di riesame del 12 ottobre successivo, da cui doveva necessariamente inferirsene che l'istanza medesima investiva l'intero atto notificato) era costituito da tre distinti provvedimenti contenuti in unico contesto, rappresentati dal decreto di sequestro adottato dal P.M., dal provvedimento di convalida e dal decreto di sequestro emesso dal G.I.P. di talché l'impugnativa, al di là delle locuzioni adottate, non poteva non ritenersi investire l'intero provvedimento nel suo complesso.
Con memoria depositata nei termini la ricorrente ribadiva che il complessivo tenore dell'istanza manifestava, inequivocabilmente, la volontà dell'interessata di impugnare il provvedimento nel suo complesso e tanto era dato inferire da quanto enunciato a pag. 2 dell'istanza medesima, dove era fatta esplicita menzione, oltre che del provvedimento del 21 settembre 1999, emanato dal G.I.P., di convalida del decreto di sequestro preventivo d'urgenza pronunciato dal P.M., anche del contestuale provvedimento dello stesso G.I.P. di sequestro del saldo attivo del conto corrente "de quo" (la locuzione "... disponendo il sequestro preventivo del conto corrente n. 30834... " non poteva che esprimere un riferimento esplicito al decreto del G.I.P. emesso ai sensi dell'art. 321, 1^ comma C.P.P.). Ribadiva ancora la ricorrente che a pag. 2 dell'istanza di riesame si precisava che "il provvedimento succitato era stato notificato alla ALLISON in data 7 ottobre 1999". In quella data era stato effettivamente notificato non già il decreto di sequestro d'urgenza dal P.M., ma la motivazione, per esteso, dell'ordinanza del G.I.P. ed il contestuale decreto di sequestro di talché si manifestava, ulteriormente, la volontà dell'interessata di investire, con la domanda di riesame, il complessivo provvedimento.
Insiste, pertanto, la ricorrente nel chiedere l'annullamento dell'impugnato provvedimento.
Il ricorso è fondato.
Premesso che il G.I.P., con unico provvedimento (del 21.9.1999) ha convalidato il sequestro preventivo di urgenza adottato dal P.M. con decreto del 15.9.1999 ed ha contestualmente disposto il sequestro preventivo dei beni, rileva questa Corte che non vi è dubbio che l'indagata abbia inteso impugnare al Tribunale del riesame il provvedimento del 21.9.1999 nel suo complesso. Ciò si ricava agevolmente - (oltre che dalla intestazione: istanza di riesame: art.322 c.p.p.", che, come è noto, si propone "contro il decreto di sequestro emesso dal Giudice") - da quanto ripetutamente esposto nella istanza medesima in cui l'indagata, dopo aver richiamato il decreto del P.M. del 15.9.1999, ha precisato:
- che "il G.I.P. aveva, con provvedimento del 21.9.1999, convalidato il succitato sequestro preventivo di urgenza adottato dal P.M. in data 15.9.1999, disponendo il sequestro preventivo del C.C. intestato alla IS";
- che "il provvedimento succitato era stato notificato alla IS nel domicilio eletto presso il difensore in data 7.10.1999", (e dalla notifica di tale atto l'indagata ha fatto iniziare a decorrere il termine per il riesame innanzi al Tribunale);
- che tale provvedimento (sia pure qualificato di convalida) e quello emesso dal P.M. "erano illegittimi, atteso che non sussistevano le condizioni di legge per la loro elezione". Ne chiedeva, quindi, al Tribunale del riesame la revoca e l'annullamento deducendo sostanzialmente motivi di merito.
Ciò posto, rileva, ancora questa Corte di legittimità che avverso l'ordinanza di convalida di sequestro preventivo ed il contestuale decreto di sequestro adottato dal G.I.P. ai sensi dell'art. 321 com.3 bis c.p.p. - (atti che ben possono essere assunti contestualmente,
in sintonia con quanto disposto in tema di convalida dell'arresto dall'art. 391 com. 4 e 5 c.p.p.) - è proponibile l'istanza di riesame ex art. 322 c.p.p. per motivi attinenti alla esistenza dei requisiti del "fumus" e del "periculum"; così come è proponibile l'appello ex art. 322 bis c.p.p. per motivi attinenti ai requisiti della necessità e dell'urgenza del sequestro. In sostanza, nella ipotesi in cui il G.I.P., richiesto ex art. 322 IV c. c.p.p., abbia adottato un unico provvedimento, il provvedimento stesso è soggetto a due specifici mezzi di impugnazione: a) l'appello per la parte in cui il G.I.P. - accertata la sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza - abbia convalidato il decreto di sequestro del P.M.; b) l'istanza di riesame per la parte in cui il G.I.P. - controllata la esistenza del "fumus" e del "periculum" - abbia, allo stesso modo di quanto previsto dal 1^ comma dell'art. 321 c.p.p. - disposto il sequestro preventivo.
Ne consegue che, ove l'indagato non abbia - come nella specie - proposto appello ex art. 322 bis c.p.p., avverso il provvedimento in questione (per la parte della convalida), ed abbia, invece, optato per il riesame ex art. 322 c.p.p. stesso codice, l'impugnazione non sarà - come erroneamente ritenuto dal Tribunale - inammissibile:
sarà, invero, in tal caso, improponibile ogni questione concernente la convalida ed, in particolare, l'esistenza o meno del requisito dell'urgenza nel sequestro effettuato dal P.M., ma saranno senz'altro proponibili tutte le questioni dirette a far controllare dal giudice del riesame la sussistenza del "fumus" e, soprattutto, del "periculum in mora", presupposti indefettibili per la legittima adozione del decreto di sequestro preventivo ad opera del G.I.P.. Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto enunciati da questa Corte regolatrice.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, in C.C., il 17 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2000