Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6439 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
AULA "B06 4 3 9 / 02 513/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente Dott. Michele DE LUCA Consigliere R.G.N. 19817/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 18401 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 13.03.2002 da FERROVIE DELLO STATO s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura per notaio dott. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dall'avv. prof. Arturo Maresca, presso il quale elett.te domicilia in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
RANIERI FO 1091 rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Ciarletta, del Foro di Reggio Calabria, con il quale elett.te domicilia in Roma, via delle Milizie, n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonino Spinoso, giusta procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina n. 00151/1999 del 19.03/15.04.1999, R.G. n. 00313/94, notificata il 13 settembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Boccia Raimondo Franco, in virtù di delega dell'avv. prof. Arturo Maresca, per la ferrovie dello Stato s.p.a.; Udito il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso e per il rigetto degli altri motivi del medesimo ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'appello proposto da AT RA avverso la sentenza del Pretore di Messina n. 04682 resa il 10 novembre 1993, con la quale era stata rigettata la domanda del RA diretta al riconoscimento di malattia professionale "ipoacusia" contratta in attività di servizio quale tecnico motorista alle dipendenze dell'allora Ente Ferrovie dello Stato, oggi Ferrovie dello Stato s.p.a. (in appresso solo Ferrovie), chiamato in causa l'I.P.S.E.M.A., che si era regolarmente costituito, dichiarava il diritto del RA alla rendita corrispondente a postumi inabilitanti del 16% a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
spese del doppio grado a carico della Ferrovie. Osservava il Tribunale: a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988 era irrilevante che la malattia rientrasse o meno tra quelle tipiche o riconducibili a lavorazioni specificamente indicate, essendo invece necessario ma sufficiente che esse derivassero da causa professionale o di lavoro;
il consulente tecnico di ufficio aveva accertato, con argomentazioni idonee, da farsi proprie dal Collegio, che la ipoacusia 2 2 percettiva bilaterale era dipesa da attività lavorativa;
le contestazioni dell'Ente non erano idonee ad inficiare tali conclusioni. Ricorre per cassazione la Ferrovie dello Stato s.p.a. affidandosi a cinque motivi di censura. RA AT si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi tre motivi di ricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a. denunzia violazione dell'art. 102 e 111 c.p.c., e della legge n. 608 del 1996 e del D.M. 24 aprile 1996, e vizi di motivazione. Deduce la società che l'MA era stato chiamato in causa, ma di esso "non era mai stato consentito l'ingresso" in giudizio, nè erano state spiegate dal Tribunale le ragioni della sua assoluzione dalla domanda del RA, e ciò, nonostante la pacifica legittimazione passiva dell'Istituto per effetto del d.l. n. 515 del 1995, convertito in legge n. 608 del 1996. I detti motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati e vanno rigettati. Premesso che la controversia in esame è stata introdotta prima del 1995, correttamente, quindi, nei confronti della Ferrovie, all'epoca unico e legittimo contraddittore per le vertenze di tal natura, in realtà, non risulta neanche che, a seguito di una serie di decreti legge, l'ultimo de quali convertito in legge n. 608 del 1996, sia stata mai richiesta, e tanto meno ammessa, la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'MA (in tal senso deve ritenersi una mera svista la versione riportata nella sentenza impugnata). E' opportuno, tutavia, rilevare come questa Corte, proprio nell'interpretazione delle disposizioni contenute nella disciplina citata, ha già avuto modo di affermare che il trasferimento all'INAIL o all'SE (a seconda che si tratti di personale ferroviario o di personale navigante), a decorrere dal 1° gennaio 1996, della titolarità dei rapporti aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti della società Ferrovie dello Stato, in relazione ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, e ancora non definiti entro tale data, non incide, nei giudizi in corso, sulla preesistente legittimazione processuale della suddetta società, dovendo ritenersi 3 realizzata un'ipotesi di successione ex lege nel diritto controverso analoga a quella prevista dall'art. 111 c.p.c. e implicante, salva la possibilità dell'intervento in causa dell'INAIL o dell'SE, la prosecuzione del processo stesso tra le parti originarie (Cass. 17 agosto 2000, n. 10916, Cass. 30 marzo 1999 n. 3085 e Cass. 9 marzo 1999 n. 2030). E' stato anche, contemporaneamente rilevato che, contrariamente alla tesi esposta dalla società ricorrente, le citate disposizioni vanno interpretate nel senso che, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è stato posto a carico dell'SE (0 dell'INAIL) il pagamento di tutte le prestazioni conseguenti ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, sia già definiti che non ancora definiti. Pertanto, con riferimento al caso in esame, poiché il RA, come in appresso risulterà, ha diritto di ottenere, una rendita per malattia professionale, quest'ultima gli deve essere corrisposta dall'SE. Ne consegue che la mancata condanna dell'MA con la sentenza impugnata, oltre che corretta e giustificata, perchè inesistente detto Istituto come parte in giudizio, è anche irrilevante alla luce delle osservazioni di cui sopra. Con il quarto motivo di ricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; violazione dell'art. 3, primo comma, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, violazione del d.p.r. 7 giugno 1975, n. 482 e dell'allegata tabella n. 4, voce 44, in relazione all'art. 83, primo comma, stesso testo, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il RA non aveva provato, nonostante fosse stato suo onere, l'esistenza della malattia, le mansioni espletate e le modalità di esse e la relazione di concausalità con la patologia denunziata;
la consulenza tecnica non costituiva un mezzo di prova, ma lo strumento di valutazione dei fatti già provati dalla parte che ne era onerata;
nè era stata fornita, e questa volta neanche a mezzo consulenza tecnica, la prova che la causa di servizio era necessaria e preponderante. Il motivo è infondato. E' certamente inconferente la censura relativa alla (asserita) mancata acquisizione della prova del nesso causale fra la malattia riscontrata e la prestazione dell'attività esercitata dall'assicurato, considerato che dalla relazione del consulente d'ufficio e in base all'accertamento degli elementi di fatto compiuto da quest'ultimo, il Tribunale ha -tratto il convincimento non essendo stati riscontrati altri fattori causali di carattere extralavorativo - che il lavoro di motorista svolto dal RA, per diversi anni in un ambiente particolarmente rumoroso, sia stato la causa unica della riscontrata ipoacusia;
mentre, quanto alla critica inerente alla mancata considerazione che la causa di servizio era necessaria e preponderante, deve rilevarsi che essa contrasta con l'accertamento di merito, insindacabile in questa sede, che sono risultate insussistenti ulteriori e diversi momenti causali della medesima malattia. In realtà, tali critiche si risolvono in un diverso apprezzamento di fatto, spettando all'ausiliare del giudice scegliere gli elementi diagnostici idonei al caso concreto, a meno che non si dimostri che la scelta stessa sia del tutto arbitraria sul piano scientifico, e insufficiente all'accertamento dei fatti che debbono formare oggetto di valutazione da parte del giudice. Con il quinto motivo di ricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a. denunzia violazione e falsa applicaqzione dell'art. 91 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3: la società era stata vittoriosa in primo grado ed era stata condannata alle relative spese di lite senza alcuna motivazione. Anche questo quinto motivo di ricorso è infondato. Il giudice di appello ha in sostanza deciso definitivamente il giudizio di merito sulla domanda del RA, concludendolo in favore dell'assicurato. All'esito di tale giudizio, pertanto, correttamente, per il principio della soccombenza, sono state poste le spese a carico della Ferrovie dello Stato s.p.a.. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 marzo 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovanni Mapperilla PaolinoPaolino Dell'Anno Verlin. Mi Gum % 5 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI | 1 BA CHINI SPESA, TASSA ✔ AI SENSI DELL'ART. 10 LEGGE 11:8:73 N. 533