Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2021, n. 15543
CASS
Sentenza 23 aprile 2021

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Massime1

Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, è sufficiente la prova dell'avvenuto conseguimento di un vantaggio ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 da parte dell'ente, anche quando non sia possibile determinare l'effettivo interesse da esso vantato "ex ante" rispetto alla consumazione dell'illecito, purché il reato non sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi. (Fattispecie in cui, a fronte della corruzione intercorsa tra il pubblico agente e l'amministratore di una società interessata all'ampliamento di una discarica dalla medesima gestita, veniva riconosciuto il vantaggio, comportante la responsabilità ex d.lgs. n.231 del 2001, anche nei confronti di una terza società che interveniva creando la provvista di denaro in favore del privato corruttore, in tal modo beneficiando – mediante contratti stipulati dopo la consumazione del reato - dell'attività di smaltimento dei rifiuti presso la suddetta discarica).

Commentario1

  • 1Responsabilità dell’ente e “apicalità di fatto”: un’interpretazione estensiva della CassazioneAccesso limitato
    Francesco Sbisà · https://www.altalex.com/ · 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2021, n. 15543
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15543
Data del deposito : 23 aprile 2021

Testo completo