Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10142 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
1 0142 0 1 REPUBBLICA ITALIANA DE POP O IT ANO LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto responsabilita SEZIONE TERZA CIVILE civita Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 287/99 Dott. Vittorio DUVA Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron. 22750 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. 3384 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere Ud.14/02/0:. Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere ha pronunciato la seguente 3000 SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: COSTA EDMONDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DF021912 FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato 42 STANISCIA NICOLA, difeso dall'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrente UFFICIO COPE Richiesta copia studio contro dal Sig. DANUBIO SPA, quale cessonaria del portafoglioper, diritt 14 SOLE 24 ORE 3006 il assicurativo della s.p.a. AN, in persona del IL CANCELLIERS condirettore e procuratore della società ing. Franco Foglizzo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G 2001 VASARI 5, presso lo studio dell'avvocato RUDEL RAOUL, 315 che lo difende, giusta delega in atti;
1 - controricorrente nonchè
contro
DI RD ST, GL IC, DI RD IA LE, CA US, MILANO ASSIC SPA NQ CONFERITARIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1094/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Terza Civile emessa il 13/3/1998, depositata il 02/04/98; RG.1760/1995; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato RAOUL RUDEL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per Generale Dott. il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ST ED conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, Di DO TI, quale erede di Di DO EL, e la CARD Assicurazioni s.p.a., per sen- tirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti in seguito a un incidente stradale. Deduceva l'attore che il 10 gennaio 1988 si trovava, come tra- sportato, a bordo dell'auto condotta dal proprietario Di DO EL, quando questa si era rovesciata in un 2 fossato, ribaltandosi. Il ST attribuiva la responsa- bilità dell'incidente alla negligenza del conducente del veicolo, che nell'incidente era deceduto. I convenuti eccepivano che la responsabilità doveva essere invece ascritta al comportamento di guida impru- dente e negligente di RB IU, il quale, al- la guida della sua auto, aveva tagliato improvvisamente la strada alla vettura a bordo della quale viaggiava l'attore. Concludevano per il rigetto della domanda e nel contempo chiedevano e ottenevano di poter chiamare in causa il RB e la sua assicuratrice AN Assi- curazioni s.p.a. La società AN si costituiva, chiedendo il ri- getto delle domande proposte nei suoi confronti dal Di DO e dalla CARD. Veniva integrato il contraddittorio nei confronti degli altri eredi di Di DO EL, CI Dome- nica e Di DO RI JA, i quali restavano con- tumaci. Il Tribunale, con sentenza del 23 gennaio 1995, di- chiarava che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del RB;
rigettava perciò la domanda proposta dal ST nei confronti degli eredi del Di DO e della CARD Assicurazioni, negando che la stessa 3 si fosse estesa ai chiamati in causa. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 2 aprile 1998, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato il gravame del ST, al quale hanno resistito tutti gli appellati (la Milano Assicurazioni s.p.a. in qualità di conferitaria del complesso aziendale assicurativo della CARD). Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Co- sta, formulando tre motivi. Resiste con controricorso la Compagnia di Assicurazioni "Zurigo", quale cessiona- ria del portafoglio assicurativo della s.p.a. AN. Gli altri intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 101 e 112 C.p.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.), il ST si duole che la Corte, in contrasto col costante indi- rizzo giurisprudenziale, abbia ritenuto di non ravvisa- re l'automatica estensione della domanda dell'attore nei confronti dei terzi RB e AN Assicura- zioni, chiamati in causa dalla convenuta CARD. Col secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (art. 360 n. 3 C.p.c.), il ricorrente sostiene che, alla stregua della documentazione prodotta tempestivamente, e specie della missiva 3 marzo 1989 della AN, de- positata nell'udienza del 30 novembre 1995, la sua do- 4 manda contro tale ultima società era proponibile, rica- vandosi da detto documento che erano in corso trattati- ve per la liquidazione del danno e non essendo la ri- chiesta preventiva del risarcimento vincolata alla for- ma normativamente prevista (la lettera raccomandata con avviso di ricevimento). La prima censura non può essere accolta. La Corte d'appello, come già il Tribunale, esclude l'estensione automatica della domanda risarcitoria del ST contro il RB e la società AN col ri- lievo che l'attore ha rivolto "in maniera chiara ed univoca" la propria pretesa solo contro gli originari convenuti Di DO TI e CARD Assicurazioni, come si desume dalle conclusioni rassegnate in prime cure. E' ben vero, anzitutto, in punto di fatto, che, nell'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale (21 dicembre 1992), il ST si riportò a quelle della citazione. E' altrettanto vero, in secondo luogo, che, per giurisprudenza costante di questo Collegio, in tema di chiamata in causa di terzi, va distinta l'ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto personalmente e direttamente obbligato alla prestazione rivendicata dall'attore, in quanto unico responsabile dell'evento dannoso, da quella di mera chiamata in garanzia del terzo medesimo. Mentre, infatti, nel primo caso, la domanda introduttiva del giudizio può ritenersi automaticamente estesa al chia- mato, anche in mancanza di un'espressa istanza, trat- tandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico;
nel secondo, ana- loga estensione non può dirsi prodotta, stante l'autonomia sostanziale dei rapporti controversi, seb- bene confluiti in un unico processo (Cass. 23 novembre 1998 n. 11855; 9 gennaio 1998 n. 135; 23 agosto 1997 n. 7930). 83 Orbene, il RB e la società AN vennero chiamati in causa, con due distinti atti, rispettiva- mente del 7 febbraio e del 13 aprile 1989, tanto dalla CARD quanto da Di DO TI. Mentre la prima tut- tavia esperi nei confronti dei chiamati una semplice azione di garanzia impropria, chiedendo di essere man- levata dall'eventuale condanna a favore del ST, il secondo chiese invece la loro condanna diretta ai danni in favore dell'attore, in quanto unici responsabili del sinistro (e solo in subordine propose istanza di manle- va verso i medesimi chiamati). Questa seconda chiamata sarebbe dunque idonea a provocare l'estensione automatica di cui si è detto, se non sussistesse un ostacolo a tale estensione, sostan- 6 zialmente addotto dalla sentenza impugnata, ma bisogno- so di un miglior chiarimento. Il principio di cui sopra soffre infatti eccezione e non trova applicazione ove : consti una diversa volontà dell'attore (Cass. 24 feb- braio 1984 n. 1327). Nella specie questa volontà con- traria all'estensione automatica venne espressa dal Co- sta, per implicito, all'atto delle conclusioni defini- tive, con l'indirizzare la sua pretesa, pur dopo la mo- dificata situazione processuale, che gli offriva l'opportunità di avvantaggiarsi della presenza in causa di terzi soggetti possibili destinatari della domanda risarcitoria, unicamente contro i convenuti originari, con ciò stesso rinunciando, nei fatti, a quell'opportunità. Ben s'intende che il Collegio, chiamato a censurare un vizio "in procedendo" e dovendo giudicare della pro- duzione ○ meno di un determinato effetto processuale (estensione ○ meno della domanda dell'attore ai terzi chiamati), non può limitarsi a valutare la congruità della motivazione addotta al riguardo dal giudice di merito, ma può e deve esaminare direttamente e libera- mente interpretare gli atti processuali, e quindi, "in primis", nel loro autentico significato, le cennate conclusioni. Una volta stabilito che l'estensione automatica 7 della domanda dell'attore ai chiamati in causa Verbica- ro e società AN non ebbe luogo e che quindi contro costoro non vi fu domanda risarcitoria, non rileva più discutere della proponibilità ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990; onde l'assorbimento della questione svolta col secondo mez- zo, diretto contro la seconda, alternativa “ratio deci- dendi" della sentenza impugnata. Col terzo motivo infine il ST, denunciando la violazione dell'art. 2054 C.C., assume che, contraria- della Corte, è emersa la totale re- mente all'avviso sponsabilità dell'assicurato della società CARD (ora Milano) nella produzione del sinistro. Infatti i giudi- ci di merito hanno trascurato che, se il convenuto vet- tore avesse tenuto una velocità più moderata rispetto allo stato dei luoghi teatro dell'incidente, questo non si sarebbe verificato o avrebbe avuto conseguenze meno gravi;
e peraltro toccava al vettore, pur in presenza del comportamento colposo dell'altro conducente, dimo- strare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Anche questo motivo è infondato. La Corte, nel condividere la ricostruzione dell'incidente operata dai giudici di primo grado, ri- leva come questi abbiano fatto corretta applicazione 8 delle risultanze istruttorie (in particolare, della de- posizione del teste Lampasona), ponendo in evidenza l'esclusiva responsabilità del RB, che, alla guida della propria auto, eseguì un improvviso cambia- mento di corsia, invadendo la parallela corsia di mar- cia, nel momento in cui sopravveniva, in regolare mano- vra di sorpasso, la vettura del Di DO, la quale ven- ne urtata e, per effetto della collisione, fini fuori strada. L'accertamento della colpa esclusiva del RB è stato compiuto dunque dal giudice di merito con vi- sione complessiva di ogni emergenza processuale, con- frontando la condotta gravemente imprudente dell'uno e quella "regolare" dell'altro conducente, con motivazio- ne logicamente e giuridicamente corretta, incensurabile in questa sede. Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della re- golare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 2° comma C. c., nonché dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 11 maggio 1999 n. 4648). Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio. 9 L.G. 287/1459
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione tra le parti costituite. Così deciso a Roma, addì 14 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Dark bay Vitoris Druva 109T 250.000 456T 60000 IL CANCELLIERĘ C1 TOT. 312000 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 25 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattistaзадать UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dota 7 NOV. 2001 Serie 4 al n. 69297 versate £. 310.000 trecentodiecimila - (lire p. Dirigente Area Serviz (Dott.ssa RI Graz PO Il Responsabile Servo Att eludiziari V E (Dr. MRACCICHINI L BEL 10