Sentenza 12 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, qualora venga disposta, con la sentenza di condanna in primo grado, la confisca dei beni sequestrati all'imputato, questi potrà far valere il proprio diritto alla restituzione dei beni solo attraverso lo strumento dell'impugnazione della sentenza ex art. 579, comma terzo, cod. proc. pen., con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione cautelare eventualmente proposta.
Commentario • 1
- 1. Appello ex art. 322-bis c.p.p. per il terzo proprietario del beneStefano Verzeletti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Sono state depositate il giorno 19 ottobre scorso le motivazioni su cui si fonda la decisione assunta dalle Sezioni Unite all'esito dell'udienza del giorno 20 luglio 2017. Attesa la rilevanza della questione, viste anche le immediate ricadute processuali, il servizio novità della Corte suprema di cassazione aveva ritenuto di darne tempestivamente notizia[1]. Il profilo controverso, oggetto di un vivace contrasto interpretativo alimentato da plurime pronunce, afferiva al seguente tema: «se il terzo, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, proprietario del bene del quale sia stata disposta, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2016, n. 12769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12769 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2016 |
Testo completo
1 2 7 6 9/ 1 6 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente - SENTENZA Dott. 600/2016- N. - Rel. Consigliere - ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. REGISTRO GENERALE Dott. ROSA ANNA SARACENO - Consigliere - N. 34678/2015 - Consigliere - Dott. MONICA BONI Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER BE N. IL 29/09/1973 avverso l'ordinanza n. 718/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 15/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PIETRO GAETA che chudade che It ~cone we dochwords. і поший посоль Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15.07.2015 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da RD RT avverso l'ordinanza emessa il 30.04.2015 con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva rigettato l'istanza dell'imputato di dissequestro dei beni di cui era stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992 in sede di condanna per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori (aggravati ex art. 7 legge n. 203 del 1991), sul presupposto dell'intestazione meramente fiduciaria alla moglie dei beni stessi e della loro titolarità effettiva in capo all'imputato. Il Tribunale riteneva il RD carente di legittimazione attiva all'impugnazione, in quanto la stessa era basata sull'assunto che la moglie fosse la proprietaria effettiva, e non l'intestataria fittizia (per conto del marito) dei beni sequestrati.
2. Ricorre per cassazione RD RT, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione al diritto di chiedere la restituzione dei beni riconosciuto dall'art. 355 del codice di rito direttamente alla persona alla quale erano stati sequestrati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le assorbenti ragioni che seguono. -che i2. Dal testo del provvedimento impugnato risulta -pacificamente beni sequestrati, di cui il ricorrente aveva chiesto al G.i.p. la restituzione, sono stati confiscati con la sentenza di condanna per reati il cui titolo ne legittima il provvedimento ablativo ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, sul presupposto della loro appartenenza all'imputato. La sopravvenienza del provvedimento di confisca comporta che ogni questione relativa al diritto alla restituzione dei beni, da parte dell'imputato, debba essere fatta valere da quest'ultimo esclusivamente con lo strumento dell'impugnazione della sentenza, che il RD è legittimato a proporre ai sensi dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen. anche limitatamente alla sola disposizione concernente la confisca. Poiché, infatti, nel caso di specie il soggetto che intende far valere il diritto alla restituzione dei beni coincide con l'imputato, la pronuncia - nei suoi confronti ندگی 1 del provvedimento ablativo che lo priva, a titolo definitivo, della proprietà dei beni colpiti dal sequestro, la cui funzione era quella di assicurare la successiva confisca dei beni stessi al momento della pronuncia della sentenza di condanna, implica che in capo al RD non residui alcun potere di contestare in sede cautelare la sussistenza del presupposto che ha legittimato il sequestro, costituito proprio dalla confiscabilità dei beni, censurabile ormai soltanto mediante l'impugnazione della sentenza di merito che, disponendo la confisca, ha realizzato la funzione cautelare del sequestro. Anche in tema di misure cautelari reali vale, in altri termini, il principio che, una volta intervenuta, nel corso del procedimento principale, la sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non può discostarsi nella valutazione del fumus, ovverosia degli elementi prognostici che legittimano la misura nei confronti dell'imputato, da quanto oramai accertato nei suoi confronti in sede di cognizione (tra molte: Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015 Rv. 265544; Sez. 4, n. 8016 del 17/01/2014, Rv. 259322; Sez. 5, n. 1709 del 09/04/1997 Rv. 208138). La perfetta coincidenza, per l'imputato, dell'oggetto dell'impugnazione cautelare con quello dell'impugnazione di merito del provvedimento di confisca, costituito in entrambi i casi dalla contestazione della sussistenza nei suoi riguardi dei presupposti ai quali l'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 subordina l'ablazione dei beni, in via di cautela preventiva in un caso e in via definitiva nell'altro, determina, dunque, l'assorbimento del primo rimedio nel secondo, con conseguente inammissibilità di un ricorso autonomo avverso il provvedimento cautelare. Il principio del carattere speculare del vincolo adottato ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. rispetto alla misura ablativa di cui all'art. 12-sexies citato, che al comma 4 richiama espressamente la misura cautelare destinata ad assicurare l'esecuzione del provvedimento di confisca, e del conseguente superamento del sequestro da parte della decisione di merito, per quanto non definitiva, in ordine alla confisca, censurabile esclusivamente mediante l'impugnazione della sentenza, è già stato, d'altra parte, già affermato, tra più, da Sez. 6 n. 43149 dell'1/10/2008, Rv. 243032. 3. La conclusione così raggiunta non può ritenersi contraddetta dalla massima apparentemente contraria di cui alla sentenza Sez. 3, n. 42362 del 18/09/2013, Rv. 256976, secondo cui permane l'interesse del proprietario dei beni caduti in sequestro a contestare attraverso l'appello proposto al tribunale del riesame il permanere delle condizioni giustificative del vincolo, anche quando sia intervenuta sentenza non irrevocabile di condanna che abbia disposto la confisca dei beni stessi, in quanto, come si evince dalla lettura della, della 2 motivazione, la relativa affermazione di principio riguardava il caso - diverso - in cui la sentenza che aveva disposto la confisca era stata emessa nei confronti di altri soggetti, diversi dal proprietario (apparente) dei beni che ne aveva rivendicato la restituzione, che era rimasto estraneo al processo penale ed era perciò privo di legittimazione a impugnare la sentenza, disponendo dell'appello cautelare come unico rimedio attivabile per contestare il vincolo gravante sui beni fino al passaggio in giudicato della confisca, posto che solo in quel momento egli sarebbe stato legittimato a contestare il merito del provvedimento ablativo mediante la proposizione di apposito incidente di esecuzione nelle forme dell'art. 676 del codice di rito.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000), al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che in ragione delle questioni dedotte si stima equo quantificare in 1.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in data 12/02/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore M.Stefania Di Tomassi Enrico Giuseppe Sandrini Свё Emon DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 MAR 2016 IL CANCELLIERE Stefania PAIELLA 3