Sentenza 25 maggio 2000
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il giudice penale, anche in sede esecutiva, deve accertare la sussistenza di circostanze ostative, sospensive o estintive dell'esecuzione delle sanzioni amministrative conseguenti alla condanna e potrà non tenere conto di provvedimenti di sanatoria eventualmente emessi in situazioni di palese illegittimità. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il sindacato incidentale del giudice dell'esecuzione penale il quale, rigettando l'opposizione all'ingiunzione di rimessione in pristino conseguente alla condanna, aveva ravvisato l'insussistenza degli estremi per la sanabilità di un'opera abusiva per la quale era stata proposta istanza di sanatoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2000, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 25/05/2000
1. Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
2. Dott. PIERLUIGI ONORATO " N. 2112
3. Dott. ALFREDO TERESI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI PICCIALLI " N. 5545/2000
ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da DE ZI n. il 18.9.1927 a Peschici ed ivi residente
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Lucera - Sez. dist. di Vico del
Gargano in data 19.10.1999
Sentitala relazione fatta dal Consigliere Dr. Piccialli
Letta la requisitoria in data 7.3 c.a. del Pubblico Ministero nella persona del sost. P. G. Dr. A Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso
Letta la memoria difensiva depositata in data 10.5.2000 della ricorrente e del dif. Avv. Giancarlo Di Mostra
FATTO E DIRITTO
ZI ND ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe,
con la quale il giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento camerale di cui all'art. 666 co. 3 e 4 C.P.P, ne ha rigettato l'opposizione avverso l'ingiunzione del P.M. di rimessione in pristino, ex art. 1 sexies L. 431/85, in esecuzione dell'ordine in tal senso a suo carico disposto con la sentenza del Pretore di Lucera
- sez. dist. di Vico del Gargano in data 24/4/97, di condanna per la contravvenzione prevista da tale norma, divenuta irrevocabile per passaggio in giudicato.
A sostegno del ricorso deduce:
1) "Esercizio da parte del giudice di una potestà riservata per legge agli organi amministrativi".
Il giudice, nel disattendere l'opposizione, per ravvisata insussistenza degli estremi della sanabilità ex artt. 31 e segg. L.
47/85 e succ. modd., si sarebbe sostituito all'autorità comunale,
cui è demandata ogni attribuzione in ordine all'accoglibilità o meno dell'istanza di condono edilizio, nella specie tempestivamente proposta dalla ricorrente.
2) Inosservanza o erronea applicazione di legge", per avere il giudice di merito fatto riferimento, ai fini dell'esclusione della condonabilità, allo stato delle opere quale si presentava nel novembre 1992, vale a dire ad oltre un anno prima della scadenza del
31/12/93, fissata dall'art. 39 della legge n. 724 del 1994, senza considerare che le opere avrebbero potuto essere state successivamente ultimate entro quella data, come attestabile dalla parte istante con l'"atto di notorietà" previsto dalla legge.
Nè vi sarebbe prova della prosecuzione e completamento dei lavori dopo il 31/12/93.
3) "Manifesta illogicità della motivazione", nonché,
4) "Mancata assunzione di una prova decisiva"
Il giudice avrebbe posto, illogicamente, a base del suo giudizio di non condonabilità un verbale di p.g. redatto oltre un anno prima della scadenza suddetta, mentre avrebbe dovuto acquisire prova testimoniale, peraltro anche richiesta, in ordine alla data all'effettivo e tempestivo completamento delle opere in questione.
Il P.G. si è espresso per il rigetto dell'impugnazione, ribadita,
invece, dalla ricorrente con memoria contenente "motivi nuovi"
depositata in data 10/5 c.a., nella quale è stato, altresì,
dedotto, quale ulteriore motivo di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, il contrasto con le statuizioni,
contenute nella sentenza del 24/4/97, con le quali l'imputata fu prosciolta da alcuni degli addebiti contravvenzionali, perché
estinti per oblazione, ai sensi della L. 724/94, così
implicitamente, ma inequivocamente, ammettendosi la sussistenza degli estremi temporali per poter fruire dei benefici ex artt. 31 e segg.
L. 47/85 come estesi dalla L. 724 del 1994.
Il primo motivo di ricorso deducente lo sconfinamento di poteri da parte dell'AG, è manifestamente infondato.
L'attribuzione al giudice penale, da parte degli artt. 7 u.c L. 47/85
ed 1 sexies comma secondo della L. 431/85, del compito di ordinare le sanzioni restitutorie, unitamente alla condanna per le accertate contravvenzioni, ove al ripristino dello stato dei luoghi non abbia già provveduto l'autorità amministrativa, implica, necessariamente,
il correlativo potere, in sede di esecuzione, di verificare la persistenza delle condizioni per l'attuazione di tali sanzioni amministrative. Conseguentemente, ove sia addotta una circostanza ostativa, sospensiva o estintiva, dell'esecuzione di tali sanzioni,
quali l'intervenuta estinzione del reato per oblazione o sanatoria,
ovvero la pendenza del procedimento amministrativo diretto al conseguimento della concessione in sanatoria (che, per quanto specificamente attiene al caso di specie, ex art. 39 comma 8 L.
724/94, ove intervenga anche l'autorizzazione dell'autorità
amministrativa preposta alla tutela del vincolo, estingue anche il reato ambientale di cui all'art. 1 sexies cit.), il giudice penale
(nella specie quello preposto all'esecuzione) è chiamato ad accertarne la sussistenza, a tal fine compiendo un accertamento, sia pur delibativo, in ordine al riscontro degli elementi essenziali prescritti dalla legge ai fini della conseguibilità del beneficio.
Tale sindacato incidentale perfettamente compatibile con i principi generali e fondamentali regolanti il riparto della giurisdizione
(art. 4 e 5 della L. 2248/ 1865 all. E), comporta che il giudice penale, sia in sede di cognizione, sia in quella di esecuzione, possa non tener conto di provvedimenti di sanatoria emessi in situazioni di palese insussistenza degli estremi previsti dalla legge (come ad esempio, nei casi di ultimazione delle opere oltre i termini legali,
presentazione delle istanze da parte di soggetti non legittimati,
sussistenza di vincoli comportanti l'assoluta inedificabilità),
così come, disattendere richieste di sospensione del giudizio o di differimento dell'esecuzione, in pendenza dei procedimenti amministrativi tendenti al conseguimento di tali provvedimenti, nelle corrispondenti situazioni in cui si prospetti l'impossibilità di ottenere legittime sanatorie (sulla legittimità del sindacato, da parte del'A.G.O. penale, dei provvedimenti di sanatoria, costante e consolidata è la giurisprudenza di questa S.C; v, ex plurimis, sez.
3^ n. 7351/90, 6357 e 9937/92, 4421/96, 2256/97; sul contenuto ed estensione, nei limiti anzidetti, dei poteri del giudice penale di valutare la legittimità dell'atto amministrativo di sanatoria: v.
Corte Cost. ord. n. 26/1/90 n. 34).
Fondate, nei termini di seguito esposti, sono invece le censure di cui al 2^ e 3^ motivo d'impugnazione, in considerazione delle quali il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Il giudice dell'esecuzione, nell'esaminare e respingere le richieste dell'esecutanda, ha ritenuto di escludere che la stessa potesse avvalersi del condono edilizio (come si è detto esteso, dalla L.
724/94 anche al reato di cui all'art. 1 sexies L. 431/85), per non essere state le opere abusive completate entro la data del 31/12/93,
prevista ai fini della conseguibilità della sanatoria;
ed a tal fine si è basato sulle risultanze del procedimento penale di cognizione
(in particolare degli atti di p.g., testimonialmente confermati) dai quali era emerso che, all'atto dell'accertamento, da cui aveva avuto origine il processo, le opere erano incomplete.
Ma tale accertamento risaliva alla data del 2/11/92, vale a dire ad oltre un anno prima della scadenza di quel termine, che poi sarebbe stato assunto dalla successiva legge 724/94, quale data ultima di riferimento per l'estensione del "condono edilizio" di cui agli artt.
31 e segg. della L. 47/85. Per di più il giudice a quo non ha tenuto conto che nella stessa sentenza di cognizione, contenente la condanna
(o meglio, il patteggiamento della pena) per alcuni reati, tra cui quello di cui all'art. 1 sexies cit. ed il conseguente ordine di rimessione in pristino, da altre contravvenzioni, tra cui quella di cui all'art. 20/c L. 47/85, la ND era stata prosciolta, per oblazione estintiva ex art. 38 L. cit. e 39 L. 724/94, essendosi dato atto, oltre che della presentazione dell'istanza di sanatoria e del pagamento oblativo, "del completamento dell'immobile, già sottoposto a sequestro..." avvenuto nel corso dell'anno 1993 (v. primo periodo della motivazione della sentenza in data 24/4/97). Sicché perde anche rilievo l'argomento addotto dal PG., secondo il quale il completamento dell'immobile non avrebbe potuto aver luogo, per essere stato lo stesso sottoposto a sequestro preventivo;
non a caso, a tal proposito, la ND risulta essere stata imputata e giudicata per il delitto di cui all'art. 349 c.p., per il quale anche "patteggiò"
la pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p..
Per le considerazioni sopra esposte, assorbenti rispetto all'esame del quarto motivo di ricorso, e tenuto conto che gli effetti estintivi della sanatoria possono operare anche in fase esecutiva,
non essendo ineluttabile l'attuazione dell'ordine di rimessione in pristino irrogato con la sentenza penale di condanna, la cui compatibilità deve essere valutata in relazione alle eventuali sopravvenute vicende amministrative del caso, alla stregua delle quali l'opera, già abusiva, abbia acquisito o stia per acquisire il carattere della legittimità, sia pure a posteriori, il provvedimento impugnato va annullato, per nuovo esame, con rinvio al giudice a quo.
Sarà questi a stabilire, accertato lo stato del procedimento di sanatoria, se dar luogo all'esecuzione (per eventuale diniego della concessione e/o dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo ambientale), oppure dichiarare non farsi luogo alla stessa (ove legittimamente ottenuti detti provvedimenti sananti), o ancora, differire il prosieguo del procedimento esecutivo, in attesa delle definizione di quello amministrativo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di
Lucera.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 25 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2000