Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2016, n. 19358
CASS
Sentenza 5 ottobre 2016

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Massime1

In tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha annullato il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalla difesa che non aveva formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato).

Commentario1

  • 1"nuovo elemento" per preclusione giudicato esecutivo
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2023

    1. La questione Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato un reclamo avverso un provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato l'inammissibilità di una richiesta ex art. 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354, evidenziando che medesima istanza era stata già rigettata con un precedente provvedimento. Ebbene, in questa occasione, sebbene l'interessato avesse presentato una nuova domanda, evidenziando che la più recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020) aveva innovato i criteri di valutazione della domanda risarcitoria, il Tribunale di sorveglianza riteneva, a suo avviso, che il mutamento di indirizzo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2016, n. 19358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19358
Data del deposito : 5 ottobre 2016

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