Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18278 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
In me de1 8278 /02 Aula A REPUBBLICA ITALIAN La Cor e Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. dr. Guglielmo Sciarelli Presidente R.G.n. 13919/2000 Consigliere Cron. 43059 dr. Bruno D'Angelo. Consigliere Rep. dr.. Michele De Luca dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Ud.10.10.2002 dr. Francesco Antonio Maiorano Consigliere ha pronunziato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: OS NN, erede di IB CA, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giordano congiuntemente all'avv. Roberto Ciociola ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla via Flaminia n. 79, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
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CONTRO
Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, legale rappresentante per procura 5.3.1999, notaio Castellini di Roma, rep. 56911, rappresentata e difesa dai prof. avv. - 1 Raffaele De Luca Tamajo, Paolo Tosi e dall'avv. Enzo Morrico, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino in data 27 aprile - 14 luglio 1999, sent. n. 2881, R.G.L. n. 1286/98; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 10 ottobre 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Genera- le dr. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 2 - Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 2 giugno 1997 e ritualmente no- tificato, la signora NN OS ved. IB evocava in giudizio avanti il Pretore del lavoro di Torino la S.p.A. Fer- rovie dello Stato, lamentando che essa, nel computare l'inden- nità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita nei confronti del proprio defunto coniuge Cuni- berti CA, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 1. 29 gennaio 1994 n. 87, vi avesse erroneamente attribuito una incidenza pari al 48% anzichè al 60%. La parte ricorrente chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento dell'importo corrispondente alla differenza tra quanto erogato a tale titolo e quanto dovuto. Costituendosi in giudizio la società convenuta contestava la fondatezza di tali pretese, chiedendone la reiezione, con il favore delle spese. In esito alla discussione dei procuratori delle parti, il Pre- tore pronunciava sentenza in data 17 luglio 1997, con la quale accoglieva le domande e condannava la società convenuta al pa- gamento delle spese di lite. Avverso tale pronuncia, depositata il 30 luglio 1997, la S.p.A. Ferrovie dello Stato proponeva appello con ricorso depositato in data 10 luglio 1998, mediante il quale, riprospettando quanto dedotto nel precedente grado del giudizio e disatteso dal Pretore, chiedeva l'accoglimento delle originarie conclusioni. Parte ap- pellata si costituiva ritualmente. Con sentenza 14.7.1999 il Tribunale - 3 - - di Torino accoglieva l'appello e respingeva le domande della OS. Osservava il Tribunale che, a seguito della sentenza della -Corte cost. n. 243 del 19.5.93 che ha dichiarato l'illegit- timità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 14 1. 14/12/73 n. 829 e 21 1. 17/5/85 n. 210 nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale-, è stata emanata la legge 29/1/94 n. 87. L'indennità di buonuscita è determinata ai sensi dell'art. 14 1° c. 1. 14/12/73 n. 829. Secondo il Tribunale l'interpretazione letterale delle norme in questione comportava, come sosteneva la società, che la base di calcolo andava integrata semplicemente aggiungendosi la quota dell'indennità integrativa speciale con l'incidenza, al pari degli altri elementi, dell'80% dell'emolumento considerato che, perciò, risultava definitivamente determinato nella misura del 48% (pafi appunto all'80% del 60%). Il senso così individuato delle disposizioni in esame, reso palese dal significato delle parole usate, secondo la loro connessione, a parere del Tribunale appariva in piena coerenza con l'inten- zione perseguita dal legislatore. In tale prospettiva appariva infondata la tesi sostenuta dalla appelle ta che l'art. 1 1. 87/94 avesse introdotto un autonomo sistema di calcolo dell'indennità integrativa speciale. Detto articolo aveva determinato la quota di incidenza dell'indennità - in questione, operando una scelta di politica legislativa entro un minimo ed un massimo in astratto ipotizzabili, senza dettare alcuna previsione in ordine alle modalità di calcolo, che rimanevano quelle di cui all'art. 14 1. 829/73. Non poteva considerarsi decisivo il richiamo agli artt. 3 e 38 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1032, risultando la normativa comunque dif- ferenziata a seconda dei settori di applicazione. Non poteva ritenersi incongrua la previsione di una percentuale della percentuale, sussistendo determinanti ragioni di considera- zione dei limiti della spesa pubblica, condivise anche da Corte cost. 31.3.95 n. 103. Andava pertanto respinta la domanda di maggiorazione dell'inden- nità di buonuscita (per un più elevato computo dell'incidenza dell'I.I.S.). Avverso detta sentenza la signora NN OS ha pro- posto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso mo- tivo, articolato in più profili. La società intimata ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione. Con l'unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, lettera b), 1. 87/94, in relazione all'art. 360, punto 3, c.p.c. La ricorrente deduce che con la 1. 87/94 si prevede, per la prima volta, che l'indennità integrativa speciale debba essere - 5 - computata ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita. la ricorrente Richiamati gli artt. 1 e 2 di detta legge, in contrasto con la tesi della società, accolta ritiene, dal Tribunale, che l'applicazione dei criteri ermeneutici, quali quelli indicati dall'art. 12 delle preleggi, impediscano di modificare la percentuale del 60% indicata dal legislatore. Alla stregua, invero, della interpretazione letterale, nella fattispecie il legislatore ha detto in modo chiaro ed inequivo- cabile che l'I.I.S. debba essere computata, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, nella misura del 60%, così che non appare necessario intuire quali siano state le intenzioni del legislatore. Ad analogo risultato si perviene, ai fini ermeneutici, ove si prendano in considerazione le intenzioni del legislatore. Im tutti i precedenti disegni di legge viene previsto l'inseri- mento dell'indennità integrativa speciale in misura intera nel calcolo dell'indennità di buonuscita. I relatori della legge 87/94, nell'introdurre l'inserimento della I.I.S. in misura ridotta (30% e 60%) prevedono l'imalza- mento di tali quote per ottenere la omogeinizzazione del tratta- mento tra settore pubblico e privato. Da quanto esposto appare senza dubbio illegittima la soluzione resa dal Tribunale di Torino, in quanto da una parte il legisla- tore enuncia successivi aumenti di quota di I.I.S., mentre dal- l'altra si riduce la quota del 60% al 48%.
6- L'interpretazione secondo i principi costituzionali comporta che l'intento del legislatore è quello di perseguire un analo- go trattamento di fine servizio, tra i vari settori del lavoro subordinato, secondo i principi dettati dalla Corte costituzio- nale nella sentenza 243/93. Solo computando l'I.I.S. al 60%, i lavoratori di cui alla lettera b (ferrovieri e dipendenti pubblici) otterrebbero una liquidazione pressochè uguale ai lavoratori di cui alla lettera a (dipendenti degli enti di cui alla legge 20.3.75 n. 70),sia pure con l'anomalia della ritenuta del 3,20% che continua ad operare nei confronti dei lavoratori di cui al punto b, ritenuta non operante nei con- fronti dei lavoratori ricompresi nella lettera a • Diversamente opinando si arriverebbe alla illegittima conclusio- ne che il legislatore con la legge 87/94 ha di fatto provocato una evidente disparità tra i lavoratori di cui ai punti a) e b), in evidente contrasto con i principi enunciati dalla Corte costi- tuzionale e dallo stesso legislatore. Osserva il Collegio che il ricorso è infondato, come da giuri- sprudenza di questa Corte (v. Cass. 12 ottobre 2000 n. 13624; 16 novembre 2000 n. 14836%; 24 maggio 2001 n. 7090; 20 marzo 2002 n. 4018). Invero l'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, nello sta- bilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del 60 per -7- cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da com- prendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giunge- re alla quantificazione della frazione di indennità di buonu- scita riferibile a ciascun anno di servizio (Cass. 13624/2000 cit.). A questo principio si è attenuto il Tribunale, che pertanto ha ritenuto che correttamente la società, nel computare l'in- dennità integrativa speciale nella base di calcolo della indennità di buonuscita, ha attribuito un incidenza pari al 48% anzichè al 60%. In ordine alla dedotta disparità tra i vari settori del lavoro subordinato che, secondo la ricorrente deriverebbe dalla interpretazione normativa sopra enunciata, soltanto il le- gislatore è costituzionalmente abilitato a compiere gli ap- prezzamenti necessari a comporre nell'equilibrio del bilancio le scelte di compatibilità e di relativa priorità nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato, salva, na- turalmente, la garanzia della misura minima essenziale di - 8 - protezione delle situazioni soggettive che la Costituzione qualifica come diritti: ma questi, nella specie, manifesta- mente non subiscono alcun vulnus per effetto della qui recepita interpretazione delle disposizioni ordinarie di riferimento, le quali, sebbene nei limiti anzidetti, si iscrivono pur sempre nel quadro di un intervento del legislatore inteso ad assicurare l'ampliamento e non la restrizione di siffatti diritti (v. Corte cost. 16 maggio 1997 n. 138; id. 31 marzo E D 1995 n. 103). Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2002. Il Presidente (dr. Guglielmo Il Consigliere estensore метод ика (dr. ato Figarelli) IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria CANCELLIERE - 9 -