Sentenza 2 marzo 2004
Massime • 1
In tema di rapina impropria, sussiste l'ipotesi del tentativo, e non il diverso reato di tentato furto seguito da minacce o percosse, allorchè l'agente tiene a fini d'impunità una condotta minacciosa o violenta immediatamente dopo l'azione diretta a impossessarsi della cosa altrui, che non sia però riuscito a sottrarre
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2004, n. 17264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17264 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 02/03/2004
Dott. DE CHIARA SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 438
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 37905/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR Re US, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 3 luglio 2001;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Podo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Elisabetta Cesqui, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO
Con sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 3 luglio 2001, riformativa di quella resa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Rimini il 28 maggio 1998 ed impugnata dal Pubblico Ministero, TR Re US è stato ritenuto colpevole del delitto di tentata rapina impropria (anziché di tentato furto e resistenza a pubblici ufficiali) per avere minacciato UA SC ed ingaggiato una colluttazione sia con il predetto, sia con il fratello UA AN, alfine di procurarsi l'impunità, dopo essersi introdotto nell'abitazione delle parti lese per commettere un furto ed essere stato da queste sorpreso, prima di riuscire ad impossessarsi di alcunché, il 27 giugno 1995.
L'imputato - condannato alla pena di un anno di reclusione e Lire 500.000 di multa, previo riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. e con la riduzione per la scelta del rito abbreviato ha proposto ricorso ed eccepito violazione della legge penale (art. 628 c.p.) nonché degli artt. 12 e 14 delle preleggi del codice civile, contestando che sia configurabile il tentativo di rapina impropria, qualora non si sia verificato l'impossessamento di beni, a meno di voler operare un'interpretazione estensiva degli arti. 56 628 c.p., vietata in materia penale. RITENUTO
L'impugnazione non è condivisibile.
Premesso che l'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale anteposte al codice civile, correlato con l'art. 25, secondo comma della Costituzione, pone un divieto di interpretazione analogica (non una mera estensione) delle norme penati incriminatici, è da escludere che una simile operazione interpretativa costituisca fondamento della ritenuta configurabilità del delitto tentato di rapina impropria, condivisa da quasi unanime giurisprudenza della Suprema Corte (v., per tutte, Cass. 19.9.1990, Riv. 186419, a fronte della difforme opinione espressa nella sentenza della Cassazione 12.7.1999, Riv. 215102, che non si ritiene atta a configurare un rilevante contrasto di giurisprudenza, tale da consentire la devoluzione del problema alle Sezioni Unite).
Il "significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse" e "l'intenzione del legislatore", cui si riferisce l'art. 12 delle Preleggi, infatti, debbono intendersi in senso aggettivo e sistematico.
Rimane esclusa, pertanto, una limitazione interpretativa delle espressioni usate nel solo art. 628, capoverso c.p., avulsa dall'ulteriore norma di carattere generale dell'art. 56 c.p., che va con essa unitariamente collegata.
In specie, il tentativo di delitto si configura ogni qual volta l'azione tipica non si compia, o l'evento non si verifichi:
fattispecie, che ricorre specificamente nell'ipotesi di colui che adopera violenza o minaccia, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa mobile altrui, per procurarsi l'impunità, senza essere riuscito nell'intento a causa di fattori sopravvenuti, estranei al suo volere. Il delitto di rapina, infatti, sia nella forma propria che in quella impropria, costituisce un tipico delitto di evento, suscettibile come tale di arrestarsi allo stadio del tentativo, qualora la sottrazione non si verifichi, per i motivi già indicati.
È da ritenere, viceversa, che in effetti non sia configurarle in astratto, prima ancora che in concreto, un tentativo di rapina impropria nella seconda ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 628 c.p., allorché la violenza o la minaccia a terzi, esercitata dall'autore del fatto sia diretta all'assicurazione del possesso della cosa sottratta, allorché questo non sia stato mai conseguito. Il ricorso deve essere pertanto respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2004