Sentenza 16 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DE0 0410/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto nicatto SEZIONE TERZA CIVILE egrazio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23823/99 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere 887 Cron. Dott. Donato CALABRESE Consigliere Rep. 132 Ud. 24/09/01 ConsigliereDott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copig studio SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 155 SCRIVO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA #1-6 GEN1 2002 IL CANCELLIERE CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, difeso dall'avvocato RAFFAELE INZILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
€1,55 1.3000
contro
CANCELLERIA VITTORIO GIUSEPPE, VELLONE SALVATORE, VELLONE elettivamente domiciliati in ROMA VIA M PRESTINARI 13, DH676456 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LOMBARDI DOMENICO MARCHESE, giusta COMITE, difesi dall'avvocato 2001 delega in atti;
1641 - controricorrenti 1 avversO la sentenza n. 324/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 02/03/99 e depositata il 24/05/99 (R.G. 687/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito 1'Avvocato Benito PANARITI (per delega Avv. R. INZILLO); udito l'Avvocato Francesco LOMBARDI COMITE (per delega Avv. D. MARCHESE); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'1.7.1977 SC CH, affit- tuario di un fondo rustico di proprietà di NC EL e di NC LE, premesso che in vio- lazione del suo diritto di prelazione i proprietari concedenti avevano venduto il fondo a VE Salvatore e a VE Vittorio, convenne in riscatto i VE dinanzi al Tribunale di Vibo Valenzia. I convenuti con- testarono il fondamento della domanda e ne chiesero il rigetto. Con sentenza del 9.4.1997 il Tribunale accolse la domanda. Su appello dei VE la Corte di Catanza- ro, con sentenza del 24.5.1999, in riforma della sen- 2 tenza del Tribunale, ha rigettato la domanda, Osservan- do che l'affittuario SC non aveva provato d'essere stato in possesso, al momento della dichiarazione di riscatto, di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione. Ricorre lo Scri- vo. Resistono i VE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente SC non enuncia formalmente i mo- tivi del ricorso, anche se dal contesto dell'atto di impugnazione sembra potersi desumere che egli lamenti shi un vizio / motivazione in cui sarebbe incorso il giudice del gravame di merito. In particolare lo SC sostie- ne che immotivatamente la Corte di merito avrebbe rite- nuto non provati i requisiti per l'esercizio della pre- lazione, giacchè essi avrebbero, invece, dovuto rite- nersi sussistenti per il solo fatto che i concedenti NC, comunicandogli, ai sensi dell'art. 8 co. III della legge 26.5.1965, n. 590, la propria intenzione di alienare il fondo, lo avevano invitato a manifestare la sua eventuale volontà di acquistarlo, così implicita- mente riconoscendo che egli aveva diritto di acquistare il fondo a preferenza di qualsiasi altro soggetto. La censura non ha fondamento. Sul punto la Corte territo- riale si è uniformata al consolidato orientamento giu- risprudenziale, secondo cui l'invio, da parte 3 dell'alienante, della comunicazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 non costituisce riconoscimento im- plicito dei requisiti necessari della prelazione, trat- tandosi di una formalità dovuta, proveniente, inoltre, da un soggetto diverso dall'acquirente, nei cui con- fronti si esercita il riscatto (Cass.
4.5.1989 n. 2064; Cass.
1.4.1995 n. 3836). Il ricorrente sostiene che i requisiti per l'esercizio della prelazione (ed in particolare la ca- pacità lavorativa del retraente) avrebbero dovuto rite- nersi sussistenti anche perchè egli era affittuario del fondo che intendeva riscattare e perché gli acquirenti del fondo, convenuti in retratto, gli avevano chiesto in giudizio la rifusione del maggior prezzo effettivo di acquisto, da loro assertivamente esborsato, così am- mettendo per implicito il suo diritto all'esercizio della prelazione e, quindi, del riscatto. Queste consi- derazioni appaiono inconferenti, perché non valgono a rendere evidentements la consistenza del vizio motiva- zionale (di omissione o di insufficienza o di contrad- dittorietà che il ricorrente parrebbe voler denunzia- re, ma si risolvono in valutazioni delle acquisizioni processuali, che non possono essere assunte in esame nel giudizio di legittimità per il solo fatto d'essere diverse da quelle poste dalla Corte di merito a fonda- 4 mento della decisione impugnata. Il ricorso va, dunque rigettato. Stimasi di compen- sare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 24.9.2001., IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERS OF Depositata in Cancelleria Doggi, li 16,1.08 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 109T129,11 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 21 11.1.2012 45.5T 20,66 versate € 17377 serie 4 ai n. 1950 TOT. 149,771 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 806 2400 173,77 w