Sentenza 17 gennaio 2006
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, ricevuto il parere contrario del P.M. sul ricorso immediato presentato dalla persona offesa, ritenendo invece ammissibile il ricorso stesso, restituisca gli atti al P.M. ordinandogli di formulare l'imputazione. (Ha precisato la Corte che la fattispecie va parificata all'ipotesi di inammissibilità ritenuta dallo stesso giudice di pace con conseguente restituzione degli atti al P.M. per l'eventuale svolgimento delle indagini necessarie ai fini del corretto esercizio dell'azione penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2006, n. 20559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20559 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 17/01/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 66
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 046788/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI BARI - GIUDICE DI PACE di GIOIA DEL COLLE;
nei confronti di:
1) BE PA;
avverso ORDINANZA del 13/10/2004 GIUDICE DI PACE di GIOIA DEL COLLE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Con ricorso immediato ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, PE CO chiedeva la citazione di IO UA dinanzi al competente Giudice di Pace di Gioia del Colle perché venisse giudicata per il delitto di cui all'articolo 594 c.p.. Il Procuratore della Repubblica di Bari, investito per l'espressione del parere, chiedeva al Giudice di Pace di dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza dei dati anagrafici precisi della IO. Il Giudice di Pace, con provvedimento del 13 ottobre 2004, disponeva che il P.M. formulasse l'imputazione essendo sufficienti i dati anagrafici indicati per esercitare l'azione penale. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per Cassazione per abnormità del provvedimento adottato dal Giudice di Pace. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, come già detto, chiedeva annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il motivo di ricorso è fondato.
In primo luogo è necessario rilevare che il ricorso per Cassazione è certamente ammissibile perché quello adottato dal Giudice di Pace è un provvedimento che ha determinato una stasi processuale e, quindi, una abnormità , che richiede un intervento immediato. In effetti mancano specifiche previsioni legislative per il caso in cui, a seguito di ricorso immediato al Giudice di Pace, il Pubblico Ministero esprima un parere contrario e si rifiuti di formulare l'imputazione ed esercitare l'azione penale. Il Giudice di Pace ha applicato analogicamente le norme previste per il caso in cui il G.I.P., al quale è demandato il controllo sugli esiti delle indagini preliminari, non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero. In siffatta ipotesi ai sensi dell'articolo 409 c.p.p. il Giudice di pace potrà indicare al P.M. nuovi temi di indagine, oppure, ritenendo le indagini preliminari concluse, chiedere al P.M. di formulare l'imputazione.
Ma siffatte norme non appaiono applicabili al caso di specie, perché si tratta di norme particolari che, al fine di garantire un controllo giurisdizionale effettivo sull'esito delle indagini, riconoscono al G.i.p. il potere di imporre una determinata attività al P.M.. Si tratta di norme per qualche verso eccezionali che non appaiono applicabili in via analogica.
Appare, invece, ragionevole e adeguato ai principi che regolano il nostro processo penale, ritenere che, quando il parere del P.M. sia negativo, la situazione sia da parificare a quella in cui il Giudice di Pace ritenga il ricorso inammissibile;
in entrambi i casi, infatti, il processo non può essere celebrato ed allora è opportuno che gli atti possano essere restituiti o pervengano al P.M. perché vengano disposte ed eseguite le indagini preliminari ritenute necessarie per un corretto esercizio dell'azione penale. Si tratta di una applicazione analogica del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 26, comma 2 e 3, che appare certamente possibile per le ragioni dette.
In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio limitatamente alla disposizione, impartita al Pubblico Ministero, di formulare l'imputazione.
Deve essere, invece, mantenuta ferma la disposizione di rimettere gli atti al Pubblico Ministero per il corso ulteriore, ovvero per eseguire le indagini preliminari ritenute necessarie.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla disposizione di formulare l'imputazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2006