Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
La competenza per materia ad emettere l'ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative irrogate per violazione degli artt. 398 e 399 del codice postale non spetta ne' alle Direzioni provinciali delle Poste, - private, "ex lege" 71/94 (con cui l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è stata trasformata in Ente pubblico economico), del ruolo di uffici periferici del Ministero, e conglobate nel nuovo Ente Poste, privo, a sua volta, della necessaria competenza ad emanare sanzioni amministrative -, ne' agli uffici periferici circoscrizionali del Ministero delle Poste istituiti con il d.P.R. 166/95 (dotati di competenze in chiave esclusivamente tecnico - amministrativa), bensì al Prefetto competente per territorio, ex art. 17 della legge 689/81.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1999, n. 5631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5631 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. MA Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL' INTERNO, PREFETTURA DI ANCONA, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
AR DA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato ARTURO ALFIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNINO TRINGALI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
ENTE POSTE ITALIANE FILIALE DI ANCONA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 6/97 della Pretura di ANCONA, sezione distaccata di OSIMO, depositata il 13/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1. Il 21 luglio 1992 la Guardia di finanza e la Questura di Ancona eseguirono una perquisizione presso l'abitazione del sig.MA UL, ove furono sequestrati 20 apparecchi telefonici cordless non omologati, importati dal UL. Questi, rinviato a giudizio, fu poi assolto, e i telefonini furono dissequestri e restituiti allo stesso.
Con successivo provvedimento del 29 giugno 1995 la Guardia di finanza sottopose a sequestro amministrativo cautelare i medesimi telefonini.
Con ordinanze notificate il 23 settembre e il 24 ottobre 1995, l'Ente Poste Italiane ingiunse al UL il pagamento di lire 38.300, e ordinò la confisca dei venti telefonini sequestrati, per violazione dell'art.398 del codice postale.
Contestualmente, in relazione al medesimo sequestro amministrativo già eseguito il 29 giugno 1995 della Guardia di finanza, anche il Prefetto di Ancona, con ordinanza notificata il 15 novembre 1995, inflisse al UL la sanzione amministrativa di lire 152.000, disponendo anche la confisca dei telefoni cordless sequestrati per la stessa violazione.
2. Con ricorso del 23 novembre 1995 il UL propose opposizione davanti al Pretore di Ancona, Sezione distaccata di Osimo, avverso tutte le predette ordinanze di pagamento e di confisca, deducendo, fra l'altro, l'incompetenza dell'Ente poste, e, sotto vari profili, anche l'illegittimità della confisca, nonché la prescrizione dell'illecito attribuitogli;
nel merito contestò la sussistenza dell'infrazione.
Nel giudizio si costituirono l'Ente Poste e la Prefettura, affermando la legittimità del rispettivo operato.
3. Con ulteriore ricorso del 31 gennaio 1996 il UL propose altra opposizione contro una seconda ordinanza di confisca emessa dal Prefetto di Ancona, notificatagli il 4 dicembre 1995, con la quale era stata disposta una rettifica in relazione al numero dei cordless oggetto di confisca. Anche in questo giudizio si costituì la Prefettura, contrastando i motivi della opposizione.
4. Riuniti i procedimenti, con sentenza depositata il 13 gennaio 1997 il Pretore dichiarò la illegittimità, per incompetenza, delle ordinanze notificate al UL in data 23 settembre 1995 e 24 ottobre 1995 dall'Ente poste italiane Filiale di Ancona, nonché di quelle notificategli il 15 novembre 1995 e il 4 dicembre 1995 dalla Prefettura di Ancona. E condannò gli opposti al pagamento delle spese processuali.
In via preliminare il Pretore osservò che l'Ente Poste italiane ed il Prefetto avevano emesso provvedimenti sanzionatori e di confisca in relazione al medesimo fatto, cioè alla detenzione per la vendita di 20 telefoni cordless non omologati, in violazione dell'art.398 del codice postale.
Rilevò, quindi, che la competenza per materia era attribuita dalla legge - come risultava dall'art.3 l.22 maggio 1980 n.209, in relazione alla disposizione di cui all'art.398 del codice postale, ed era confermato dall'art.1 del d.p.r.29 luglio 1982 n.571, nonché dall'art.11 della l.29 gennaio 1994 n.71 che aveva attribuito allo stesso Ministero delle poste e delle telecomunicazioni i poteri di vigilanza e di controllo previsti dagli artt.398 e 399 del codice postale - in via esclusiva al Dicastero delle poste e telecomunicazioni ed al Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato. Con la conseguente illegittimità per incompetenza per materia delle ordinanze emesse dal Prefetto.
Rilevò, inoltre, che anche l'Ente poste era incompetente per materia, in quanto ogni provvedimento pronunciato in sede di vigilanza e di controllo, in base al d.p.r. 571/82, era riservato alla Direzione provinciale, organo periferico dell'Amministrazione delle poste.
5. Avverso questa decisione il Ministero dell'interno - Prefettura di Ancona, con atto notificato anche all'Ente Poste Italiane, filiale di Ancona, ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. Ha proposto controricorso il sig.Dario UL, sia in proprio che quale titolare della ditta Prisma. Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione degli artt.398 e 399 t.u. approvato con d.p.r. 29 marzo 1973 n.156 e succ.mod.; dell'art.3 l.22 maggio 1990 n.209;
degli artt.17 e 18 l.24 novembre 1981 n.689; dell'art.1 d.p.r. 29 luglio 1982 n.571; dell'art.11 l.29 gennaio 1994 n.71;
del d.l. 1 dicembre 1993 n.487 convertito in l.29 gennaio 1994 n.71;
nonché vizi di motivazione. E deduce che, per effetto della legge 71/94, regolante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico, le Direzioni provinciali delle Poste, cui il d.p.r. 571/82 aveva attribuito la competenza in materia, quali uffici periferici del Ministero, sarebbero divenute filiali del nuovo ente, e il Ministero non avrebbe più uffici periferici, ma, in attuazione del d.p.r. 186/95, uffici circoscrizionali con competenze tecniche.
Sussisterebbe, quindi, in applicazione dell'art.17 della l.689/81, la competenza del prefetto.
2. L'unica questione che il motivo propone all'esame del Collegio riguarda la verifica della legittimità delle ordinanze-ingiunzioni emesse nei confronti del sig.Dario UL dal Prefetto di Ancona, essendo le censure dell'Amministrazione limitate alle sole statuizioni del Pretore relative alle ordinanze notificate allo stesso UL in data 15 novembre e 4 dicembre 1995.
3. La sentenza impugnata ha stabilito che la competenza per materia ad emettere l'ordinanza-ingiunzione relativa a sanzioni amministrative connesse alla violazione dell'art.398 e 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, come modificato dalla legge 22 maggio 1980, n.209, è riservata alla competenza della Direzione provinciale, quale organo periferico dell'Amministrazione e del Dicastero delle poste e delle telecomunicazioni, in base al dettato del d.p.r. 571 del 1982, non risultando tale competenza derogata dalla legge n.29 del 1994, che a tale amministrazione riserva i poteri di controllo e di vigilanza in materia.
4. Questa tesi non può essere condivisa.
4.1. L'art.17 della legge 689/81 prevede che il funzionario o l'agente presentino il "rapporto", salvo connessione obbiettiva con un reato, "all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto":
criterio che, salvo norma speciale diversa (come l'art.35 della stessa legge 899/81), deve essere seguito anche nella ipotesi di sanzioni amministrative relative ad illeciti configurati dopo l'entrata in vigore della legge 689/81 (cfr.Cass.25 novembre 1992, n. 12545). Con il d.p.r. 29 luglio 1982 n.571, emanato in attuazione dello stesso art.17, penultimo comma, sono stati precisati gli uffici periferici dei ministeri, destinatari del rapporto. E, con specifico riferimento al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono state effettivamente indicati, come ha rilevato il Pretore, quali uffici periferici (fra l'altro), le "direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le violazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156 e delle altre norme vigenti in materia".
Tuttavia, con il decreto-legge 1° gennaio 1993, n.487, convertito nella legge 29 gennaio1994, n.71, recante "trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero", è venuto meno il ruolo delle direzioni provinciali come uffici periferici del Ministero, che sono state conglobate nel nuovo ente, al quale, per altro, non è stato, correlativamente attribuito il potere di irrogare sanzioni.
Il d.p.r. 24 marzo 1995, n.166, contenente il regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ha, poi, istituito uffici periferici circoscrizionali (art.9), ed ha determinato le competenze di tali uffici (art.10), attribuendo ad essi funzioni tecniche ed anche amministrative (provvedimentali e di controllo), come il rilascio di autorizzazioni, di licenze, di nulla-osta e di certificati, ed attività di supporto per gli organi giudiziari.
4.2. Se, in questo contesto normativo, si considera che l'art.17 della legge 689/1981, nel fissare la competenza degli uffici periferici, fa esclusivo riferimento all'amministrazione dello Stato, salve le sole competenze della Regione, del Comune e della Provincia, si deve concludere che, essendo la materia di cui si discute estranea alla competenza ordinaria degli uffici circoscrizionali istituiti con il d.p.r.166/95, competente ad emettere le ordinanze-ingiunzioni notificate al UL il 15 novembre e il 4 dicembre 1995 era il Prefetto di Ancona.
4.3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il motivo risulta, dunque, fondato.
5. Il ricorso deve essere, dunque, accolto La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, cassata in parte qua, e la causa rinviata per la decisione sulla opposizione alla Pretura circondariale di Ancona, in persona di altro magistrato. Il giudice del rinvio, nel pronunciarsi anche sulle spese di questo giudizio, terrà conto che il UL non si è opposto all'accoglimento del ricorso proposto in questa sede.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa correlativamente, in parte qua, la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Pretura circondariale di Ancona.
Così deciso il 17 marzo 1999 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1999.