Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 1
La banca trattaria, ove fornisca, pur non essendo a ciò obbligata, le informazioni richieste da altro istituto di credito in ordine alla esistenza di una sufficiente provvista per il pagamento di un assegno di conto corrente, deve dare, per non incorrere in responsabilità extracontrattuale "ex" art. 2043 cod. civ., informazioni esatte e completamente veritiere con riguardo alla situazione presente al momento della richiesta, anche specificando, nel caso in cui si debba attendere il buon fine di effetti versati sul conto del traente, che i fondi non sono immediatamente disponibili.
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- 1. La responsabilità da prospetto informativo della banca emittente tra norme speciali e clausole generali (nota a Trib. Milano, 13 luglio 2010)Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
TRIBUNALE DI MILANO, 13 luglio 2010 – Perozziello Presidente e Relatore – Investitore X c. Banca quotata Y Società quotata – Diffusione di false informazioni sulle caratteristiche dei prodotti finanziari venduti – Responsabilità da prospetto ex art. 2043 c.c. per lesione del diritto di autodeterminare liberamente le proprie scelte di investimento – Specifica responsabilità aquiliana degli istituti di credito a prescindere dall'applicabilità dell'art. 94 t.u.f. (Art. 41 Cost.; art. 2043 c.c.; art. 94 t.u.f.) L'orientamento che ha riconosciuto l'ammissibilità ex art. 2043 c.c. della domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del terzo che, titolare di una posizione “qualificata” …
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TRIBUNALE DI MILANO, 13 luglio 2010 – Perozziello Presidente e Relatore – Investitore X c. Banca quotata Y Società quotata – Diffusione di false informazioni sulle caratteristiche dei prodotti finanziari venduti – Responsabilità da prospetto ex art. 2043 c.c. per lesione del diritto di autodeterminare liberamente le proprie scelte di investimento – Specifica responsabilità aquiliana degli istituti di credito a prescindere dall'applicabilità dell'art. 94 t.u.f. (Art. 41 Cost.; art. 2043 c.c.; art. 94 t.u.f.) L'orientamento che ha riconosciuto l'ammissibilità ex art. 2043 c.c. della domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del terzo che, titolare di una posizione “qualificata” …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10492 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ON LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO CREDITO COOPERATIVO SOC.COP. a r.l., in persona del suo presidente del consiglio di amministrazione sig. Giuseppe Olivieri, elettivamente domiciliata in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 47, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PIETROSANTI, che la difende unitamente all'avvocato SALVATORE MARCECA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNICREDITO ITALIANO SPA, (GIÀ CREDITO ITALIANO) in persona dei suoi legali rappresentanti sigg.ri Giovanni Tonon vicedirettore e Pier Carlo Moizo procuratore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell'avvocato GIANGIACOMO TORNABUONI, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO DALMARTELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1373/98 della Corte d'Appello di MILANO, sez. 1^ Civile emessa il 17/2/1998, depositata il 19/05/98; RG.3844/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato PAOLO DEL BUFALO (per delega Avv. Giangiacomo Tornabuoni);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento 2^ motivo assorbito il 1^ motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 22 maggio 1992, il CREDITO ITALIANO s.p.a. conveniva davanti al Tribunale di Milano la CASSA RURALE E ARTIGIANA di Binasco soc. coop. a r.l., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per false informazioni trasmesse in ordine al pagamento di un assegno di L. 43.200.000. Detto assegno, versato in conto corrente dalla cliente IA UD, era stato tratto dalla IC s.a.s. (della quale il marito e cointestatario del conto, ON MU, era accomandatario) sulla Cassa convenuta, e l'attrice aveva autorizzato il prelievo dell'importo a mezzo di assegni circolari in data 26 aprile 1989, dopo aver chiesto ed ottenuto il benefondi della trattaria, ma era stato poi protestato per mancanza di fondi della traente.
La convenuta, costituitasi, si opponeva alla domanda, assumendo che il pagamento dell'assegno era imputabile all'esclusiva responsabilità dell'attrice.
L'adito Tribunale, con sentenza 4 settembre 1995, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese del giudizio. Il primo giudice accertava che il benefondi per il pagamento dell'assegno era stato chiesto ed ottenuto nelle date 12 e 20 aprile 1989, quando il titolo non era ancora pervenuto alla trattaria, e che le informazioni fornite erano esatte, ed escludeva che una terza richiesta di benefondi fosse stata inoltrata il giorno stesso del rilascio di assegni circolari a debito del conto, vale a dire in data 26 aprile 1992, due giorni dopo il protesto dell'assegno nel frattempo pervenuto.
Contro questa sentenza il CREDITO ITALIANO proponeva gravame che nella resistenza della CASSA la Corte di Appello ambrosiana, con sentenza 19 maggio 1998, accoglieva, condannando l'appellata al risarcimento del danno cagionato al CREDITO ITALIANO, nella misura complessiva di L. 81.000.000, liquidate all'attualità, oltre al pagamento delle spese del doppio grado. Rilevava la Corte territoriale che il punto decisivo della causa era che il benefondi era stato rilasciato senza la precisazione che i fondi non erano liquidi o disponibili e che gli errori e la leggerezza della CASSA erano stati direttamente all'origine del pagamento dell'assegno scoperto e, quindi, del danno subito dal CREDITO ITALIANO. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la CASSA affidandolo a due motivi illustrati anche con memoria. Ha resistito il CREDITO ITALIANO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la CASSA, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175, 1829 e 2043 c.c. nonché il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole che il giudice del gravame, andando in avviso contrario a quello di primo grado, abbia attribuito agli elementi emersi in giudizio sul benefondi un significato fuori dalla prassi e dal senso comune, travisando le risultanze processuali e senza sostenere con adeguate ragioni il suo convincimento.
Con il secondo mezzo, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. anche sotto il profilo motivazionale, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente lamenta che il suddetto giudice l'abbia gravata dell'onere di provare che il CREDITO aveva chiesto un benefondi "specificato", onere che spettava all'attore, rifiutando tra l'altro l'ammissione della testimonianza del dipendente che aveva fornito le notizie ritenute incomplete.
I due motivi, che ragioni di connessione logico-giuridica inducono ad esaminare congiuntamente, non sono fondati. Essi si infrangono contro la motivazione dell'impugnata sentenza, che si sviluppa attraverso i seguenti passaggi logici:
- che il benefondi fu rilasciato senza la precisazione che i fondi non erano liquidi o disponibili;
- che solo quest'ultima, doverosa precisazione, avrebbe lasciato al CREDITO la libertà e, quindi, il rischio di concedere o meno il credito alla correntista;
- che tra il momento del rilascio del benefondi e quello del protesto inviato dal CREDITO non vi era stato alcun movimento significativo sul c/c della MURTECNICA s.a.s., tale da giustificare il divario tra informazioni rilasciate e successivo rifiuto di pagare l'assegno;
- che i primi insoluti protestati sul conto della traente MURTECNICA risalivano al 28/4/89, mentre il protesto fu sollecitato ed eseguito fin dal 24/4/89;
- che la CASSA aveva comunicato il suo mutato orientamento solo il 28/4/89 e, quindi, tardivamente;
- che la dicitura "pagato" sul retro dell'assegno, accuratamente cassata con inchiostro nero sino a renderla leggibile solo a luce radente, sembrava più ragionevolmente attribuibile alla trattativa e non - come ritenuto genericamente dal Tribunale - al CREDITO;
- che un'ulteriore richiesta di benefondi il 26/4/89 (giorno di erogazione del credito) non era necessaria ne' ragionevole, dal momento che la provvista sulla quale erano basate le precedenti informazioni era rimasta invariata.
Questa essendo la trama argomentativa della sentenza, essa appare priva di errori giuridici, dal momento che l'uso interbancario di richiedere e dare, per telefono od altrimenti, conferma dell'esistenza di provvista per il pagamento di assegno di conto corrente (cosiddetto benefondi) implica che la banca trattaria, la quale dia alla banca richiedente notizie non corrispondenti alla situazione in atto al momento della richiesta, è verso quest'ultima responsabile, a titolo di illecito extracontrattuale, dei danni che alla medesima possano derivare in conseguenza del pagamento o dell'accreditamento al presentatore dell'assegno, sul non veritiero presupposto della sua copertura (Cass. 7 febbraio 1979 n. 820; in senso sostanzialmente conforme, ma con la precisazione che, in questi casi, si instaura tra i due istituti di credito un rapporto di mandato, cosicché sulla banca mandataria grava il correlato obbligo di diligenza ex artt. 1176 e 1710 c.c.: Cass. 5 luglio 2000 n. 8983). Nello stesso ordine di idee la dottrina e la giurisprudenza di merito che per il caso del rilascio del benestare telefonico, hanno ravvisato tre ipotesi: quella in cui la banca trattaria fornisca semplicemente delle informazioni sull'esistenza o meno della provvista;
quella in cui tale banca, nel fornire le informazioni, si impegni a bloccare i fondi (cioè a non utilizzare la somma corrispondente alla provvista dell'assegno per il pagamento di altri assegni eventualmente emessi sullo stesso conto); infine, quella in cui la banca trattaria conferisca all'altra banca (che le ha richiesto il benefondi) il mandato extracartolare al pagamento dell'assegno.
Orbene, sembra doversi in questa sede ribadire e chiarire, da un lato, che la banca trattaria non è obbligata a fornire le informazioni richieste (potendosi rifiutare di farlo), ma se le dà, deve darle esatte e veritiere con riguardo alla situazione presente al momento della richiesta, altrimenti risponde ex art. 2043 c.c. (a titolo di responsabilità extracontrattuale) per i danni che possano derivarne alla loro richiedente;
dall'altro, che il rilascio del benefondi, di per sè, non implichi necessariamente il conferimento di un mandato, e che l'eventualità di tale ipotesi integra una questione di fatto da esaminare e valutare caso per caso, tenendo altresì presente che il mandato extracartolare al pagamento dell'assegno può essere conferito esclusivamente da chi sia legittimato ad impegnare la banca nei confronti dei terzi (come afferma un remoto arresto: Cass. 12 novembre 1954 n. 4219). Il tutto con un'ulteriore e conclusiva precisazione: che in ogni caso la richiesta di benefondi non può che riferirsi all'esistenza, presso la banca trattaria, di una provvista immediatamente ed effettivamente disponibile, cosicché, ove si debba attendere il buon fine di effetti versati sul conto corrente del traente, la suddetta banca è obbligata a precisare a quella richiedente che i fondi non sono immediatamente disponibili. In mancanza di tale precisazione - certamente idonea ad escludere qualsiasi responsabilità della trattaria - la comunicazione non potrebbe considerarsi completamente veritiera, neppure con riferimento al momento della richiesta. Questi essendo i parametri normativi applicabili, non sembra contestabile che la Corte ambrosiana ne abbia fatto puntuale ed esatta applicazione, senza incorrere in errori di diritto;
per il resto, la motivazione si risolve in un apprezzamento di fatto, istituzionalmente devoluto al giudice del merito, che lo ha effettuato in modo ragionevole e persuasivo, così da renderlo incensurabile in questa sede. Tale giudice ha accertato, infatti, che il benefondi era stato trasmesso senza l'ulteriore, necessaria specificazione sull'eventuale buon esito degli assegni accreditati sul conto del cliente della CASSA;
ed una volta ritenuta acquisita tale prova, ha valutato ininfluente la deposizione del teste che aveva sì asseverato la prassi della CASSA di fornire tali informazioni aggiuntive, ma in via generale e non con riferimento al caso concreto. Nè può a questo punto censurarsi la mancata ammissione come teste dell'impiegato che era rimasto coinvolto nella vicenda, contestata appunto per tale suo coinvolgimento. Infatti, indipendentemente dal tenore della richiesta da parte del CREDITO, comunque il benefondi, ove accordato, doveva essere "specificato" e, pertanto, nell'iter motivazionale della Corte di Appello non si ravvisa alcuna inversione dell'onere probatorio.
Concludendo, in virtù di tutte le considerazioni esposte, il ricorso va rigettato.
La delicatezza della questione trattata costituisce giusto motivo per compensare le spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2001