Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2004, n. 14560
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Sentenza 12 febbraio 2004

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In tema di tutela della minoranza di lingua tedesca nella regione Trentino - Alto Adige, non dà luogo a nullità, in difetto di espressa previsione in tal senso, il fatto che un soggetto appartenente alla suddetta minoranza, arrestato in flagranza di reato, abbia dapprima indicato, all'atto dell'arresto, come propria lingua madre quella tedesca e poi, in sede di convalida dell'arresto, prima del decorso del termine di 24 ore previsto dall'art. 17, comma quarto, del d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574, abbia mutato la scelta anzidetta, ove risulti che gli atti sono stati comunque compiuti nella lingua di volta in volta indicata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2004, n. 14560
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14560
    Data del deposito : 12 febbraio 2004

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