Sentenza 25 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2002, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
12.10.2001 Ogg.:imposta sul reddito di fabbricato 6 8 9 1 E 0 . N 2 N IO / - 6 Z 2 A B IA . R.G. 1210R / R . L R .P 0 0909 02 L A A D T A D . U L REPUBBLICA ITALIANA IB B E E A D R T T I T N S 1 E N 3 S E IA 1 S E R . I E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A N T A * Gon. 2418 * SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giovanni Olla Consigliere Dott. Stefano Monaci Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Dott. Aldo Ceccherini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IL OR, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana 38, presso lo studio dell'avv. Rocco Massa, che la rappresenta e difende giusta procura a in calce at margine del ricorso;
AnQ -ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione n. 41, n. 97/41/0308, del 29.4/23.5.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.10.2001 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. 8 8 9 1 1 Svolgimento del processo Con atto notificato in data 17.11.1986 l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Latina rigettava la domanda di esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati (ora ILOR) presentata da OR IL relativamente ad un mmobile sito in Cisterna di Latina, via Giovanni XXIII. La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Latina per mancanza di motivazione del provvedimento di diniego e insussistenza dei suoi presupposti giuridici. Detta Commissione rigettava il ricorso con decisione n. 222/3/1993. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello della contribuente. Propone ricorso per cassazione la IL enunciando tre motivi. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 d. lgs. n. 546/1992. Deduce al riguardo che la sentenza impugnata non conteneva l'esposizione dello svolgimento del processo e delle richieste della parti, con conseguente omissione dell'esame dei fatti di causa e di quanto esposto nell'atto di appello. Con il secondo motivo la IL lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia su tutta la domanda. In particolare assume che il giudice di appello non aveva esaminato l'eccezione relativa alla mancanza di motivazione del provvedimento di diniego emesso dall'Ufficio, limitandosi ad evidenziare la mancata acquisizione di un certificato di abitabilità che per la contribuente era impossibile produrre e che poteva essere sostituito da altri mezzi di prova (bollette dell'energia elettrica, del gas etc.). Con l'ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge sul rilievo che condizione essenziale per la concessione dell'agevolazione fiscale richiesta é l'ultimazione della costruzione e non la sua abitabilità, che peraltro poteva essere 2 provata con una semplice dichiarazione di parte e senza la produzione del relativo certificato, nel caso di specie impossibile ad ottenere in quanto il comune di Cisterna era privo di depuratore. Il 1° motivo del ricorso é infondato e va quindi rigettato. La mancata trascrizione delle richieste delle parti non é sufficiente a produrre la nullità della sentenza quando dalla motivazione risulti che il giudice ha esaminato il loro contenuto, ancorché non trascritto. Non dissimilmente, l'assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza solo se tale omissione impedisca totalmente, non risultando in alcun modo richiamati i tratti essenziali della lite neppure nella parte motiva, di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione. Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava univocabilmente che la richiesta della contribuente era volta al riconoscimento dei presupposti di legge per l'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati " negatale prima dall'Ufficio delle imposte dirette e poi, su ricorso della IL, dalla Commissione tributaria di 1° grado ( il riferimento all'accoglimento del ricorso da parte di quest'ultima Commissione é un evidente errore materiale). E' invece fondato il 2° motivo del ricorso. Con l'atto di appello era stato dedotto, tra l'altro, che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunziarsi in ordine alla censura di carenza di motivazione dell'atto dell'Ufficio con cui era stata negata l'esenzione in questione. Quest'ultima doglianza della Cardilllo non é stata affatto esaminata dal giudice di appello, con evidente violazione dell'art. 112 c.p.c.. Tale motivo del ricorso va quindi accolto, con assorbimento del 3° motivo. Consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio.
P.Q.M.
3 Rigetta il 1° motivo, accoglie il 2°, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di cassazione, alla Commissione tributaria regionale del Lazio. Roma, 12.10.2001 Il Consigliere estensore Il PresidentePresid Ey Ave fror IL CANCELLIERE C1 NO AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.5 GEN. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 NN AT E 6 N A 8 O I 9 5 I 1 . R Z / N 4 A A / - R T 6 T 2 B U S . . I B R L . I G L P E . R A D R T . L B A E A D D T A I I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E J N S A A E M