Sentenza 16 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME0 04 12 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto языщикоза SEZIONE TERZA CIVILE Rischio essica Pro Jчабо Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DUVA Presidente Dott. Vittorio R.G.N. 13983/99 Cron.889 FAVARA Consigliere Dott. Ugo - Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere- Rep. 133. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere - Ud. 20/09/01 Dott. Giovanni Battista PETTI -Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studió dal Sig.མཚན་ sul ricorso proposto da: per diritti 185 -1-6 GEN. 2002 AT AR IA, AT RE, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA ARNNA DIONIGI 43, presso lo studio dell'avvocato DOUGLAS DUALE, difesi dall'avvocato ITALO AR AMORELLI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrenti
contro
UAP ITALIANA ASSICURAZIONI SPA ora AXA ASSICURAZIONI SPA, con sede in Milano, in persona dell'Ing. Luigi Lana, elettivamente domiciliata in ROMA PZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI 2001 MANFREDONIA, che la difende anche disgiuntamente 1614 -1- all'avvocato CORRADO GALLETTO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 180/99 della Corte d'Appello di 6 ROMA, Sez. 3° Civile, emessa il 19/01/99 e depositata il 21/01/99 (R.G. 1775/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Italo AR AMORELLI;
udito l'Avvocato Pierluigi MANFREDONIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- معين في مصر Svolgimento del processo AR AZ NI conveniva in giudizio la società Uap 1. - Italiana Assicurazioni S.p.a. e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Roma, notificata il 19.2.1992, proponeva una domanda di condanna al pagamento della somma di L. 20 milioni, chiesta a titolo di indennità di assicurazione. Esponeva che il 25.1.1990 aveva assicurato una casa contro i danni da fulmini e che il 26.12.1990, nel corso di un violento temporale, un fulmine si era appunto abbattuto sul tetto della casa scoperchiandolo. Richiesta dell'indennità la società l'aveva però rifiutato sostenendo che il danno non doveva essere stato cagionato da un fulmine, ma da altri eventi atmosferici non compresi nel rischio assicurato.
2. La Uap si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento della domanda. Intervenivano nel processo DR NI e VA AN, altri proprietari e contraenti dell'assicurazione. Gli attori deducevano una prova per testimoni e facevano interrogare due persone.
3. La domanda era accolta dal tribunale, ma respinta dalla corte d'appello. Questa, con sentenza del 21.1.1999, affermava che gli attori non avevano provato che il danno fosse stato provocato da un fulmine anziché da altri agente atmosferico.
4. AMA I signori NI hanno chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 9.7.1999. 3 La Axa Assicurazioni tale la denominazione assunta dalla Uap ha resistito con controricorso, che ha nel corso del processo - illustrato con memoria. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene un motivo. W La cassazione della sentenza vi è chiesta per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 116 dello stesso codice). I ricorrenti sostengono che la decisione della corte d'appello è in contrasto con il tenore delle dichiarazioni rese dalle come testimoni, dichiarazioni che sono persone interrogate riprodotte nel ricorso.
2. Il motivo non è fondato. La corte d'appello ha ritenuto che i testimoni non avessero d'aver veduto il fulmine abbattersi sul tetto della dichiarato casa e che quanto avevano detto d'aver visto era compatibile con New come aveva sostenuto la una causa del danno diversa dal fulmine, società assicuratrice. Questo giudizio non contrasta con le dichiarazioni rese dai testimoni, ma rappresenta una valutazione del loro contenuto che rientra nell'ambito di quelle logicamente possibili, alla stregua canone del prudente apprezzamento indicato nell'art. 116 cod. O del proc. civ. Dal contenuto delle dichiarazioni delle persone interrogate, riprodotto nel ricorso, si trae infatti che i testimoni ritennero di poter attribuire il fatto ad un fulmine, ma non lo videro 4 cadere e, per converso, il danno si produsse in circostanze che sono compatibili con un diverso fattore atmosferico, quale il ipotizzato dalla società assicuratrice e forte colpo di vento ritenuto possibile dal giudice di merito.
3. Il ricorso è rigettato. - Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il giorno 20 settembre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente. pooco - Vinoris Duva H ANCELLERE OF 16.1.02 CANCELLIERECT Gina 109T129,11 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data5...A.PR. 2005 Sedere an. 1736. versate € 155,44 456T 20,66 € (ouro EsfaciesANTASM en/77 TOT. 149,77 p. Dirigente Area Serial (Dott.ssa AR AZ DI FILIPOV Responsble Belio Atk Gluten 8067-€6,00 (Dr. FACCICHIUT 5