Sentenza 7 giugno 2000
Massime • 1
In materia di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, sono soggette a protezione, ex art. 23 D.Lgs.vo 15 agosto 1991, n. 277, tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. Ne consegue che in dette attività sono comprese non solo quelle in cui avvengano le lavorazioni dell'amianto, ma anche quelle che si svolgano con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiali contenenti amianto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto che rientrassero nell'ambito della protezione accordata dall'art. 22 del D.Lgs n. 277 del 1991 anche l'espletamento di attività lavorative, con finalità di controllo e di custodia, all'interno di strutture aziendali non più operative, composte da materiali contenenti amianto in quanto la composizione dei materiali impiegati nella costruzione di locali dismessi è fonte di dispersione nell'aria della polvere pericolosa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2000, n. 9515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9515 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2000 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento