Sentenza 19 luglio 2011
Massime • 1
L'invio, tramite posta elettronica, ad un gruppo di discussione o "newsgroup", di "files" contenenti immagini pedopornografiche, resi disponibili ai partecipanti alla discussione solo dopo la loro visione da parte del "moderatore" del gruppo, integra il delitto di divulgazione di materiale pedopornografico punito dall'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., e non quello, meno grave, di offerta o cessione, anche gratuita, del predetto materiale, previsto dal comma quarto del medesimo articolo. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui i "files", dopo l'invio, confluivano, prima della loro visione da parte del moderatore, in appositi server "NTTP" - Network News Transport Protocol, protocollo usato dal servizio internet Usenet per permettere la lettura dei newsgroup -, ha precisato che tale condotta non rientra nell'ambito della connessione privata, stante la messa a disposizione dei "files" di un numero indeterminato di utenti, essendo irrilevante la presenza del "moderatore", punibile a titolo di concorso con l'autore dell'invio).
Commentario • 1
- 1. Pedopornografia: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2011, n. 30564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30564 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2011 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento