Sentenza 13 luglio 2017
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi l'inquadramento del proposto quale soggetto abitualmente dedito ai delitti contro il patrimonio desunto da una serie di sentenze di condanna e da numerosi procedimenti penali pendenti nell'ambito dei quali lo stesso era stato più volte arrestato, anche in esecuzione di provvedimenti cautelari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2017, n. 36216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36216 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2017 |
Testo completo
362 1 6 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/07/2017 GIACOMO PAOLONI · Presidente - Sent. n. sez. 1484/2017 ANNA CRISCUOLO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELO CAPOZZI - N.669/2017 LAURA SCALIA TO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HI FR TO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto del 04/06/2015 della CORTE APPELLO di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Bari - a seguito di ricorso in appello nell'interesse di NC TO HI e SE ZZ avverso il decreto emesso in data 7.7.2014 dal Tribunale di Bari con il quale è stata applicata al predetto in ragione - della accertata pericolosità generica all'attualità la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, l'imposizione dell'obbligo di versare una cauzione di buona condotta in misura non inferiore ad euro 2.500,00 nonché l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni (c/c bancari, libretti di deposito e titoli intestati al predetto ed alla moglie SE ZZ) - in parziale riforma della decisione ha revocato la confisca della somma di euro 2.968,96, disponendone la restituzione allo HI, confermando nel resto la decisione impugnata.
2. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione il mezzo del proposto e la terza interessata che, con unico atto a difensore, deducono:
2.1. In relazione alla misura personale:
2.1.1. Violazione dell'art. 1 d.leg.vo n. 159/2011, avendo la Corte ritenuto che costituissero "elementi di fatto" - dai quali desumere che il proposto viva abitualmente con i proventi di attività delittuose o che sia abitualmente dedito a traffici delittuosi meri dati processuali, quali l'iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., l'adozione di una misura cautelare e la mera denuncia da parte della P.G.. I dati considerati desunti dal certificato dei carichi pendenti, dalla posizione giuridica e dal rapporto informativo della p.g. - non individuerebbero quei fatti storicamente apprezzabili né dati oggettivi indicatori che il soggetto sia abitualmente dedito a traffici delittuosi, dovendo gli indizi provenire necessariamente da un procedimento penale.
2.1.2. Violazione dell'art. 10 comma 2 d.leg.vo n. 159/2011 per motivazione apparente in ordine alla presunta attuale pericolosità del proposto, fondata oltreché sui predetti dati meramente processuali - su una indimostrata valenza a tal proposito della rapina impropria di cassette di uva e due attrezzi agricoli commessa il 5.11.2010 e della tentata rapina di una autovettura commessa il 20.01.2008, oltreché di un reato contravvenzionale ex art. 707 cod. pen. non considerabile a tal fine - commesso il 26.7.2013. 1 2.2. Quanto alla misura di prevenzione patrimoniale della cauzione, si denuncia violazione dell'art. 10 comma 2 d.leg.vo n. 159/2011 per motivazione apparente, fondandosi il rigetto della relativa deduzione difensiva in appello in ordine alla sua inesigibilità su beni che non si appartengono al proposto, ma alla moglie.
2.3. Quanto alla misura patrimoniale della confisca:
2.3.1. Perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 27 comma 6 d.leg.vo n. 159/2011, avendo la Corte depositato la decisione solo in data 3.11.2016, quasi a due anni della presentazione del ricorso in appello e, pertanto, ben oltre la data di scadenza del 4.5.2016. A tal riguardo desterebbe perplessità l'indicazione da parte della Corte del - - termine di gg. novanta per la redazione dei motivi della pronuncia, come pure irrilevante risulterebbe la effettuazione delle camere di consiglio in data 17.9 e 19.11.2015. Inconferente, infine, sarebbe il richiamo all'art. 24 comma 2 d. leg.vo 159/2011 giacché l'eventuale utilizzo della proroga di sei mesi di cui al verbale di udienza in camera di consiglio del 5.3.2015 avverrebbe in violazione di legge, posto che non vi è stata richiesta del proposto o della difesa, il Giudice non ha emesso alcun provvedimento di sospensione e tutto a voler concedere la - sospensione avrebbe potuto riguardare il periodo compreso tra l'udienza del 5.3.2015 (in cui vi è stata la richiesta difensiva di rinvio) e quella successiva di discussione della causa del 4.6.2015, spostando il termine di perdita di efficacia della confisca dal 4.5.2016 al 3.8.2016, termine abbondantemente superato al deposito della decisione, anche considerando l'eventuale sospensione feriale dei termini.
2.3.2. Violazione dell'art. 10 comma 2 d.leg.vo n. 159/2011 per motivazione apparente in ordine alle voci di entrata "redditi conseguiti da AR OR e ET AT, nonché alle somme ricevute dal genitore CH UA " in conto anticipazioni alla quota ereditaria". Le ragioni che hanno fatto escludere la esistenza delle prime risulterebbero illogiche (i predetti non avrebbero avuto alcun obbligo di conservare oltre il periodo previsto la documentazione contabile e, comunque, questa non si attaglierebbe alla remunerazione "in nero", le condanne citate renderebbero plausibili la sussistenza di denaro non tracciato e non tracciabile, astratte sarebbero le considerazioni sui lavori alle dipendenze del ET); inoltre, risulterebbe pretermessa tutta una serie di dati processuali introdotti dalla difesa: in particolare a fronte - della conclusione della p.g. secondo la quale il ET avrebbe dichiarato il falso nell'atto sostitutivo di notorietà relativo alle somme 2 corrisposte al proposto, non essendo stato individuata alcuna società "Euro Edil Tecnica Impianti srl". era stata depositata la visura storica - della "Euro Edil Tecnica Impianti srl", società iscritta nei registri di impresa sin dal 1989 e con cui lo CH ha collaborato tra il 1992 ed il 1996, risultando - inoltre la reale esistenza della ditta individuale "ET AT e della "Mo. Tec. Impianti". Inoltre, non emergerebbe la considerazione di quanto proveniente dalle dichiarazioni del AR, del ET e del MA, oltre che delle allegazioni documentali da parte della difesa circa l'esistenza e consistenza delle ditte e società che avrebbero corrisposto quei redditi non dichiarati allo HI, per la sua opera di procacciatore e mediatore, oltre che dei relativi rapporti economici. Quanto alle anticipazioni in conto alla quota ereditaria, la mancanza di data certa alla dichiarazioni sostitutiva sottoscritta da CH UA e controfirmata dagli altri due eredi "danneggiati" e la circostanza secondo la quale il primo non sarebbe stato in grado di redigerla, non escluderebbe che la stessa sia stata preparata su sua indicazione. Censurabile, inoltre, risulterebbe la ritenuta non veridicità delle testimonianze di CH IN e CH SE che negherebbe la funzione della stessa dichiarazione e non considererebbe che di questa anticipazione si sarebbe tenuto conto solo in sede di divisione del patrimonio immobiliare.
2.3.3. Violazione dell'art. 24 d.leg.vo n. 159/2011 in relazione alla mancata considerazione, ai fini giustificativi dei beni confiscati, dei redditi e/o compensi ricevuti in elusione fiscale dal proposto, sia pure al netto dell'imposta evasa. Alla fattispecie in esame, non troverebbe applicazione l'orientamento espresso da S.U. n. 33451/2014 in considerazione della capacità del proposto di ingenerare profitto degli accertati reati nel periodo considerato, del periodo circoscritto dell'evasione 92/97, dell'ammontare della stessa non "colossale", e soprattutto per il mancato reinvestimento in altre attività produttive, trattandosi di introiti depositati in banca. Così, a parte il problema della definizione dell'entità della imposta evasa, risulterebbe semplicistica la non computabilità dell'intero reddito rinveniente da un'attività economica lecita.
2.3.4. Violazione dell'art. 24 d.leg.vo n. 159/2011 per mancata correlazione temporale tra l'epoca di manifestazione della pericolosità sociale ritenuta rilevante a fini prevenzionali e quella degli investimenti confiscati, anche secondo le indicazioni di S.U. n. 18 del 26.6.2014. Rispetto alle condanne considerate (fatti del 2005,2008 e 2009 e 3 successivi), il primo “filone" esaminato dal Tribunale prenderebbe avvio da un accredito di euro 428.095,71 eseguito in data 22.2.2002 ed il secondo "filone" da un accredito di euro 268.021,64 eseguito in data 29.8.96. 3. Con requisitoria scritta P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
3.1. I primi due motivi di ricorso sarebbero manifestamente infondati, dovendosi escludere qualsiasi violazione dei parametri di legittimità in relazione al giudizio di pericolosità sociale assunto non solo su elementi - quelli indicati dalla difesa - pienamente considerabili a tal fine, ma anche su evenienze giudiziarie di ben diversa caratura e gravità, a partire dall'irrogazione della precedente misura di prevenzione, fino a quello erroneamente ritenuto privo di valore - sintomatico relativo al possesso di chiavi e grimaldelli falsi. - Manifestamente infondata sarebbe, poi, la denunciata apparenza della motivazione, invece, articolata sulla base della continuità delinquenziale manifestata dal soggetto e dalla peculiare identità tipologica dei reati commessi.
3.2. Quanto ai motivi aventi ad oggetto la misura patrimoniale, risulterebbe insussistente l'apparenza della motivazione riguardante la effettiva possibilità di versamento della cauzione, posta la indiretta disponibilità dei beni-titoli in capo al proposto, presupposto dello stesso provvedimento ablativo. Quanto alla dedotta perdita di efficacia della misura patrimoniale, essa risulterebbe manifestamente infondata, avendo la stessa difesa riconosciuto che la Corte di merito ebbe ad applicare la proroga di sei mesi consentita dall'art. 27, comma 6, d.leg.vo n. 159/2011, che farebbe scadere il termine per la decisione alla data del 3.11.2016, nella quale effettivamente è stata depositata la decisione, risultando la proroga solo genericamente contestata dalla difesa. Gli ulteriori motivi secondo il requirente - risultano inammissibili per la loro stessa esplicitazione sotto l'aspetto della illogicità della motivazione o della pretermissione di dati introdotti dalla difesa, soprattutto ponendo in discussione le valutazioni dei giudici di merito e proponendo esclusivamente letture alternative dei dati enunciati nella motivazione che invece -si palesa scrupolosa nella valutazione della sproporzione tra introiti reddituali leciti e provati e le enormi disponibilità economiche, rispetto alla quali i ricorrenti auspicano in costanza una rivalutazione non proponibile in sede di legittimità.
4 - con4. Con memoria di replica nell'interesse dei ricorrenti riferimento alla dedotta perdita di efficacia della confisca si osserva che risultano irrilevanti le camere di consiglio citate dalla Corte territoriale e la redazione del solo dispositivo nelle date del 4.6.2015,17.9.2015 e 19.11.2015 ai fini del rispetto del termine di perenzione di cui al comma 6 dell'art. 27 d.leg.vo n. 159/2011. Inoltre, nella specie ad onta delle osservazioni formulate dal P.G. - non si tratta di provvedimento di proroga ma di sola sospensione che -pertanto riguarderebbe il solo periodo compreso tra l'udienza del 5.3.2015 e quella del 4.6.2015. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e vanno respinti. -2. Va premesso in relazione a quasi tutti i motivi proposti - che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246), essendo in motivazione ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
3. In relazione alla misura personale.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, quando non genericamente proposto.
3.1.1. Ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, i fatti sui quali deve basarsi il giudizio di pericolosità sociale non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli che costituiscono indizi di tale pericolosità: anche la pendenza di procedimenti penali per reati a tal fine particolarmente significativi può 5 integrare la sussistenza degli indizi in questione (Sez. 1, n. 3010 del 24/06/1993, Folino, Rv. 195671); ancora, se è vero che la sola pendenza di procedimenti penali non è sufficiente a giustificare un giudizio di pericolosità sociale, è però anche vero che tale evenienza, specie se frequentemente realizzatasi e conclusasi con giudizi non escludenti la responsabilità del denunziato, basta a radicare un giudizio di pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione quando, unita ad altri elementi, renda probabile la presunzione che il soggetto proposto viva nell'illecito (Sez. 1, n. 1085 del 06/03/1992, Allegro, Rv. 190201).
3.1.2. Il provvedimento impugnato ha, pertanto, legittimamente considerato unitamente ad una serie di sentenze di condanna anche- - i numerosi precedenti di polizia a carico dello HI indicati nel rapporto informativo della G.d.F. di Bitonto del 20.4.2012 (v. pg. 29 e ss. del provvedimento impugnato) nell'ambito dei quali sono annoverati una serie di arresti, eseguiti anche a seguito di provvedimenti cautelari emessi dalla A.G., considerando in particolare quelli commessi - - successivamente alla applicazione di una precedente misura di prevenzione con decreto del 9.6.2004. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, quando - anche in questo caso -, non genericamente proposto.
3.3. Invero, la decisione impugnata unitamente ad altri elementi - ha considerato specificamente la rilevanza, ai fini del giudizio di pericolosità, degli episodi del 20.1.2008 e 5.11.2010, rigettando la prospettazione difensiva - oggi riproposta circa la loro modesta entità sulla base di una ineccepibile motivazione che, facendo leva sulla loro sintomatica gravità, concorreva a giustificare il predetto giudizio (v. pg. 31 e ss.). Del pari incensurabile è la valutazione sintomatica, rispetto alla abituale dedizione ai delitti contro il patrimonio, del reato di cui all'art. 707 c.p. commesso il 26.7.2013 e desunto dal certificato dei carichi pendenti.
4. Il terzo motivo, avente ad oggetto la imposizione della cauzione, è proposto per ragioni non consentite, al di là di quello formalmente azionato, rispetto alla incensurabile risposta data dalla Corte di appello alla doglianza difensiva che si era appuntata sulla inesigibilità dell'adempimento per l'avvenuto sequestro delle disponibilità finanziarie della famiglia del proposto (v. pg. 35 e sg.) -, secondo la quale - invece - risultano, all'esito del disposto dissequestro sia di un immobile (v. pg. 11) che di titoli originati da un assegno a titolo di successione 6 ereditaria in favore dello HI per un controvalore di 40.000,00 euro e confluito, dopo il versamento su un conto cointestato ai coniugi Cozzella/CH, nel rapporto n. 37228/7 acceso presso la B.P.P.B. (v. pg. 17 e sg.)- una disponibilità ben compatibile con l'adempimento imposto.
5. Quanto alla misura patrimoniale della confisca va detto quanto segue.
5.1. Il primo motivo, in ordine alla perdita di inefficacia, è infondato.
5.1.1. Come risulta dal decreto impugnato, la Corte di appello - a seguito del deposito di memoria difensiva e contestuale istanza di rinvio per completare la produzione documentale ha disposto in data 5.3.2015 la proroga di sei mesi del termine per la decisione. Cosicché, il termine originariamente fissato alla data del 4.5.2016 - andava a scadere il 4.11.2016, risultando il decreto pertanto tempestivamente depositato il 3.11.2016. 5.1.2. Va, del resto, ribadito che le ragioni della proroga non possano venire in rilievo, posto che la legge non prevede l'impugnabilità del relativo provvedimento (v. anche Sez. 6, n. 42707 del 23/10/2008 Rv. 241879).
5.2. Il secondo motivo è proposto per ragioni non consentite, esprimendo una critica alle ragioni poste a base della esclusione dei redditi non fiscalmente dichiarati in questione ( v. pg. 63 e ss.). Le quali si appuntano sull'assenza di qualsiasi documentazione a riguardo e sulla ragionata inaffidabilità degli imprenditori che avrebbero elargito gli asseriti cospicui compensi "in nero" in contesti temporali, peraltro, segnati dalle plurime carcerazioni del proposto, rispetto ad un estratto conto previdenziale relativo a prestazioni rese nei confronti del solo AR, ben inferiore agli emolumenti dedotti dalla difesa e che non sarebbero stati dichiarati al fisco per un importo di oltre un miliardo di lire. Ragioni che risultano, del resto, conformi a Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260244 secondo cui in tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne 7 costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso;
come pure all'orientamento secondo il quale la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto (Sez. 6, n. 4908 del 12/01/2016, Hadjovic e altri, Rv. 266312).
5.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato per la conformità del giudizio ai criteri di legittimità prima ricordati, quando non generico rispetto alla giustificata mancata prova delle predette redditualità "in nero" e delle anticipazioni in conto alla quota ereditaria (v., segnatamente, pg. 72 e ss.).
5.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, quando non genericamente proposto.
5.4.1. La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli ed altro, Rv. 262605).
5.4.2. Il motivo reitera la doglianza posta al giudice di appello alla quale il decreto impugnato ha dato corretta risposta (v. pg. 47 e sg.), ponendosi nell'alveo di legittimità richiamato, sul rilievo che la confisca Я dei beni intestati allo HI e/o intestati fittiziamente alla moglie ZZ SE (segnatamente, tra questi ultimi, quelli afferenti ai rapporti bancari, del valore di circa euro 1.100.000, accesi a partire dal 1997 e pacificamente riconducibili al proposto) in quanto essi risultavano accumulati nel periodo 1993/2013 in cui il proposto aveva manifestato la sua pericolosità, non essendone stata giustificata la disponibilità da parte del soggetto pericoloso (v. in particolare, con riferimento a quanto accertato dal primo Giudice, pg. 13 e ss. del decreto impugnato). 8 6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna alle spese dei ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13.7.2017. Il Componente estensore Il Presidente Angelo Capozzi Giacomo Paoloni лучей DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 6