Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 1
Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma cod. civ, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Commentario • 1
- 1. Scontro tra veicoli: esonero prova liberatoria se responsabilità di uno soloAccesso limitatoMarilena Pisani · https://www.altalex.com/ · 9 aprile 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/1999, n. 4648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4648 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VI DUVA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RC MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.TORLONIA 4/B, presso lo studio dell'avvocato GIROLAMO VITALE, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO VAIRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IG DR O RA, IG RI, DE IO ER, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO BARUCCO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO BARAVALLE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
US LA, US MA, AN AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MA MENGHINI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI PEVERATI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1059/96 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 12/07/96 e depositata il 05/08/96 (RG.475/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato GIROLAMO VITALE;
udito l'Avvocato FERDINANDO BARUCCO;
udito l'Avvocato MA MENGHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 21.05.85 MA RI conveniva dinanzi al Tribunale di Alessandria GO VI e De IO IN per sentirli condannare, nella loro qualità di genitori della minore DR, al risarcimento dei danni derivati dallo scontro del suo ciclomotore con quello guidato dalla predetta GO DR. Chiedeva, altresì, il MA di essere manlevato dalle domande contro di lui proposte dai signori SO e NO, genitori della minore LA, trasportata sul ciclomotore della GO, che con citazione del 21.1.85 lo avevano convenuto in giudizio ritenendolo responsabile dei danni da costei subiti. Si costituivano in giudizio i GO negando ogni responsabilità per il sinistro chiedendo in riconvenzionale che il MA fosse condannato ai danni patiti dalla loro figlia DR. Si costituiva no in giudizio anche SO LA, divenuta nelle more maggiorenne al pari di GO DR, anch'essa divenuta maggiorenne. Riunite le cause ed eseguita la istruttoria, il Tribunale con sentenza del 29.7.94 dichiarava la esclusiva responsabilità del MA condannandolo al risarcimento dei danni subiti dalla GO e dalla SO. Avverso tale sentenza proponeva appello il MA chiedendo di essere tenuto indenne dai genitori dell'appellata GO che, a sua volta, chiedeva il rigetto del gravame stante la sua infondatezza.
Con sentenza del 5.8.96 la Corte di Appello di Torino in parziale riforma condannava il MA al pagamento della somma di lire 194.415.937, oltre interessi in favore di SO LA. Confermava la decisione nei confronti dei convenuti GO-De RG. Provvedeva, da ultimo, sulle spese.
Osservava, tra l'altro, la Corte che dalle risultanze processuali poteva desumersi che la GO era, comunque, all'interno della sua corsia mentre doveva ritenersi imprudente il comportamento del MA, correttamente ritenuto dal Tribunale quale unico responsabile della collisione tra i due ciclomotori. Escludeva la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della presunzione di responsabilità paritaria prevista dal secondo comma dell'art. 2054 CC. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il MA affidandolo ad unico motivo.
Hanno resistito con separati controricorsi GO DR, VI e de RG IN, nonché SO LA, RI e NO AR.
I GO hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di annullamento il MA, denunziata la violazione dell'art. 2054 cc, II comma, nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punti asseriti decisivi con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello ha erroneamente non ritenuto la paritaria responsabilità della GO non escludendo la prova della colpa di uno dei conducenti la presunzione prevista dalla predetta norma.
La doglianza non ha fondamento.
Costituisce principio recepito dalla giurisprudenza di legittimità ( 2834/88, 1724/98) che nel caso di scontro tra veicoli l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e del regolare comportamento di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 cc secondo comma, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nella motivazione della sentenza impugnata i giudici di appello hanno evidenziato, previa attenta disamina delle risultanze processuali, che la GO al momento dell'incidente era all'interno della sua corsia di marcia, mentre del tutto imprudente fu il comportamento del MA che nello scendere con il suo veicolo da ON a Castelletto non osservava la destra tagliando la curva e tenendosi sulla sinistra, in tale modo invadendo la corsia di marcia riservata ai veicoli da altra direzione. Gli apprezzamenti del giudice di merito circa lo svolgimento del sinistro e la efficienza causale del comportamento delle persone coinvolte si concretano in un giudizio di fatto non riesaminabile in sede di legittimità ove la motivazione sia adeguata e coerente.
Nella specie, non è censurabile la valutazione della Corte torinese che ha proceduto, alla stregua degli elementi probatori, alla ricostruzione della dinamica del sinistro con diligente analisi delle circostanze accertate dando esauriente giustificazione del proprio convincimento in ordine alla esclusiva responsabilità del MA per il dedotto incidente, responsabilità esclusiva che, accertata in concreto, ha reso, per lo effetto, superata la presunzione prevista dal secondo comma dell'art. 2054 cc.,nonché integrata la prova liberatoria.
Conclusivamente, la Corte distrettuale ha spiegato l'iter logico seguito con ampia e corretta motivazione, non controverso che rientra nei poteri del giudice del merito la interpretazione delle risultanze istruttorie e la consequenziale ricostruzione della dinamica del sinistro.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti (art. 92 cpc).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, Dichiara le spese compensate tra le parti.