Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2000, n. 2112
CASS
Sentenza 25 maggio 2000

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In tema di reati edilizi, il giudice penale, anche in sede esecutiva, deve accertare la sussistenza di circostanze ostative, sospensive o estintive dell'esecuzione delle sanzioni amministrative conseguenti alla condanna e potrà non tenere conto di provvedimenti di sanatoria eventualmente emessi in situazioni di palese illegittimità. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il sindacato incidentale del giudice dell'esecuzione penale il quale, rigettando l'opposizione all'ingiunzione di rimessione in pristino conseguente alla condanna, aveva ravvisato l'insussistenza degli estremi per la sanabilità di un'opera abusiva per la quale era stata proposta istanza di sanatoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2000, n. 2112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2112
    Data del deposito : 25 maggio 2000

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