Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2002, n. 6297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6297 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUI06.297 /02 SE NE LAVOR Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 17292/99 . 18186 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere Ud. 23/01/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: LI RE, elettivamente domiciliato in ROMA 48, presso lo studio VIA BANCO DI SANTO SPIRITO dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARINO ZUPPIROLI, MAURO GOVONI, giusta delega in atti;
- ricorrente *
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO 317 -1- PONTURO FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 239/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 21/09/98 - R.G. N. 1183/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato ZUPPIROLI;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- n e i c o n f r o n t i d e l l a v o l o n t à e s p r e s s a d a l l ' a m m i n i s t r a t o r e u n i c o e , q u i n d i n e i c o n c l u d e v a e s c l u d e n d o l ' e s i s t e n z a d i u n a s u b o r d i n a z i o n e d i C e s a r e L i p p a r i n i a l l ' a p p e l l a n t e e r a s t a t a c o n f e r i t a u n a p r o c u r a g e n e r a l e c o n a m p i s s i m i p o t e r i e s o c i e t a r i e , j e d e c i s i o n i e l e s t r a t e g i e a z i e n d a l i . I l T r i b u n a l e v a l u t a v a i n o l t r e c h e r e l a t i v i a l l a c o n d u z i o n e d e l l ' a z i e n d a c o n c o r d a n d o , p e r l e s c e l t e g e s t i o n a l i e e s t i a v e s s e r o r i f e r i t o c h e l ' a p p e l l a n t e a v e v a c o n i l f r a t e l l o W a l t e r c o n t a t t i t t e s t i m o n i a l e , n é p o t e v a r i t e n e r s i s e g n o u n i v o c o d i s u b o r d i n a z i o n e i l f a t t o c h e i m p o r t a n t i;
c h e l a p o s i z i o n e d i p r e m i n e n z a v e n i v a r i b a d i t a i n s e d e d i p r o v a i u n i c o d e l l a s o c i e t à , n e l l ' a s s e r i t o r a p p o r t a r s i a q u e s t ' u l t i m o p e r l e d e c i s i o n i s u b o r d i n a z i o n e n e i c o n f r o n t i d e l f r a t e l l o W a l t e r , f o r m a l m e n t e a m m i n i s t r a t o r e n a u c o n c r e t a n o n p o t e v a r a v v i s a r s i e d a i s u o i d u e f r a t e l l i ) , m e n i r e o a t d l C s s o l u t a m e n t e p r e m i n e n t e d a l u i a s s u n t a n e l l a s o c i e t à ( f o r m a t a d a l l ' a p p e l l a n t e a e s e d a l L i p p a r i n i d u r a n t e i l s u o i n t e r r o g a t o r i o l i b e r o e r a e m e r s a u n a p o s i z i o n e r r i b u n a l e d i B o l o g n a c h e l o r i g e t t a v a o s s e r v a n d o c h e d a l l e s t e s s e d i c h i a r a z i o n i T a l o p o n e v a a p p e l l o o i l L i p p a r i n i p r z a d i p r i m o g r a d A v v e r s o l a s e n t e n . o r o v a l i d o t r o p p a r o t i r e s s a ' l l e d i p p a r i n i i l t r a t t a m e n t o p e n s i o n i s t i c o a d e c o r r e r e d a l l a d a t a d i c e s s a z i o n e L e r i o d o e l a c o n s e g u e n t e c o n d a n n a d e l l ' I s t i t u t o a d e r o g a r e i n f a v o r e d e l p a l i d i t à d e l l a c o n t r i b u z i o n e p r e v i d e n z i a l e v e r s a t a i n r e l a z i o n e a l p r e d e t t o v n t e r c o r s o u n r a p p o r t o d i l a v o r o s u b o r d i n a t o , n o n c h é l ' a c c e r t a m e n t o d e l l a i r r e d a m e n t i s . r . I . , n e l p e r i o d o d a l l ' 1 1 n o v e m b r e 1 9 8 3 a l 2 8 f e b b r a i o 1 9 9 1 , e r a A t t e n e r e i l r i c o n o s c i m e n t o c h e t r a i l r i c o r r e n t e e l a s o c i e t à L i p p a r i n i C e n t r o o o m a n d a p r o p o s t a d a l s i g . C e s a r e L i p p a r i n i n e i c o n f r o n t i d e l l ' I N P S , d i r e t t a a d d l P r e t o r e d i B o l o g n a , c o n s e n t e n z a d e p o s i t a t a i l 9 o t t o b r e 1 9 9 6 , r i g e t t a v a l a I V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O S confronti della società medesima. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il PP propone ricorso fondandolo su due motivi. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.2094 € 2095 correlati all'art.1 della legge 190 del 13 maggio 1985, il ricorrente sostiene che l'iter argomentativo della sentenza impugnata era basato su una non corretta valutazione delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, riportandosi per il resio a talune parti delle dichiarazioni dei testi ed Patalds alla procura generale conferitagli, mentre venivano trascurati altri elementi decisivi emersi dall'interrogatorio del teste rag. Vespi nonché principi da tempo consolidati relativamente alla compatibilità del rapporto tra socio e quello di dirigente della stessa. Il motivo è infondato. Va premesso che il Tribunale non ha escluso che possa sussistere, in via asiraita, un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed un proprio socio, anche di maggioranza, bensì lo ha escluso, dopo aver valutato le prove, nel caso specifico. È comunque ius receptum che l'accertamento della compatibilità di un rapporto di lavoro subordinato con la qualità di socio o di amministratore costituiscono accertamento di fatto insindacabile in cassazione, quando risulti sorretto da una motivazione immune da vizi logici o giuridici (Cass.n.5516/1999; 29 gennaio 1998 n.894) Nel caso in esame le censure svolte con il primo motivo si risolvono, invero, in valutazioni in fatto delle risultanze probatorie diverse da quelle congrue e logicamente motivate del Tribunale, laddove le prospettate risultanze che sarebbero state trascurate dal giudice dell'appello sono state indicate in modo generico, in spregio di quei requisiti di specificità, richiesti alla stregua del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che consentono di individuare se le risultanze probatorie ritenute trascurate siano o meno decisive ai fini di una diversa soluzione della controversia. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia e violazione dell' art.116 c.p.c. osservando che dalle risultanze probatorie era emerso che vi era sempre stata una netta distinzione tra la società con propria personalità ld giuridica distinta da quella dei soci, quale soggetto datoriale, da una parte, e a l e SA PP quale dipendente della società con funzioni di dirigente, C dall'altra, senza possibilità di confusione o di identificazione fra i soggetti- parti del rapporto contrattuale di lavoro in quanto rappresentante legale e amministratore unico della società era sig. LTr PP al quale SA PP rendeva conto e si rapportava. Nè la procura conferita al ricorrente poteva snaturare il rapporto di lavoro subordinato, in quanto la procura era stata conferita per assolvere le funzioni di dirigente che secondo il codice civile (art.2094) e i profili elaborati dalla contrattazione collettiva costituisce una particolare figura di lavoratore subordinato a cui sono attribuiti poteri direttivi da esplicarsi con un certo grado di autonomia e discrezionalità; afferma inoltre che la giurisprudenza è unanime nel ritenere ( senza peraltro indicare gli estremi di alcuna sentenza) che l'aspetto rilevante per la identificazione del dirigente è l'attribuzione, attraverso la preposizione a tutta 2 l'impresa o ad un suo ramo o servizio, non solo di autonomia decisionale e supremazia gerarchica, ma anche del potere di influire sulla vita della stessa 5impresa sia all'interno sia nei rapporti con i terzi, pur non essendo né necessario, né sufficiente, come tale l'esercizio del potere rappresentativo e, quindi, il rilascio di una procura ( rilascio, osserva il ricorrente, al quale il Tribunale ha annesso tanta importanza, che è quindi del tutto compatibile col rapporto dirigenziale). Anche le censure contenute nel secondo motivo si risolvono, per la gran parte, in una diversa valutazione delle risultanze probatorie in base alle quali il Tribunale ha invece ritenuto che il ricorrente non agisse quale lavoratore subordinato, sia pure a livello dirigenziale, della società, ma come reale DI titolare di un potere di gestione in posizione assolutamente preminente, senza un vincolo di concreta subordinazione nei confronti del fratello LTr, formalmente amministratore unico della società. Si rileva a tale proposito che il Tribunale ha tratto i suoi elementi di valutazione non solo dal rilascio della procura generale ma anche dalle stesse dichiarazioni del PP, riportate nella sentenza impugnata, il quale nel suo interrogatorio libero, oltre a dichiarare che era partita da lui, in relazione alle sue esigenze economiche, l'iniziativa volta a costituire, con i suoi fratelli, la società PP Centro Arredamenti s.r.]. ha, ira l'altro, aggiunto:" Ai miei fratelli avevo chiesto aiuto per formare la società, ma non nella conduzione" ed a proposito della procura generale afferma:".... Ebbi la procura per poter gestire l'impresa". Riguardo ai rapporti del ricorrente con il fratello LTr, il Tribunale ha rilevato che dalle risultanze della prova testimoniale, che aveva confermato la posizione di assoluta preminenza del ricorrente nell'ambito aziendale, era risultato che i 4 due fratelli "per le scelte gestionali e societarie....concordavano le decisioni e le strategie aziendali", ma ha ritenuto che ciò non costituisse segno univoco di subordinazione dell'uno nei confronti dell'altro. Sostanzialmente il Tribunale ha correttamente ritenuto che la posizione di assoluta preminenza assunta dal PP, emersa dall'istruzione probatoria, non consentiva di riconoscere una situazione di subordinazione di questi nei confronti della volontà espressa dall'amministratore unico e quindi nei confronti della società medesima. In conclusione, per quanto ampi possano essere i poteri attribuiti ad un dirigente, essi devono pur sempre svolgersi in attuazione della volontà espressa dalla società, di cui egli è un dipendente, e sotto il controllo degli Calalidi organi societari investiti del relativo potere, situazione che non è emersa nel caso di specie. Va da ultimo ricordato che la giurisprudenza,in casi analoghi di controversia ira soggetti che, pur rivestendo particolari posizioni nell'ambito societario, sostengono l'esistenza di un rapporto di lavoro con la stessa società,e l'ente previdenziale presso il quale è stata aperta una posizione assicurativa, richiede che la prova relativa al rapporto di lavoro subordinato sia fornita in modo rigoroso allo scopo di frustrare l'eventuale consolidarsi di situazioni fittizie (Cass. 12 gennaio 1987 n.6953). Correttamente quindi il Tribunale, in base alla valutazione - risevata al giudice di merito - delle risultanze probatorie, sostenuta da una adeguaia motivazione, ha escluso il rapporto di subordinazione. Il ricorso va, pertanto rigettato. Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in cui è risultato soccombente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7,80 oltre euro 1500 per . O L L O T / S S R I S onorari. A D A L T I A 3 L Così deciso il 23 gennaio 2002 T N 7 E A - S G D S O 8 O - I P IL PRESIDENTE S 1 A Grazia Catata IL CONSIGLIERE ESTENSORE 1 M N D I E S E A Cuylichn I G D O A R G E T T E O S L I N T E G T I S E A R E R L I L D E Chill O D AL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 MOG. 2002 IL CANCELLIERE