Sentenza 8 novembre 2000
Massime • 1
È configurabile l'arbitraria occupazione del demanio marittimo nell'attività di chi, senza autorizzazione all'occupazione dello spazio demaniale, noleggi ombrelloni e lettini da spiaggia curandone la collocazione sull'arenile, dietro rilascio di una tessera sociale al fruitore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2000, n. 12990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12990 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE DAVIDE Presidente del 08/11/2000
1. Dott. RIZZO ALDO Consigliere SENTENZA
2. " DE IO ID " N. 3742
3. " DI NU CE " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE FRANCESCO " N. 12153/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ET IO n. a Isola del Giglio in data 8 dicembre 1957
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto sezione distaccata di Orbetello del 9 dicembre 1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Izzo Gioacchino che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Francesco Saverio Fortuna (Roma);
Svolgimento del processo
LE IO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto sezione distaccata di Orbetello, emessa in data 9 dicembre 1999, con la quale veniva condannato per il reato di occupazione arbitraria di zona demaniale con 29 lettini e 34 ombrelloni, deducendo quali motivi la nullità del dibattimento in presenza di un legittimo impedimento dell'imputato, attestato da un certificato medico e non contraddetto da alcun accertamento proveniente da soggetto abilitato ed esperto, e la violazione dell'art. 1161 cod. nav., perché l'attività posta in essere dal ricorrente non costituiva gestione di uno stabilimento balneare, bensì esercizio di commercio e noleggio di ombrelloni e lettini, il quale non comportava alcuna utilizzazione esclusiva del demanio, era caratterizzata dalla temporaneità, costituiva esercizio del diritto collettivo di godimento di beni pubblici, veniva esercitato in luogo privato, mentre l'occupazione del demanio veniva effettuata temporaneamente da chi noleggiava dette attrezzature. Motivi della decisione
I motivi addotti, alcuni inammissibili, non sono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero in ordine alla censura processuale in presenza di un certificato medico il giudice non è obbligato a disporre accertamenti medico-legali o tecnici per valutare la prova dell'assoluta impossibilità dell'imputato a comparire, giacché può far ricorso a nozioni di comune esperienza.
Infatti gli artt. 486 e 487 c.p.p. non hanno eliminato la discrezionalità del giudice nell'apprezzamento della prova dell'impedimento, il quale, costituendo un accertamento in fatto, è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici-giuridici, sicché il giudice non può valutare in maniera illogica ed arbitraria la natura e la rilevanza dell'infermità in esso attestata ed il carattere impeditivo del male da cui si afferma affetto l'imputato (Cass. sez. IV 7 novembre 1996 n. 9530, Pochetti rv. 206968). Orbene, nella fattispecie, il Tribunale ha esattamente escluso la sussistenza di un'impossibilità assoluta a comparire in base ad un certificato redatto il 6 dicembre 1999 per una malattia che poteva avere un decorso più rapido per un'udienza da tenere tre giorni dopo.
Per quanto attiene alla censura di diritto sostanziale appare opportuno riassumere la vicenda quale risulta dalla sentenza del giudice di merito.
È pacifico che l'imputato esercitasse sulla spiaggia un'attività di noleggio di ombrelloni e lettini e che risultava costituito un circolo ricreativo gestito dal LE, il quale noleggiava detto materiale previo il rilascio di una tessera sociale e collocandolo sull'arenile. Detti ombrelloni e lettini venivano custoditi all'interno di un terreno di proprietà del ricorrente limitrofo alla spiaggia. Pertanto non è esatta l'affermazione secondo cui le predette attrezzature erano collocate sulla spiaggia dai bagnanti e si trovavano in terreno di proprietà del ricorrente, giacché le stesse venivano allocate in detto posto solo la sera dopo essere state utilizzate per tutta la giornata.
Peraltro, nonostante detta precisazione, l'attività posta in essere non può essere inquadrata nell'esercizio di uno stabilimento balneare che richiede una serie più complessa di attrezzature. Tuttavia la stessa non può essere equiparata come vorrebbe il ricorrente all'utilizzazione di una c.d. spiaggia libera da parte di un gruppo di bagnanti e, quindi, in sostanza all'esercizio di un diritto collettivo di un bene demaniale come tale non costituente reato, ne' occupazione arbitraria del lido di mare, tanto più che il numero considerevole di ombrelloni e lettini dimostra come la zona occupata non fosse minima ne' consentisse il concorrente esercizio del suddetto diritto collettivo alla generalità, limitandone, di fatto, in modo illegittimo la fruizione.
Non assume rilievo la giurisprudenza citata dal ricorrente, indipendentemente dalla differente ed opposta soluzione su fatto similare (Cass. sez. III 25 maggio 1992 n. 6314, Papolini rv. 190453 sostiene la configurabilità del reato e Cass. sez. III 13 novembre 1992 n. 10960, Baldini rv. 192198 la esclude), giacché l'occupazione del demanio marittimo può avvenire anche mediante il suo impossessamento e godimento tramite l'esercizio di un diritto personale o una mera situazione di fatto, non dovendosi necessariamente presupporre l'esercizio di un diritto reale di godimento.
La scriminante tra occupazione lecita ed illegittima deve rinvenirsi nell'esclusione, sia pure limitata, dell'uso pubblico con carattere di continuità o di stagionalità, per un tempo congruo, con modalità non relativa ad un'utilizzazione conforme al diritto collettivo pubblico e senza un carattere transeunte, sicché l'apposizione di una tenda per pochi giorni sull'arenile non costituisce una vera e propria occupazione arbitraria, fatta salva la configurabilità di differenti illeciti, mentre, ove la stessa si prolunghi nel tempo, poiché impedisce la fruizione collettiva, potrebbe configurare detta contravvenzione (ex. gr. stazionamento di un natante Cass. sez. III 3 aprile 1995 n. 3467, Mengo rv. 201979;
collocazione di un "corpo morto" sul fondo marino Cass. sez. III 11 febbraio 1995 n. 1426, P.M. in proc. Tortorella rv. 200353; Cass. sez. III 18 ottobre 1996 n. 1219, Di Giorgio ed altri rv. 206164 sulla chiusura dei c.d. accessi al mare in proprietà privata). Ed invero l'occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo consiste nell'acquisire e mantenere il possesso o, comunque, una situazione fattuale di detenzione con il bene in modo corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o di godimento sia esso reale o personale, contraddistinto dalla continuità o dalla stagionalità cioè senza un carattere transeunte, dall'esclusione del diritto collettivo di uso per uno spazio non limitato ed un tempo apprezzabile in modo da impedire la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significativa l'uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare in maniera completa ed in tutte le sue implicazioni il bene demaniale e di attribuire all'autorità amministrativa competente ovvero al legislatore la valutazione negli altri casi dell'ammissibilità di detta occupazione mediante un provvedimento specifico e particolare di concessione ovvero una generalizzata liberalizzazione (ex. gr. vicenda del transito di veicoli in zona portuale).
L'attività posta in essere dal ricorrente, quindi, non può essere assimilata a quella svolta dai bagnanti in una spiaggia libera mediante l'apposizione di ombrelloni, sdraio, tavolinetti, barbecue ed altro per un picnic in considerazione della numerosa attrezzatura rinvenuta, delle modalità di svolgimento della stessa mediante stabile occupazione di un tratto apprezzabile e, comunque, non insignificante di demanio marittimo con continuità e per un tempo eccedente il normale uso del bene, e della natura commerciale e non ludica.
Differente discorso, invece, sarebbe stato svolto, ove dalla impugnata sentenza fosse risultato che il ricorrente noleggiasse le sue attrezzature nel suo terreno e, poi, eventualmente, aiutasse alcuni clienti ad apporle sul lido di mare, giacché in tal caso non si sarebbe potuto ritenere esistente un'occupazione arbitraria del suolo demaniale, in quanto, in ogni caso, l'uso sarebbe stato conforme al diritto collettivo pubblico di godimento esistente in capo ad ogni cittadino uti singulus.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 8 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2000