Sentenza 25 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di prescrizione, quando la concessione delle attenuanti generiche, la cui applicazione renderebbe possibile la pronunzia di estinzione del reato ai sensi dell'art. 157 cod.pen., sia stata contestata con specifico motivo di impugnazione da parte del Pubblico ministero, l'art. 129 cod.proc.pen. (che impone obbligo di immediata declaratoria di alcune cause di non punibilità) non è applicabile con riferimento a nessuna delle imputazioni cui il gravame si riferisce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2002, n. 8684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8684 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente
Dott. Carlo CASINI Consigliere
Dott. Nunzio CICCHETTI Consigliere
Dott. Gennaro MARESCA Consigliere
Dott. Aniello NAPPI Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. e parti civili (EL SS, CE SS, EL SS, RT SS, BR ME, CO SS, ST SS) in proc. pen. a carico di:
TT EL, n. a Rodengo Saiano il 15 settembre 1957;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia depositata il 14 maggio 2001. Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. Geraci che ha chiesto il rigetto del ricorso per omicidio colposo e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi delle parti civili in ordine al delitto di falso;
Udito, per la parte civile l'avv. Giuseppe FRIGO del Foro di Brescia;
avv. Pellizzari FA del Foro di Brescia. Udito il difensore Avv. Filiani Gianpaolo del Foro di Roma. Motivi della decisione
1. Con sentenza resa il 9 dicembre 1999 dal Tribunale di Brescia, il vigile urbano EL OT fu dichiarato colpevole di omicidio colposo e di falso ideologico in atto pubblico, perché, intervenuto con il collega FA NC a sedare una lite scoppiata il 7 giugno 1993 all'interno del locale Ospedale civile, aveva afferrato violentemente per il collo il litigante FE SS, datosi alla fuga, e ne aveva così cagionato la morte per pressione dei glomi carotidei, dissimulando poi nella relazione di servizio tale eccesso colposo nell'adempimento del suo dovere, allorché aveva affermato che la vittima era stata colta da malore mentre fuggiva e aveva taciuto di averla afferrata per il collo.
Appellata dall'imputato, per negare la dichiarazione di responsabilità, e dal pubblico ministero, per contestare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la decisione di primo grado fu riformata totalmente con sentenza resa il 3 maggio 2001 dalla Corte d'appello di Brescia, che assolse EL OT per insussistenza del fatto da entrambi i reati contestatigli. Ritennero i giudici d'appello che le ecchimosi "a stampo" rinvenute sul collo della vittima erano state evidentemente prodotte dalla catena ornamentale a maglie indossata da FE SS, sicché esse erano riferibili alla precedente lite, come avvenuto del resto anche per altro partecipante alla rissa, e pur ammettendo che EL OT avesse afferrato per il collo il fuggitivo, secondo la deposizione dell'attendibile teste LE, doveva escludersi che per intensità e durata quella presa "a cravatta" potesse avere determinato l'anossia cui seguì la morte. Era plausibile, perciò, la versione fornita dall'imputato nella sua relazione di servizio, circa il malore da cui era stato colto FE SS durante la fuga, mentre erano state ragionevolmente ritenute irrilevanti nel contesto del fatto le modalità del suo placcaggio da parte di EL OT.
2. Ricorrono per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia e le parti civili. Il pubblico ministero deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d'appello, è irrilevante la riferibilità alla catena a maglie delle ecchimosi rinvenute sul collo della vittima, perché è plausibile che la stretta a cravatta operata dall'imputato non lasciò segno alcuno, sia per l'estensione della superficie di contatto sia per la morbidezza dei tessuti aggrediti. E in realtà la costruzione accusatoria non si fonda affatto sulle ecchimosi, bensì sulla deposizione del teste LE, che riferì di una prolungata costrizione al collo della vittima da parte dell'imputato, e sulle conclusioni dei medici legali circa le cause della morte ("un'asfissia prolungata delle vie respiratorie intermedie"). Nè appaiono plausibili, secondo il ricorrente, le conclusioni circa durata e intensità della costrizione al collo che i giudici del merito desumono dalla brevità del tragitto percorso dalla vittima in quelle condizioni e dall'assenza di sue reazioni adeguate al presunto soffocamento, perché non considerano la velocità dei movimenti, l'efficacia della costrizione, lo stato di affaticamento di FE SS dopo la lite e la prolungata fuga, il riferito (dal teste LE) protrarsi della stretta anche dopo la caduta in terra di fuggitivo e inseguitore.
Le parti civili EL SS, CE SS, EL SS, RT SS, BR ME e CO SS denunciano mancanza di motivazione e travisamento del fatto. Rilevano come dalla deposizione del teste LE, considerata attendibile dalla stessa corte d'appello, risulti prolungata fino alla riscontrata cianosi la stretta di EL OT nei confronti di FE SS, la cui morte fu concordemente attribuita dai periti e dai consulenti a un'encefalopatia anossica determinata da un'importante costrizione degli organi del collo.
La parte civile ST SS propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi dì motivazione della sentenza impugnata in ordine all'imputazione di omicidio colposo. Denuncia la inconciliabilità con la deposizione del teste LE della ricostruzione dei fatti proposta dai giudici d'appello, l'illogica esclusione della riferibilità all'azione di EL OT delle ecchimosi rinvenute sul collo della vittima, la mancata indicazione di una causa della morte di FE SS alternativa a quella indicata dai periti. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 479 c.p. in ordine 'all'imputazione di falso ideologico in atto pubblico. Rileva che, contrariamente a quanto affermato dai giudici d'appello, EL OT non si limitò a omettere di riferire nella relazione di servizio circa l'azione di bloccaggio da lui operata nei confronti di FE SS, ma fornì una ricostruzione dei fatti del tutto difforme dalla realtà, affermando che la vittima era stata colta da malore mentre correva e che, caduta in terra, non era più riuscita a rialzarsi nonostante il suo aiuto.
L'imputato ha presentato memoria con la quale chiede la dichiarazione d'inammissibilità o il rigetto di tutti i ricorsi.
3. Va preliminarmente rilevato che il termine di prescrizione del delitto di omicidio colposo contestato a EL OT è di dieci anni, e quindi non è ancora decorso, perché il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche da parte dei giudici di primo grado è stato contestato con specifico motivo d'appello da parte del pubblico ministero (Cass., sez. V, 7 febbraio 1994, Ortu, m. 197283). Non è perciò applicabile l'art. 129 c.p.p. con riferimento a nessuna delle imputazioni cui le impugnazioni si riferiscono. Deve pure escludersi che siano inammissibili, come eccepito dall'imputato, i ricorsi di alcune parti civili che non presentarono le loro conclusioni nel giudizio d'appello. È indiscusso, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che anche la totale "assenza della parte civile nel giudizio di appello non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, secondo comma, c.p.p." (Cass., sez. un., 13 dicembre 1995, Clarke, m. 203430, Cass., sez. IV, 2 dicembre 1994, Prestigiacomo, m. 201502), in quanto "le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo" (Cass., sez. IV, 8 novembre 1995, Polo, m. 203535). Tanto premesso, può procedersi all'esame dei motivi dei ricorsi, che appaiono fondati.
Risultano innanzitutto fondate le censure di manifesta illogicità relative alla assoluzione di EL OT dall'imputazione di omicidio colposo, proposte da tutti i ricorrenti.
I giudici d'appello, invero, hanno ritenuto che le ecchimosi rinvenute sul collo della vittima, avendo la forma della catena ornamentale a maglie indossata da FE SS, non potessero derivare dalla costrizione operata da OT, a causa della maggiore estensione della superficie del braccio dell'imputato rispetto a quella del monile. Ma è rimasta priva di qualsiasi giustificazione o sostegno scientifico questa regola di esperienza per cui solo se strappata, e non se compressa, la catena ornamentale avrebbe potuto procurare le ecchimosi rilevate sul collo della vittima. Sicché la motivazione dei giudici del merito viola la prescrizione dell'art. 192 camma 1 c.p.p., che impone al giudice di valutare la prova dando conto nella motivazione, non solo dei risultati acquisiti, ma anche dei criteri adottati. Questa prescrizione va intesa, invero, nel senso che il giudice del merito deve fornire una giustificazione anche delle regole di esperienza poste a fondamento della propria decisione (giustificazione esterna), quando non si tratti di leggi scientifiche universalmente note e riconosciute.
Nel caso in esame, perciò, manca di idonea giustificazione proprio la premessa fondamentale delle argomentazioni esibite dai giudici d'appello a sostegno della propria decisione.
In realtà, alla pur ingiustificata esclusione di un rapporto di causalità tra l'azione dell'imputato e le ecchimosi rinvenute sul collo della vittima, non conseguiva necessariamente l'esclusione anche del rapporto di causalità tra quella stessa azione e la morte di FE SS, posto che i periti avevano attribuito la morte appunto a un'encefalopatia anossica determinata da un'importante costrizione degli organi del collo. Ma è proprio ed esclusivamente su quella ingiustificata premessa che i giudici d'appello hanno fondato il convincimento che fosse stata insufficiente per durata e intensità la costrizione imputabile a OT;
benché tale convincimento contrastasse con la versione dei fatti fornita dalla deposizione di LE, pure riconosciuta attendibile, così come riportata nella motivazione della sentenza di primo grado. I giudici d'appello, invero, non hanno chiarito neppure quale potrebbe essere stata, nella prospettiva della loro ricostruzione dei fatti, la causa della morte di FE SS.
Tutta la giustificazione della decisione impugnata si fonda, pertanto, esclusivamente sull'assunto, indimostrato e privo di qualsiasi conforto peritale, che le ecchimosi "a stampo" rinvenute sul collo della vittima non potessero essere state provocate dalla pressione del braccio dell'imputato. Sicché la sentenza della Corte d'appello di Brescia è viziata da una manifesta illogicità di motivazione con riferimento all'imputazione di omicidio colposo. E questa illogicità si estende anche alla giustificazione della assoluzione dell'imputato dall'addebito di falso ideologico, evidentemente condizionato dalla ricostruzione dei fatti che, secondo l'accusa, furono falsamente narrati da OT nella sua relazione di servizio.
Fondate, peraltro, sono anche le censure specificamente dirette dalle sole parti civili a contestare (la assoluzione dell'imputato dal delitto di falso. Nel valutare la veridicità della relazione di servizio redatta da OT, invero, i giudici del merito hanno artificiosamente distinto tra le affermazioni e le omissioni dell'imputato, ritenendo approssimativamente conformi ai fatti le prime e irrilevanti le seconde. Ma questa motivazione è palesemente illogica, perché i giudici del merito avrebbero dovuto ricostruire il significato unitario della relazione, verificando la complessiva corrispondenza ai fatti di una narrazione che tendeva ad attribuire alla precedente lite il malore della vittima, tacendo delle modalità con le quali l'imputato ne aveva arrestato la fuga. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione penale della Corte d'appello di Brescia.
Vero è infatti che, come rileva l'imputato nella sua memoria, il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione solo con riferimento all'imputazione di omicidio colposo, mentre le parti civili hanno proposto impugnazione anche per l'imputazione di falso. Ma deve essere condivisa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "il rinvio al giudice civile, di cui alla. seconda parte dell'art. 622 c.p.p., è limitato alle sole ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento dell'imputato venga caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile, mancando o venendo ""in toto"" respinti altri ricorsi rilevanti agli effetti penali", in quanto la ratio della norma è solo "quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali" (Cass., sez. VI, 21 aprile 1997, Cii, m. 209727, che ha "disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello in sede penale, essendo stato accolto, oltre al ricorso della parte civile su un determinato fatto, anche quello del pubblico ministero su altro fatto in cui si articolava la medesima imputazione").
In realtà l'art. 622 c.p.p., che presuppone la possibilità di una pronuncia d'appello del giudice penale sulla sola domanda civile, è interpretabile in tal senso, perché "l'art. 576 c.p.p. prevede un deroga rispetto a quanto stabilito dall'art. 538 dello stesso codice per il giudizio di primo grado ed in tal modo legittima la parte civile non solo a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunciata nel giudizio, ma anche a chiedere l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato ai soli effetti dell'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno" (Cass., sez. V, 6 febbraio 2001, Maggio, m. 218905). Si può ritenere, perciò, che vada disposto il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., solo quando al giudice penale non debba essere comunque rinviato neppure il giudizio di merito su un fatto connesso;
salvo il giudicato già formatosi con riferimento alle imputazioni per le quali non sia stata proposta impugnazione agli effetti penali.
Sicché nel caso in esame il rinvio al giudice penale va disposto per entrambi i reati contestati, benché l'impugnazione del pubblico ministero si riferisca solo al delitto di omicidio colposo, essendosi formato il giudicato agli effetti penali sulla assoluzione dell'imputato dal delitto di falso.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione penale della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 MARZO 2002