Sentenza 5 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha annullato il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalla difesa che non aveva formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato).
Commentario • 1
- 1. "nuovo elemento" per preclusione giudicato esecutivoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2023
1. La questione Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato un reclamo avverso un provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato l'inammissibilità di una richiesta ex art. 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354, evidenziando che medesima istanza era stata già rigettata con un precedente provvedimento. Ebbene, in questa occasione, sebbene l'interessato avesse presentato una nuova domanda, evidenziando che la più recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020) aveva innovato i criteri di valutazione della domanda risarcitoria, il Tribunale di sorveglianza riteneva, a suo avviso, che il mutamento di indirizzo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2016, n. 19358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19358 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2016 |
Testo completo
19358 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 292/2016 MASSIMO VECCHIO -Presidente REGISTRO GENERALE N.29566/2015 ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Rel. Consigliere - LUIGI FABRIZIO MANCUSO GAETANO DI GIURO ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ EL nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 10/04/2015 del TRIBUNALE di BRINDISI sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
Lette/sentite le conclusioni del ли, fensor Av Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Sante Spinaci, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con istanza al Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di EN CA, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati giudicati con alcune sentenze divenute irrevocabili.
2. Il giudice dell'esecuzione dichiarava l'istanza inammissibile, qualificandola come mera riproposizione di un'altra già rigettata, con riferimento ai reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Fasano, del 12 dicembre 2008 e del Tribunale di Brindisi del 15 febbraio 2010; rigettava l'istanza per il resto.
3. L'avv. Ladislao Massari, difensore del EN, ha proposto ricorso per cassazione datato 30 giugno 2015, richiamando l'art. 606, comma 1 lettere c), e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666, comma 2, 671, cod. proc. pen., 81 cod. pen., illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il giudice dell'esecuzione avrebbe errato sia nel qualificare l'istanza come mera riproposizione di una istanza precedente analoga, in سد relazione ai reati indicati nel provvedimento nei punti «e», «f», mentre essa era basata sulla produzione di nuovi elementi e, quindi, non operava alcuna preclusione;
sia nel valutare le circostanze dimostrative dell'unicità del disegno criminoso fra tutti i reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non 2 predeterminato di reati, i quali, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 - dep. 18/04/2016, P.M. in proc. Eloumari, Rv. 266615). L'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012 - dep. 12/03/2013, Daniele, Rv. 255156). L'analogia dei singoli reati, l'unitarietà del contesto, l'identità della spinta a delinquere e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerate, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, e, però, ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 - dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008 - dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098). La valutazione in ordine alla sussistenza, in relazione alle concrete fattispecie, dell'unicità del disegno criminoso, è compito del giudice di merito, la cui decisione sul punto, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990 - dep. ли и т и р п 16/07/1990, Paoletti, Rv. 184908). L'indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a delibare un istanza di applicazione della disciplina della continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi: dapprima, verificare la credibilità intrinseca, sotto i profili della logica e della congruità, dell'asserita esistenza di un unico, originario programma delittuoso;
indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare le particolari, specifiche finalità che appaiono perseguite dall'agente; infine, verificare se detti comportamenti criminosi, per le loro particolari modalità, per le circostanze in cui si sono manifestati, per lo spirito che li ha informati, per le finalità che li ha contraddistinti, possano considerarsi, valutata anche la natura dei beni aggrediti, come l'esecuzione, diluita nel tempo, del prospettato, 3 originario, unico disegno criminoso (Sez. 1, n. 1721 del 22/04/1992 - dep. 25/06/1992, Curcio, Rv. 190807).
2. Nel caso concreto, l'ordinanza è errata solo nella qualificazione dell'istanza come inammissibile con riferimento alla richiesta di riconoscimento della continuazione fra i reati (nel provvedimento, punti «e», «f») giudicati con le sentenze del Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Fasano, del 12 dicembre 2008 e del Tribunale di Brindisi del 15 febbraio 2010, perché avrebbe dovuto statuire formalmente il rigetto dell'istanza, per coerenza con la natura di merito del giudizio espresso. Invero, il giudice dell'esecuzione asserisce che l'istanza costituisce, con riguardo a detti reati, mera riproposizione di richiesta analoga già rigettata, ma finisce poi per esprimere, nell'intento di avvalorare l'affermazione, un puntuale giudizio di merito, nel momento in cui pone in evidenza, con esposizione solo apparentemente neutrale, che, per raggiungere il risultato opposto perseguito dalla difesa, di dimostrare il preteso carattere di novità all'istanza ora in esame, «a nulla rileva, in particolare, la produzione di un atto del fascicolo per il P.M. non valorizzato nelle motivazioni delle sentenze, sulle quali, al contrario, va fondato il giudizio ex art. 81 cod. pen.». In altri termini, il giudice dell'esecuzione mostra di aver tenuto / conto della portata intrinseca del documento prodotto, non fermandosi al diniego di quel carattere di novità che era propugnato dall'istante. E ciò avrebbe dovuto condurre alla formulazione della decisione come rigetto, non come declaratoria di inammissibilità. Per il resto, il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi di diritto. In particolare, in ordine ai reati ora evidenziati l'ordinanza spiega appunto, con l'espressione già ricordata, la cui estrema sinteticità è giustificata perché sottende un implicito rinvio alla precedente decisione di istanza analoga, che il giudizio ex art. 81 cod. pen. è basato sulle motivazioni delle sentenze di condanna. In ordine agli altri reati, poi, l'ordinanza espone ordinatamente le ragioni del rigetto, riconducendo la negazione dell'unicità di disegno criminoso, per uno dei gruppi di reati (nel provvedimento, punti «a», «b»), alla distanza temporale, alle diversità delle fattispecie (furto e ricettazione), delle modalità di condotta, dei luoghi di commissione;
per l'ulteriore gruppo di reati (nel provvedimento, punti «c», «d»), alla distanza temporale e alle diversità delle zone in cui vennero commessi e dei concorrenti. Proprio avuto riguardo al contenuto, la giustificazione dell'ordinanza risulta congrua, adeguata, priva di illogicità manifesta. Il ricorso tende, invece, a provocare una nuova valutazione di circostanze di fatto, non ammessa in sede di legittimità.
3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente al profilo formale relativo alla declaratoria di inammissibilità della richiesta - che va invece rigettata per infondatezza finalizzata al riconoscimento della continuazione tra i reati - giudicati con le sentenze del Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Fasano, del 12 dicembre 2008 e del Tribunale di Brindisi del 15 febbraio 2010. Il ricorso per cassazione deve essere rigettato perché infondato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Fasano, del 12 dicembre 2008 e del Tribunale di Brindisi del 15 febbraio 2010; rigetta detta richiesta unitamente al ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 5 ottobre 2016. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE за бшо неевый NY FE Ho DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 APR 2017 IL CANCELLIERE D FA AT E R P 5