Sentenza 12 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di tutela della minoranza di lingua tedesca nella regione Trentino - Alto Adige, non dà luogo a nullità, in difetto di espressa previsione in tal senso, il fatto che un soggetto appartenente alla suddetta minoranza, arrestato in flagranza di reato, abbia dapprima indicato, all'atto dell'arresto, come propria lingua madre quella tedesca e poi, in sede di convalida dell'arresto, prima del decorso del termine di 24 ore previsto dall'art. 17, comma quarto, del d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574, abbia mutato la scelta anzidetta, ove risulti che gli atti sono stati comunque compiuti nella lingua di volta in volta indicata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2004, n. 14560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14560 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 12/02/2004
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 171
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 039930/2003
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA JO N. IL 01/09/1967;
avverso ORDINANZA del 17/09/2003 TRIB. LIBERTÀ di BOLZANO. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO G.: rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
IR OS è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza del gip del Tribunale di Bolzano per furto aggravato continuato. Il tribunale del riesame ha confermato. - Ricorre il difensore: è stato violato l'art. 17 d.P.R. n. 574/1988, poiché l'indagato, che al momento dello arresto ha dichiarato come lingua madre quella tedesca, ha mutato la scelta in sede di convalida di arresto, quando non erano ancora trascorse ventiquattro ore dalla prima dichiarazione. Donde la nullità assoluta incorsa.
- Si lamenta altresì vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della custodia carceraria con quella domiciliare. - Le censure sono manifestamente infondate.
La nullità invocata dal ricorrente è configurabile solo quando l'interessato non abbia ottenuto che l'atto processuale sia svolto nella lingua da lui indicata.
Nella specie, per contro, le sue opzioni sono state fedelmente rispettate in entrambe le occasioni (p.v. di arresto in flagranza ed interrogatorio al momento della convalida dell'arresto di p.g.). Solo quando la scelta compiuta dall'interessato, appartenente ad una minoranza linguistica del Trentino Alto Adige venga disattesa, si configura la nullità assoluta (corrispondente a quella di cui all'art. 185 c.p.v. c.p.p. abrog.). È pur vero che l'art. 17 c. 4 d.P.R. n. 574/88 prescrive che nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 14 (arresto in flagranza o fermo di polizia) e nei casi di interrogatorio reso in istruttoria, la dichiarazione con la quale l'interessato decide che il processo prosegua nell'altra lingua non può essere fatta prima di 24 ore dall'interrogatorio medesimo.
Peraltro, tale inosservanza non è sanzionata a pena di nullità, diversamente dalle ipotesi contemplate dall'art. 14, c. 4 e dall'art. 17, c. 6 d.P.R. cit., che riguardano gli atti svolti dopo l'arresto in flagranza o il fermo di polizia e rispettivamente quelli compiuti dopo l'opzione per la lingua diversa da quella inizialmente dichiarata, sempre che tali atti siano posti in essere contravvenendo all'opzione stessa.
- In conclusione, la nullità si configura solo in fattispecie contrassegnate dalla espressa opzione dello imputato per la lingua diversa da quella usata nel processo, nonché nell'ipotesi in cui non si proceda nella lingua del gruppo linguistico di presumibile appartenenza dell'arrestato o del fermato che si rifiutino di rispondere (Cass. Sez. 5^, 30.5.97, n. 8431, Quircio). - Il diniego di applicazione della misura custodiale meno afflittiva è sinteticamente, ma ineccepibilmente argomentato dal giudice "de libertate" grazie al richiamo ai precedenti specifici ed all'allarmante reiterazione criminosa, realizzata nell'arco di tempo di una sola notte. Donde il profilarsi del pericolo di cadute recidivanti, non altrimenti fronteggiabile che con la custodia in carcere.
- Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente va condannato alle spese del procedimento, nonché alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p., determinata in euro 500,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per la comunicazione ex art. 94 d. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2004