Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, deve ritenersi pronunciata oltre le novantasei ore dalla notifica all'interessato e, quindi, caducata, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore di cui sia incerta la tempestività del deposito, attesa l'impossibilità di ricorrere a presunzioni di sorta con riguardo alla legittimità e regolarità formale degli atti giudiziari. (Fattispecie di ordinanza depositata, senza attestazione dell'ora, nel giorno di scadenza del termine orario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2009, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 15/10/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1175
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 5751/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO MA N. IL 18/09/1986;
avverso l'ordinanza n. 54659/2008 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 02/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA SILVIA SENSINI;
lette le conclusioni del PG, accogliersi(il ricorso con conseguente annullamento senza rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza emessa in data 1/12/2008 - depositata in cancelleria il 2/12/2008, n senza orario - il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli ha convalidato il decreto del Questore di Napoli del 18/11/2008 - notificato il 28/11/2008 alle ore 9,40 - con il quale è stato imposto a IA MA la presentazione presso l'ufficio di polizia del luogo di residenza in occasione di manifestazioni sportive di calcio, per la durata di anni cinque.
2- Avverso l'ordinanza del G.I.P. ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del IA, deducendo: 2.1) violazione del termine entro il quale la convalida del provvedimento deve intervenire: nella specie, risultavano trascorse più di 96 ore, in quanto la notifica del provvedimento all'interessato era avvenuta il 28 novembre 2008,
h. 9.40, mentre il provvedimento di convalida risultava depositato il successivo 2 dicembre, senza indicazione di orario;
2.2) difetto di motivazione dell'ordinanza, redatta su modulo prestampato, compilato a penna negli spazi vuoti e privo di qualsiasi riferimento al caso concreto.
3- Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
4- Il primo motivo di gravame è fondato e va accolto.
Questa Corte ha più volte affermato il principio (cfr, ex multis, Sez. 3, 20/12/2006 n. 5326, Piccardo) che ciò che rileva - nella ratio della previsione decadenziale di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3 - non è la eventuale inosservanza, per sforamento,
del termine di 48 ore assegnato al Pubblico Ministero per la richiesta di convalida, bensì quello complessivo di 96 ore dalla notifica del provvedimento, entro il quale la convalida deve intervenire. Mentre, infatti, il provvedimento di richiesta del P.M. sembra, per la verità, relegato a mero atto di impulso, inteso ad innescare, con le scansioni temporali suddette, il pronto e completo controllo del giudice sulla sussistenza dei presupposti per la limitazione della libertà personale del destinatario del provvedimento questorile, con la conseguenza che tale fase procedimentale deve ritenersi connotata da termini puramente ordinatori, il cui mancato rispetto nessun effetto caducatorio può spiegare sulla prescrizione a comparire all'ufficio di polizia, tale effetto - per
contro
- deve ritenersi sicuramente realizzato laddove non intervenga la convalida del G.I.P. entro le 96 ore (questi si, termini perentori) dalla notifica del provvedimento all'interessato. In tal caso, come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 4441/2006, Zito), non viene in rilievo l'applicabilità del principio del "favor rei": è la legge stessa a stabilire l'automatica decadenza della prescrizione a comparire, che non sia stata convalidata nel termine stabilito.
La mancanza dell'orario di deposito, nell'ordinanza di convalida, non può essere superata in base ad una presunzione di emissione dell'atto in orario d'ufficio - e, dunque, entro il termine di 96 ore - essendo, appunto, escluso dalla ricordata sentenza Zito, "la possibilità di ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale degli atti giudiziari". Nella specie, tra il momento di conoscenza da parte del destinatario della misura e quello di convalida risultano trascorse più di 96 ore, in quanto la notifica del provvedimento all'interessato è avvenuta, come si è detto, il 28/11/2008, alle ore 9,40, mentre il provvedimento di convalida risulta depositato il successivo 2 dicembre, senza indicazione di orario, con la conseguenza che non può ritenersi con certezza depositato entro le ore 9,40. 5 - L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende ultronea la trattazione della seconda doglianza sollevata dal ricorrente.
6 - L'impugnata ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio (cfr. Cass. Sez. Un. 29/11/2005 n. 4444, Spinelli;
Sez. 1,12/12/2002 n. 5718, Damiano).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010