Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10492
CASS
Sentenza 1 agosto 2001

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La banca trattaria, ove fornisca, pur non essendo a ciò obbligata, le informazioni richieste da altro istituto di credito in ordine alla esistenza di una sufficiente provvista per il pagamento di un assegno di conto corrente, deve dare, per non incorrere in responsabilità extracontrattuale "ex" art. 2043 cod. civ., informazioni esatte e completamente veritiere con riguardo alla situazione presente al momento della richiesta, anche specificando, nel caso in cui si debba attendere il buon fine di effetti versati sul conto del traente, che i fondi non sono immediatamente disponibili.

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  • 1La responsabilità da prospetto informativo della banca emittente tra norme speciali e clausole generali (nota a Trib. Milano, 13 luglio 2010)
    Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage

    TRIBUNALE DI MILANO, 13 luglio 2010 – Perozziello Presidente e Relatore – Investitore X c. Banca quotata Y Società quotata – Diffusione di false informazioni sulle caratteristiche dei prodotti finanziari venduti – Responsabilità da prospetto ex art. 2043 c.c. per lesione del diritto di autodeterminare liberamente le proprie scelte di investimento – Specifica responsabilità aquiliana degli istituti di credito a prescindere dall'applicabilità dell'art. 94 t.u.f. (Art. 41 Cost.; art. 2043 c.c.; art. 94 t.u.f.) L'orientamento che ha riconosciuto l'ammissibilità ex art. 2043 c.c. della domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del terzo che, titolare di una posizione “qualificata” …

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  • 2Rivista di Diritto Societario
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10492
Data del deposito : 1 agosto 2001

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