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Sentenza 20 dicembre 2023
Sentenza 20 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2023, n. 50826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50826 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
MU.0 fr en4 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELL9 CR, ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso( Ltifr ileblut i ^QA‘,1 (1,1 S fi:14 (19i gi \frt4 Bze L72.=J Auct Penale Sent. Sez. 1 Num. 50826 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato AR RI per la violazione dell'art. 9 I. n. 1423 del 1956, per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in data 21 aprile 2008, con la recidiva reiterata infraquinquennale. 2. AR RI ricorre per cassazione, con il ministero del difensore, affidandosi a un unico motivo. Con detto motivo, egli eccepisce la violazione del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. sulla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Detta prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello (emessa il 4 marzo 2022), poiché, dato per assodato che il reato è aggravato dalla recidiva suindicata, per gli effetti di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., sarebbe rilevabile che fra la sentenza di primo grado, emessa il 3 maggio 2013, e quella di secondo grado (come detto, emessa il 4 marzo 2022) è trascorso un tempo maggiore del periodo di 8 anni e 4 mesi che individua il termine ordinario, come maggiorato di due terzi per l'aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale. A seguito del computo così effettuato, si sostiene che il termine prescrizionale sarebbe scaduto il 3 settembre 2021 e così sarebbe dovuto essere oggetto di esame, e relative conseguenti considerazioni, da parte della Corte territoriale. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché il ricorrente non avrebbe dato adeguato conto del computo necessario per la maturazione della prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, pertanto, meritevole di accoglimento. 2. In ricorso non si invoca il termine massimo di prescrizione (avrebbe dovuto aggiungere altri due terzi per pervenire alla sua quantificazione, ai sensi dell'art. 161 cod. per., (secondo l'interpretazione assolutamente maggioritaria, il raggiungimento del termine massimo per il reato aggravato dalla recidiva esige il doppio incremento), ma si invoca, invece, il termine ordinario maturato fra una interruzione e l'altra, quindi, va effettuato un controllo della maturazione del cd. termine prescrizionale interfasico ossia quello ordinario che inizia a decorrere nuovamente dopo l'atto interruttivo. 2.1. Va, allo scopo, ricordato che questa Corte con Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, Rv. 274048 - 01, ha già affermato che «in tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario non solo che non sia superato il termine massimo previsto 1 nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Fattispecie nella quale, prima del decorso del termine ordinario di prescrizione del reato dalla sentenza di primo grado, era intervenuto l'atto di citazione in appello considerato ricompreso nella dizione di "citazione a giudizio" di cui all'art. 160, comma 2, cod. proc. pen. ed avente, quindi, effetto interruttivo)». A tal fine, deve essere peraltro considerato che "il riferimento, sia pure generico, al decreto di citazione a giudizio, contenuto nell'art. 160, comma secondo, cod. pen., consente di ricomprendere tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione anche il decreto di citazione per il giudizio d'appello" (Sez. 6, n. 27324 del 20/05/2008, Rv. 240525 - 01). 3. Verificato in atti che il decreto di citazione per il giudizio d'appello riporta la data del 21 ottobre 2021, la prescrizione del reato, tenuto conto del relativo aumento derivante dalla recidiva, 51 è maturate effettivamente - tra le due fasi - in data 3 settembre 2021, prima dell'intervento dell'ulteriore atto interruttivo costituito dal decreto di citazione per il giudizio d'appello. Considerato, infatti, l'aumento per la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. pari a due terzi, calcolato sul massimo edittale di anni cinque, si perviene a un tempo corrispondente ad anni otto - e mesi quattro a far data dall'emissione della sentenza di primo grado del 3 maggio 2013,e, in assenza di ulteriori atti interruttivi compiuti sino al decreto di citazione per il giudizio d'appello del 21 ottobre 2021, quindi, la prescrizione del reato d è maturata il 3 settembre 2021. 3. Ciò precisato, sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
MU.0 fr en4 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELL9 CR, ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso( Ltifr ileblut i ^QA‘,1 (1,1 S fi:14 (19i gi \frt4 Bze L72.=J Auct Penale Sent. Sez. 1 Num. 50826 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato AR RI per la violazione dell'art. 9 I. n. 1423 del 1956, per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in data 21 aprile 2008, con la recidiva reiterata infraquinquennale. 2. AR RI ricorre per cassazione, con il ministero del difensore, affidandosi a un unico motivo. Con detto motivo, egli eccepisce la violazione del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. sulla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Detta prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello (emessa il 4 marzo 2022), poiché, dato per assodato che il reato è aggravato dalla recidiva suindicata, per gli effetti di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., sarebbe rilevabile che fra la sentenza di primo grado, emessa il 3 maggio 2013, e quella di secondo grado (come detto, emessa il 4 marzo 2022) è trascorso un tempo maggiore del periodo di 8 anni e 4 mesi che individua il termine ordinario, come maggiorato di due terzi per l'aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale. A seguito del computo così effettuato, si sostiene che il termine prescrizionale sarebbe scaduto il 3 settembre 2021 e così sarebbe dovuto essere oggetto di esame, e relative conseguenti considerazioni, da parte della Corte territoriale. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché il ricorrente non avrebbe dato adeguato conto del computo necessario per la maturazione della prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, pertanto, meritevole di accoglimento. 2. In ricorso non si invoca il termine massimo di prescrizione (avrebbe dovuto aggiungere altri due terzi per pervenire alla sua quantificazione, ai sensi dell'art. 161 cod. per., (secondo l'interpretazione assolutamente maggioritaria, il raggiungimento del termine massimo per il reato aggravato dalla recidiva esige il doppio incremento), ma si invoca, invece, il termine ordinario maturato fra una interruzione e l'altra, quindi, va effettuato un controllo della maturazione del cd. termine prescrizionale interfasico ossia quello ordinario che inizia a decorrere nuovamente dopo l'atto interruttivo. 2.1. Va, allo scopo, ricordato che questa Corte con Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, Rv. 274048 - 01, ha già affermato che «in tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario non solo che non sia superato il termine massimo previsto 1 nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Fattispecie nella quale, prima del decorso del termine ordinario di prescrizione del reato dalla sentenza di primo grado, era intervenuto l'atto di citazione in appello considerato ricompreso nella dizione di "citazione a giudizio" di cui all'art. 160, comma 2, cod. proc. pen. ed avente, quindi, effetto interruttivo)». A tal fine, deve essere peraltro considerato che "il riferimento, sia pure generico, al decreto di citazione a giudizio, contenuto nell'art. 160, comma secondo, cod. pen., consente di ricomprendere tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione anche il decreto di citazione per il giudizio d'appello" (Sez. 6, n. 27324 del 20/05/2008, Rv. 240525 - 01). 3. Verificato in atti che il decreto di citazione per il giudizio d'appello riporta la data del 21 ottobre 2021, la prescrizione del reato, tenuto conto del relativo aumento derivante dalla recidiva, 51 è maturate effettivamente - tra le due fasi - in data 3 settembre 2021, prima dell'intervento dell'ulteriore atto interruttivo costituito dal decreto di citazione per il giudizio d'appello. Considerato, infatti, l'aumento per la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. pari a due terzi, calcolato sul massimo edittale di anni cinque, si perviene a un tempo corrispondente ad anni otto - e mesi quattro a far data dall'emissione della sentenza di primo grado del 3 maggio 2013,e, in assenza di ulteriori atti interruttivi compiuti sino al decreto di citazione per il giudizio d'appello del 21 ottobre 2021, quindi, la prescrizione del reato d è maturata il 3 settembre 2021. 3. Ciò precisato, sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il