Sentenza 13 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2001, n. 7983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7983 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
ITALIANA C.C. 62033 E N BBLICA ZIO ISTRA 1966 5 4/ . EG N 6/ R 2 B NDA R. DA LL. P. D. E A TA ESENT EL B. D ORTE S PRE1 79 83 0 1 DEL POPOLO ITALIANO U SI A IB T SEN 1 IC R 13 T A TER . N Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO - Presidente R.G.N. 19081/98 Dott. Enrico. PAPA Consigliere Cron. 18414 GRAZIADEI Consigliere Dott. Giulio Rep. Rel. Consigliere Ud. 03/11/99 Dott. Mario CICALA ConsigliereDott. US MARZIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 62033 sul ricorso proposto da: N. DD ORAZIO, DD CI NG, DD IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato DETTORI MASALA GIOVANNA, che li difende unitamente all'avvocato LAI ANTONIO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO FINANZE UFF PROV IVA SASSARI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'avvocato 1999 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in 14 -1- atti;
controricorrente delle Commitione Tributanix refionale di avversO la sentenza n. 68/97 CAGLIARI, depositata il 14/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/99 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Dettori, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato De Bellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 19081SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con pronuncia 9 novembre 1983 n. 51 la Commissione tributaria di 1° grado di Sassari rigettava il ricorso proposto dall'avv.to NI Bioda curatore della sdf FR ZE, il quale, essendogli stato notificato il 22 agosto 1980 avviso di accertamento IVA, aveva impugnato tale avviso in quanto esso non riguardava i soci a tale data della società (GI, ZI e NI ON CA), ma coloro che erano soci alla data dei fatti posti a base dell'accertamento, cioè nel 1975 (GI, US, AN CA, RI AV e PA AS). Nella sua decisione 26 ottobre- 9 novembre 1983, n. 51, la Commissione tributaria di 1° grado di Sassari osservava che GI, ZI e NI ON CA erano eredi di RI AV e PA AS e perciò tenuti a rispondere delle infrazioni commesse dalle loro danti causa. La sentenza passava in giudicato. Con ricorso per revocazione 11 aprile 1990 GI e ZI RZ, nonché CI GE RZ, assuntrice del concordato fallimentare, presentavano ricorso per revocazione, ex art. 395, n. 4 c.p,c, contro la predetta decisione sostenendo che essa era viziata da errore di fatto perché RI AV e PA AS erano morte dopo la data di deposito della pronuncia di cui si chiedeva la revocazione. Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado dichiaravano inammissibile il ricorso per avvenuta decorrenza del termine di sessanta giorni entro cui esso doveva essere proposto. GI e ZI RZ, CI GE RZ ricorrono per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza di secondo grado (68/05/1997 del 14 ottobre 1997 della Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna). La Amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Si deve in primo luogo sottolineare che i fatti da cui scaturisce l'errore della decisione sottoposta a revocazione (essere viventi le signore RI AV e PA AS al momento del deposito della pronuncia) sono sempre stati noti alle parti quindi il termine per valutare la tempestività del ricorso in revocazione, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., deve essere commisurato esclusivamente alla data in cui esse ebbero conoscenza della pronuncia di cui hanno chiesto la revocazione. Ciò premesso è del tutto irrilevante se sia stato o meno loro notificato l'avviso di accertamento da cui muove la controversia, ed è perciò inconferente il primo motivo di ricorso, con cui le parti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 113 della Costituzione, per essere stato l'avviso di accertamento notificato solo al curatore e non ai contribuenti falliti. Simili considerazioni, infatti, riguardano il merito della decisione, ed invece la Commissione Tributaria della Sardegna ha fondato la sua decisione sulla constatazione della tardività del ricorso per revocazione. SiR Solo il secondo motivo di ricorso con cui si contesta, ✓ pur richiamando il n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la motivazione del giudice di merito circa il momento in cui le parti hanno avuto conoscenza della pronuncia impugnata, investe dunque la ratio decidendi della pronuncia stessa. Il motivo appare però infondato. Il Collegio ritiene infatti che la sentenza 68/05/1997 del 14 ottobre 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna sia congruamente motivata. Il giudice di merito ha ritenuto che le parti abbiano avuto conoscenza della pronuncia 26 ottobre 1983 subito dopo il deposito, attraverso la curatela fallimentare, o al più tardi nel 1988 con la domanda di ammissione al concordato fallimentare. Ed ha sorretto questa sua m convinzioni su considerazioni logiche e coerenti, non suscettibili di sindacato in questa sede di legittimità. Invero la sentenza di merito osserva che gli odierni ricorrenti presentarono nel maggio del 1988 istanza di concordato fallimentare al Giudice delegato, e da ciò deduce che essi in tale data avessero piena conoscenza dell'esito della controversia relativa all'avviso di accertamento che ha dato origine alla presente controversia, dal momento che tale esito esercitava un considerevole peso sulla consistenza del patrimonio. A questa ricostruzione in fatto i ricorrenti contrappongono una loro diversa valutazione, ma non evidenziano vizi logici nel ragionamento della Commissione Tributaria Regionale. Perciò il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese che liquida in lire 100.000 (oltre a 3.000.000 per onorari ed alle spese prenotate a debito). Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria il 3 novembre 1999. Il Presidente Il Relatore ORTE Ma Ciclта C с ви S IL CANCELLIERE C1 Arnaldo NO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 13 GIU. 2001 CANCELLIERE REGISTRAZIONE AM NO чаши DEL D.P.R. 26/4/1986 - N. 5 DA ESENTE ALL. B TRIBUTARIA SENS TAB N. 131 A ATERIA *