Sentenza 4 luglio 2007
Massime • 1
Il concetto di "dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione", sussistendo il quale il giudice deve pronunziare sentenza di assoluzione, va ricondotto a quello di "insufficienza" o "contraddittorietà" della motivazione, di cui agli artt. 529, comma secondo, e 530, comma secondo, cod.proc.pen.; pertanto, l'imputato che allega la configurabilità di una causa di giustificazione dovrà essere assolto anche in presenza di un mero principio di prova o di una prova incompleta, e dovrà, invece, essere condannato in difetto assoluto di prova al riguardo, oltre che in presenza della prova contraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2007, n. 32859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32859 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 04/07/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 813
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 033736/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA SI N. IL 07/10/1961;
2) SCHIAZZA ADDOLORATA EL N. IL 02/06/1958;
3) AB LE N. IL 10/04/1962;
avverso SENTENZA del 07/03/2003 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione alla mancata liquidazione delle spese di parte civile nei confronti della Schiazza;
Udito, per la parte civile, l'Avv. ES Rimato del foro di Roma in sostituzione dell'Avv. Osvaldo Piccirelli del foro di Lanciano. OSSERVA
Il difensore di AR SI, parte civile nel procedimento
contro
Schiazza Addolorata ME e BI ES, imputati di concorso in truffa per avere indotto con l'esibizione di un falso certificato di garanzia il AR ad acquistare per la somma di L.
6.000.000 un diamante rivelatosi essere uno zircone, ricorre per cassazione avverso la sentenza che ha accertato il decorso del termine di prescrizione nei confronti della Schiazza, confermando la condanna di costei al risarcimento dei danni;
la sentenza ha inoltre rigettato l'appello che la stessa parte civile ha proposto nei confronti del BI, prosciolto ex art. 530 c.p.p., comma 3, perché non punibile ex art. 48 c.p., per errore determinato da altrui inganno.
Con riferimento al proscioglimento di BI il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo accertato in favore del prevenuto esponendo vari elementi di fatto erroneamente considerati dal Giudice del merito, elementi che avrebbero dovuto escludere la buona fede del prevenuto. Deduce che "per affermare la responsabilità penale del BI non è necessaria la prova della conoscenza della falsità del certificato e del brillante, ma per la sua condanna è sufficiente il dubbio dell'esistenza della scriminante da lui invocata". Con altro motivo lamenta l'omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale con l'escussione come testimoni dei prenditori di uno degli assegni dati in pagamento. Con riferimento al capo della sentenza concernente la Schiazza deduce violazione di legge e difetto di motivazione per avere la decisione omesso di condannare la prevenuta appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, che, pur avendo subito il rigetto dell'appello avverso la assoluzione del BI, ha resistito vittoriosamente alla affermazione di civile responsabilità della appellante Schiazza.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Il principio di diritto esposto dal ricorrente è ormai superato da una contraria giurisprudenza di legittimità. In tema di cause di giustificazione, in forza del disposto di cui all'art. 530 c.p.p., comma 3, il Giudice pronuncia sentenza di assoluzione quando vi sia anche il semplice dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione. Il concetto di dubbio contenuto in tale disposizione deve essere ricondotto a quello di "insufficienza" o "contraddittorietà" della prova di cui al secondo comma dell'art. 529 c.p.p., ed al comma 2, dello stesso art. 530 c.p.p.. Quando la configurabilità di cause di giustificazione sia stata allegata dall'imputato, è necessario procedere ad una indagine sulla probabilità della sussistenza di tali esimenti: la presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterà all'assoluzione, mentre l'assoluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova contraria, comporterà la condanna. Allorquando, nonostante tale indagine, non si sia trovata alcuna prova che consenta di escludere la esistenza di una causa di giustificazione, il giudizio sarà di condanna, qualora non siano stati individuati elementi che facciano ritenere come probabile la esistenza di essa o inducano comunque il giudice a dubitare seriamente della configurabilità o meno di una scriminante (Cass. 1^ 30.12.02 n. 38399, depositata 15.11.02, rv. 222467). Quanto alla valutazione di responsabilità del BI anche ai fini della richiesta di risarcimento del danno valgono in questa sede i limiti del giudizio di legittimità riferibili al vizio di motivazione. Le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'alt 606 c.p.p., comma 1, lett. e, è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del Giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell'esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6^ 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Deve invece affermarsi che nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha espresso un giudizio probatorio non illogico in ordine alla consapevolezza della natura della pietra, essendo decisiva la considerazione che la verifica di autenticità di una pietra da parte di un gioielliere è operazione non difficoltosa e di breve impegno temporale, mentre il BI lasciò il gioiello in visione per dieci giorni.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato. Considerato il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. A) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Cass. 1^ 28.6.99 n. 9151, depositata 16.7.99, rv. 213923). Nel caso specifico non sono indicate le ragioni di rilevanza delle modalità di spendita dell'assegno ricevuto come pagamento del prezzo. Devono infine essere respinte le doglianze avanzate in ordine alla liquidazione delle spese processuali in danno della soccombente Schiazza, pur avendo il Giudice di appello taciuto in ordine alla richiesta espressamente formulata dalla parte civile con le conclusioni depositate. Analogamente a quanto verificatosi nel presente grado di giudizio, le principali pretese della parte civile sono state respinte perché infondate ed il Giudice di merito, come questa Corte, ha nella sostanza ritenuto, valutando la complessiva entità delle richieste sollecitate con il gravame ed il grado di soccombenza, di non adottare provvedimenti di condanna in ordine alle spese, lasciando a carico della parte civile le sole spese da costei sopportate per la propria difesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2007