CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18693 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AC ON nato a [...] il [...] Avverso la sentenza resa il 22 ottobre 2021 dalla Corte di appello Ai Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES OM RR che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. Iuri Carmelo ES IF che con memoria e note di replica ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto la dichiarazione di prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza resa il 23 giugno 2020 dal Tribunale di Potenza che ha dichiarato la responsabilità di BE DO per il reato di tentata occupazione abusiva di un appartamento di proprietà del comune di FI e lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ascritto poichè l'immobile di proprietà del Comune di FI non era dotato di porta di ingresso che risultava murata e sul muro vi era un foro che a giudizio della Corte sarebbe stato realizzato utilizzando un martello ritenuto nella disponibilità degli imputati. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18693 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 17/02/2023 Osserva il ricorrente che l'elemento oggettivo del reato previsto dall'articolo 633 cod.pen. è costituito dalla occupazione permanente che non deve avere carattere momentaneo ma al contrario un'apprezzabile durata e nel caso di specie non esiste tale elemento. Inoltre sotto il profilo soggettivo non può ritenersi in alcun modo provato il fine di occupare o trarre profitto per sé o per altri, poiché all'epoca dei fatti risulta che BE era residente in altro luogo e quindi non ha agito al fine di occupare l'immobile in modo stabile e permanente, ma l'accesso era stato assolutamente momentaneo tanto che all'interno dei locali non vi era nulla. Inoltre nel caso di tentativo la prova dell'elemento oggettivo e soggettivo deve essere ancora più stringente e nel caso di specie occorreva verificare che gli imputati avessero come obiettivo quello di dare inizio ad un possesso dell'immobile non transitorio, Accertamento che non è stato effettuato. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza delle circostanze favorevoli all'imputato, poiché non è stato preso in considerazione il fatto che le dichiarazioni dell'unico teste escusso non consentono di accertare la sussistenza dell'elemento psicologico, e su tale elemento la corte non ha fornito alcuna motivazione e non ha considerato che l'immobile risultava vuoto ed entrambi gli imputati risultavano vivere presso altre abitazioni. 2.3 Violazione di legge ed omessa assunzione di una prova richiesta, con violazione del diritto di difesa poiché la corte di appello ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante l'escussione del personale dei Vigili del Fuoco intervenuti, che ebbero modo di espletare il sopralluogo presso l'abitazione sita in FI, osservando che detta audizione non appare assolutamente necessaria. Il ricorrente ritiene invece che la stessa era dirimente per superare la illogicità della motivazione che aveva fondato il giudizio di responsabilità su un unico teste, RR, che all'udienza del 17 Febbraio 2015 riferiva di non avere visto chi avesse portato la scala e chi avesse portato il martello. 2.4 Violazione degli articoli 56 633 cod.pen. poiché il delitto di invasione necessita del dolo specifico, ed ancora vizio di motivazione in ordine alla pretesa univocità della direzione degli atti posti in essere dall'imputato. Nel caso in esame gli elementi assunti escludono la volontà da parte del BE di occupare stabilmente l'immobile; non vi è prova che per raggiungere la finestra la scala sia stata portata dal BE e ciò dimostra la insussistenza della volontà criminale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito 2 perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata gli elementi a sostegno del giudizio di colpevolezza. 1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la motivazione resa dalla Corte non è contraria ai criteri di legge né manifestamente illogica o contraddittoria e ha valorizzato le circostanze riferite e verificate dal teste oculare, il carabiniere RR. Questi ha accertato la presenza dei due imputati all'interno dell'appartamento, nel quale si erano introdotti tramite una scala e l'effrazione di una finestra, in quanto la porta di accesso al locale era stata murata. Le censure in ordine al carattere transitorio e non permanente della occupazione non colgono nel segno, ove si consideri che la fattispecie contestata è quella di tentativo di occupazione, proprio perché l'intervento tempestivo della Polizia giudiziaria ha impedito che la condotta dei due imputati, che si erano introdotti abusivamente all'interno del detto appartamento, potesse esitare in una stabile e permanente occupazione. La sentenza di primo grado ha valorizzato la disponibilità da parte dei due imputati di un martello da carpentiere della lunghezza complessiva di 45 cm, rinvenuto all'interno del locale e sottoposto a sequestro. 3 1.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato per le medesime ragioni già esposte in quanto il tempestivo intervento ha impedito ai due imputati di rendere stabile e permanente la loro occupazione, il che spiega perché in occasione del primo accesso i locali erano ancora vuoti. L'elemento soggettivo del reato deve desumersi necessariamente dai comportamenti esterni palesati dall'autore della condotta e nel caso di specie non può certamente definirsi casuale o dovuta a mera curiosità l'introduzione tramite una scala e l'effrazione di una finestra in un appartamento vuoto. La corte ha peraltro osservato che neppure il ricorrente ha reso dichiarazioni in ordine alla sua introduzione nell'appartamento che possano giustificare una diversa ricostruzione della vicenda . 1.3 Il terzo motivo è inammissibile poiché la richiesta di rinnovazione avanzata ex articolo 603 cod. proc.pen. dalla difesa ed avente ad oggetto la audizione dei Vigili del Fuoco intervenuti in occasione del controllo, è stata respinta con motivazione congrua e il ricorrente neppure espone le ragioni per cui tale attività istruttoria avrebbe potuto apportare elementi dirimenti, tali da inficiare il giudizio di colpevolezza dell'imputato, fondato sulle dichiarazioni rese dal verbalizzante e su quanto da questi costatato. Questa corte ha chiarito che l error in procedendo rilevante ex art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa;
la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito.(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il diniego di rinnovazione dell'istruzione nel giudizio d'appello, in un caso nel quale l'esame dei testi indicati dalla parte istante non era assolutamente indispensabile ai fini della decisione). (Sez. 4, Sentenza n. 23505 del 14/03/2008 Ud. (dep. 11/06/2008 ) Rv. 240839 - 01 1.4 L'ultimo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla corte la quale ha osservato che non emergono residui dubbi in ordine all'elemento soggettivo del reato, tenuto conto delle circostanze obiettive riferite dal teste oculare e cioè la presenza dei due imputati all'interno di un appartamento vuoto in cui si erano abusivamente introdotti,nonostante la porta di accesso fosse stata murata. 1.5 Per le considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo determinare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione. 1.6 Anche la richiesta avanzata in sede di conclusioni dalla difesa di dichiarare prescritto il reato non può trovare accoglimento poiché, considerata la recidiva reiterata contestata 4 e ritenuta in sentenza il reato per cui si procede si estingue nel termine di 10 anni ( 6 anni ex art. 157 cod.pen. prorogato di due terzi ex art. 161 cod.pen.)dalla data di commissione dell'invasione, accertata il 18 Febbraio 2012, a prescindere da eventuali cause sospensive del decorso del termine intervenute nel corso del giudizio. In ogni caso la inammissibilità del ricorso preclude la rilevanza di eventuali cause estintive che siano maturate nelle more del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 17 Febbraio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES OM RR che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. Iuri Carmelo ES IF che con memoria e note di replica ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto la dichiarazione di prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza resa il 23 giugno 2020 dal Tribunale di Potenza che ha dichiarato la responsabilità di BE DO per il reato di tentata occupazione abusiva di un appartamento di proprietà del comune di FI e lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ascritto poichè l'immobile di proprietà del Comune di FI non era dotato di porta di ingresso che risultava murata e sul muro vi era un foro che a giudizio della Corte sarebbe stato realizzato utilizzando un martello ritenuto nella disponibilità degli imputati. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18693 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 17/02/2023 Osserva il ricorrente che l'elemento oggettivo del reato previsto dall'articolo 633 cod.pen. è costituito dalla occupazione permanente che non deve avere carattere momentaneo ma al contrario un'apprezzabile durata e nel caso di specie non esiste tale elemento. Inoltre sotto il profilo soggettivo non può ritenersi in alcun modo provato il fine di occupare o trarre profitto per sé o per altri, poiché all'epoca dei fatti risulta che BE era residente in altro luogo e quindi non ha agito al fine di occupare l'immobile in modo stabile e permanente, ma l'accesso era stato assolutamente momentaneo tanto che all'interno dei locali non vi era nulla. Inoltre nel caso di tentativo la prova dell'elemento oggettivo e soggettivo deve essere ancora più stringente e nel caso di specie occorreva verificare che gli imputati avessero come obiettivo quello di dare inizio ad un possesso dell'immobile non transitorio, Accertamento che non è stato effettuato. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza delle circostanze favorevoli all'imputato, poiché non è stato preso in considerazione il fatto che le dichiarazioni dell'unico teste escusso non consentono di accertare la sussistenza dell'elemento psicologico, e su tale elemento la corte non ha fornito alcuna motivazione e non ha considerato che l'immobile risultava vuoto ed entrambi gli imputati risultavano vivere presso altre abitazioni. 2.3 Violazione di legge ed omessa assunzione di una prova richiesta, con violazione del diritto di difesa poiché la corte di appello ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante l'escussione del personale dei Vigili del Fuoco intervenuti, che ebbero modo di espletare il sopralluogo presso l'abitazione sita in FI, osservando che detta audizione non appare assolutamente necessaria. Il ricorrente ritiene invece che la stessa era dirimente per superare la illogicità della motivazione che aveva fondato il giudizio di responsabilità su un unico teste, RR, che all'udienza del 17 Febbraio 2015 riferiva di non avere visto chi avesse portato la scala e chi avesse portato il martello. 2.4 Violazione degli articoli 56 633 cod.pen. poiché il delitto di invasione necessita del dolo specifico, ed ancora vizio di motivazione in ordine alla pretesa univocità della direzione degli atti posti in essere dall'imputato. Nel caso in esame gli elementi assunti escludono la volontà da parte del BE di occupare stabilmente l'immobile; non vi è prova che per raggiungere la finestra la scala sia stata portata dal BE e ciò dimostra la insussistenza della volontà criminale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito 2 perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata gli elementi a sostegno del giudizio di colpevolezza. 1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la motivazione resa dalla Corte non è contraria ai criteri di legge né manifestamente illogica o contraddittoria e ha valorizzato le circostanze riferite e verificate dal teste oculare, il carabiniere RR. Questi ha accertato la presenza dei due imputati all'interno dell'appartamento, nel quale si erano introdotti tramite una scala e l'effrazione di una finestra, in quanto la porta di accesso al locale era stata murata. Le censure in ordine al carattere transitorio e non permanente della occupazione non colgono nel segno, ove si consideri che la fattispecie contestata è quella di tentativo di occupazione, proprio perché l'intervento tempestivo della Polizia giudiziaria ha impedito che la condotta dei due imputati, che si erano introdotti abusivamente all'interno del detto appartamento, potesse esitare in una stabile e permanente occupazione. La sentenza di primo grado ha valorizzato la disponibilità da parte dei due imputati di un martello da carpentiere della lunghezza complessiva di 45 cm, rinvenuto all'interno del locale e sottoposto a sequestro. 3 1.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato per le medesime ragioni già esposte in quanto il tempestivo intervento ha impedito ai due imputati di rendere stabile e permanente la loro occupazione, il che spiega perché in occasione del primo accesso i locali erano ancora vuoti. L'elemento soggettivo del reato deve desumersi necessariamente dai comportamenti esterni palesati dall'autore della condotta e nel caso di specie non può certamente definirsi casuale o dovuta a mera curiosità l'introduzione tramite una scala e l'effrazione di una finestra in un appartamento vuoto. La corte ha peraltro osservato che neppure il ricorrente ha reso dichiarazioni in ordine alla sua introduzione nell'appartamento che possano giustificare una diversa ricostruzione della vicenda . 1.3 Il terzo motivo è inammissibile poiché la richiesta di rinnovazione avanzata ex articolo 603 cod. proc.pen. dalla difesa ed avente ad oggetto la audizione dei Vigili del Fuoco intervenuti in occasione del controllo, è stata respinta con motivazione congrua e il ricorrente neppure espone le ragioni per cui tale attività istruttoria avrebbe potuto apportare elementi dirimenti, tali da inficiare il giudizio di colpevolezza dell'imputato, fondato sulle dichiarazioni rese dal verbalizzante e su quanto da questi costatato. Questa corte ha chiarito che l error in procedendo rilevante ex art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa;
la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito.(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il diniego di rinnovazione dell'istruzione nel giudizio d'appello, in un caso nel quale l'esame dei testi indicati dalla parte istante non era assolutamente indispensabile ai fini della decisione). (Sez. 4, Sentenza n. 23505 del 14/03/2008 Ud. (dep. 11/06/2008 ) Rv. 240839 - 01 1.4 L'ultimo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla corte la quale ha osservato che non emergono residui dubbi in ordine all'elemento soggettivo del reato, tenuto conto delle circostanze obiettive riferite dal teste oculare e cioè la presenza dei due imputati all'interno di un appartamento vuoto in cui si erano abusivamente introdotti,nonostante la porta di accesso fosse stata murata. 1.5 Per le considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo determinare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione. 1.6 Anche la richiesta avanzata in sede di conclusioni dalla difesa di dichiarare prescritto il reato non può trovare accoglimento poiché, considerata la recidiva reiterata contestata 4 e ritenuta in sentenza il reato per cui si procede si estingue nel termine di 10 anni ( 6 anni ex art. 157 cod.pen. prorogato di due terzi ex art. 161 cod.pen.)dalla data di commissione dell'invasione, accertata il 18 Febbraio 2012, a prescindere da eventuali cause sospensive del decorso del termine intervenute nel corso del giudizio. In ogni caso la inammissibilità del ricorso preclude la rilevanza di eventuali cause estintive che siano maturate nelle more del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 17 Febbraio 2023