Sentenza 4 marzo 2015
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, sotto la vigenza della disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, l'effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere di iniziativa dalla polizia giudiziaria anteriormente alla formale instaurazione dello stesso procedimento, che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale l'imputato, in epoca antecedente alla instaurazione del procedimento a suo carico, in occasione della redazione, in sua presenza, da parte della polizia giudiziaria dei verbali di identificazione e di sequestro del corpo del reato, nominava ed eleggeva domicilio presso un difensore, ove, da quel momento, venivano notificati tutti gli atti processuali, dei quali, però, non aveva conoscenza, avendo da subito interrotto ogni rapporto con il legale).
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Mancato assenso del difensore di ufficio alla domiciliazione non legittima la notifica mediante consegna di copia dell'atto allo stesso difensore secondo il meccanismo di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, pena la adozione di un sistema presuntivo di conoscenza degli atti, incentrato sulla mera regolarità formale del procedimento di notificazione, con sacrificio dell'esigenza di una informazione effettiva e della conseguente possibilità di procedere validamente in assenza dell'imputato. Qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il D.Lgs. n. 150 del 2022, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti la elezione, la notificazione dell'atto di …
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Cassazione penale, sez. II, 8 luglio 2020 (ud. 8 luglio 2020, dep. 5 agosto 2020), n. 23575 (Presidente Verga, Relatore Verga) (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: C.p.p., art. 420-bis) I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Si ricorreva per Cassazione avverso una sentenza della Corte d'Appello di Trento che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva condannato l'imputato per violazione dell'art. 635, comma 2, n. 3 in relazione all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7 (capo A), art. 624bis c.p., commi 1 e 3 (capo B) e art. 707 c.p. (capo C) dichiarava la nullità della condanna limitatamente al reato di cui all'art. 624 bis c.p. (capo B) per difetto di citazione …
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La elezione di domicilio presso il difensore di ufficio è o no idonea per concertare la conoscenza effettiva del procedimento e quindi una valida pronuncia della dichiarazione di assenza? Aggiornamento: le Sezioni Unite in data 17 agosto 2020 hanno depositato la sentenza n. 23948/2020, chiarendo che "la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, …
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La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420 bis c.p.p., dovendo il giudice verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva istaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Si ravvisa un diniego di giustizia quando un individuo condannato "in absentia" non può ottenere successivamente che una giurisdizione statuisca di nuovo, dopo …
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La effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere a iniziativa della polizia giudiziaria anteriormente alla sua formale instaurazione. La effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere, nemmeno dopo la abolizione del processo contumaciale, con la conoscenza di un atto posto in essere ad iniziativa della polizia giudiziaria anteriormente alla sua formale instaurazione, che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro degli indagati. Secondo la giurisprudenza CEDU la conoscenza "effettiva" del procedimento presuppone un atto formale di contestazione idoneo ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2015, n. 12630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12630 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/03/15
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi G. - Consigliere - N. 472
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. Roberto M. - Consigliere - N. 32556/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- Prroj Bepin, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza n. 398/2013 SIGE e n. 2960/2012 SIEP, pronunciata, in data 25 febbraio 2014, dalla Corte d'appello di Firenze;
Sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Letta la richiesta, depositata in data 29 dicembre 2014, del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Prroj Bepin, con istanza depositata in data 8 ottobre 2013, chiedeva alla Corte d'appello di Firenze la restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Prato del 5 luglio 2004, pronunciata a suo carico. L'istante deduceva di non aver avuto conoscenza, in tempo utile, dell'indicato provvedimento di condanna, di cui avrebbe preso consapevolezza soltanto a seguito della notifica di un decreto di cumulo, notifica avvenuta in data 5 settembre 2013. Più precisamente, egli sosteneva che tutti gli atti del procedimento che aveva portato alla condanna anzidetta, compreso l'estratto contumaciale della sentenza che lo aveva definito, erano stati notificati all'Avv. Chiara Ceroni, presso il cui studio lo stesso istante aveva eletto domicilio in data 27 novembre 2001, in seguito al sequestro del presunto corpo del reato. Veniva quindi evidenziato che l'avvocatessa, pur non avendo formalmente rinunciato al mandato difensivo, si era disinteressata della vicenda, disertando tutte le udienze, e che la stessa non aveva tenuto il proprio assistito al corrente del procedimento in corso, non disponendo di alcun suo utile recapito, come dichiarato dalla stessa avv.ta Ceroni con atto scritto, indirizzato al nuovo difensore dell'odierno ricorrente, prodotto dinanzi alla Corte d'appello.
L'adita Corte territoriale, con l'ordinanza n. 398/2013 SIGE e n. 2960/2012 SIEP, pronunciata il 25 febbraio 2014, depositata il 5 marzo 2014 e notificata al difensore dell'istante il 28 marzo 2014, rigettava l'istanza, argomentando che sarebbe stato onere dell'imputato mantenere i contatti con il proprio difensore di fiducia;
l'eventuale interruzione volontaria dei rapporti con quest'ultimo doveva quindi intendersi come volontaria rinuncia a partecipare al processo.
2. Avverso la suddetta ordinanza il Prroj, per il tramite dell'attuale difensore, Avv. Gabriele Terranova, propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo:
a) Violazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).
Il ricorrente sostiene in primo luogo che il provvedimento censurato gli avrebbe addebitato la mancata conoscenza del procedimento de quo a fronte dell'accertamento di una sua semplice colpa, come tale non equiparabile ad una volontaria rinuncia al processo, anche alla stregua del citato art. 175 c.p.p.. In ogni caso l'istante non poteva aver avuto conoscenza del procedimento penale che lo riguardava, avendo egli preso parte unicamente all'esecuzione di un sequestro, come tale inidoneo, trattandosi di atto posto in essere dalla polizia giudiziaria anteriormente alla formale instaurazione del procedimento medesimo, a determinare l'anzidetta conoscenza.
Infine, si osserva che la presunzione di conoscenza, da parte dell'imputato, degli atti notificati al difensore di fiducia domiciliatario si pone come relativa e può, di conseguenza, venire ribaltata sulla base di allegazioni contrarie, allegazioni fornite dalla parte istante, mediante deposito, presso la Corte d'appello di Firenze, delle ricordate dichiarazioni dell'Avv.ta Ceroni. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1.1. La disposizione legislativa di cui il ricorrente lamenta la violazione, vale a dire l'art. 175 c.p.p., comma 2, ha subito, di recente, profonde modifiche, nell'ambito di una più generale ed ampia riforma del processo in absentia, realizzata per effetto della L. 28 aprile 2014, n. 67. In particolare, è stato cancellato dal testo della previsione in parola ogni riferimento alla restituzione del condannato in contumacia nel termine per impugnare la sentenza contumaciale.
Nel caso di specie, deve tuttavia continuare a trovare applicazione il testo originario dell'art. 175, comma 2, introdotto dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 27, conv. con modificazioni in L. 22 aprile 2005, n. 60, venendo in rilievo la situazione di un soggetto dichiarato contumace sotto la vigenza della disciplina anteriore alla novella del 2014. Questa Sezione ha già avuto modo di affermare tale principio di diritto (v. Cass. pen., Sez. 2, 27 maggio 2014, dep. 6 giugno 2014, n. 23882, rv. 259634), che il Collegio condivide, al fine di assicurare pienamente la tutela di un diritto fondamentale dell'imputato, quale quello di partecipare personalmente al procedimento penale a suo carico (v. l'art. 111 Cost. e art. 6 C.E.D.U.). Laddove la nuova disciplina venisse applicata all'odierno ricorrente, questi verrebbe ad essere privato del rimedio della restituzione nel termine per impugnare, senza però aver previamente beneficiato delle maggiori garanzie assicurate dalla riforma e che sole hanno giustificato, nel quadro complessivo della riforma stessa, il superamento dell'originaria configurazione dell' istituto della restituzione in termini.
1.2. Ciò premesso, va subito rilevato che il ricorso sottopone all'attenzione di questa Suprema Corte una modalità di esercizio del patrocinio da parte del difensore di fiducia presso il cui studio il ricorrente aveva originariamente eletto domicilio, che non consente di ritenere la presunzione di conoscenza legale idonea a concretizzare una conoscenza effettiva del processo da parte del ricorrente;
nello specifico, il difensore non ha attivato alcuna attività defensionale, pur continuando a ricevere le notifiche relative al procedimento in corso nei confronti dell'attuale ricorrente, senza che vi sia mai stata alcuna formale rinuncia al mandato e in assenza di ogni comunicazione all'autorità giudiziaria in ordine all'impossibilità a comunicare con il proprio assistito. De facto, il rapporto di rappresentanza fiduciaria tra l'odierno ricorrente ed il proprio difensore domiciliatario ha subito in concreto una cesura processuale che può giustificare una restituzione del condannato in contumacia nel termine per appellare la sentenza di primo grado, ex art. 175 c.p.p., comma 2, secondo la versione anteriore alla riforma del 2014.
1.3. A tal proposito, occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità tende a porre in capo all'assistito l'onere di mantenere i contatti con il proprio difensore, così da essere informato da quest'ultimo sugli sviluppi del processo instaurato nei suoi confronti;
muovendo da una siffatta premessa, si giunge pertanto a concludere che il comportamento del prevenuto che si renda irreperibile per il proprio difensore di fiducia, interrompendo ogni contatto con quest'ultimo, equivale ad una volontaria rinuncia a partecipare al procedimento in corso e, dunque, anche ad impugnare un'eventuale decisione sfavorevole, escludendosi così la possibilità di una successiva restituzione nel termine per proporre l'impugnazione de qua (cfr. Cass. pen., Sez. 2, 26 giugno 2013, dep. 24 ottobre 2013, Beye, n. 43436, rv. 256727; in precedenza, si vedano Cass. pen., Sez. 5, 8 febbraio 2007, dep. 20 marzo 2007, Benjamin, n. 11701, rv. 235943 e Cass. pen., Sez. 1, 16 maggio 2006, dep. 30 maggio 2006, Gdoura, n. 19127, rv. 233920). L'orientamento richiamato non fa leva su una colpa dell'assistito, il che si porrebbe in insanabile contrasto con il testo dell'art. 175 c.p.p., comma 2, come disegnato dalla riforma del 2005, che nega, per l'appunto, ogni rilevanza alla suindicata colpa;
piuttosto, viene valorizzata la conoscenza originaria del procedimento in atto, la quale risulta assorbente rispetto alla successiva eventuale non conoscenza effettiva del provvedimento che abbia definito il procedimento stesso.
In altri termini, si è ritenuto che il soggetto che abbia contezza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico e che, nonostante ciò, si disinteressi completamente del suo svolgimento, omettendo di mantenersi in contatto con il difensore di fiducia previamente nominato e presso il quale abbia eletto domicilio, manifesta, anche se tacitamente e per facta concludenza, la volontà di non prendere parte al procedimento in parola. Questa rinuncia, in assenza di atti formali o comportamenti successivi che si muovano in direzione opposta, si estende a tutte le fasi e i passaggi del procedimento penale, ivi compresa l'impugnazione di un eventuale provvedimento di condanna. Nè vale osservare che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza della sua sopravvenuta condanna, essendo stato l'estratto contumaciale notificato al difensore domiciliatario con il quale i contatti si erano ormai interrotti;
la condanna, infatti, rientra tra gli esiti ragionevolmente prevedibili dell'iter procedimentale e, perciò, è logico pensare che rinunciando ad essere attivamente presente nel procedimento, il prevenuto rinunci altresì ad impugnare personalmente le decisioni che definiscono la regiudicanda.
1.4. Analoghe indicazioni si ricavano altresì dall'esame della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e, in particolare, della sentenza resa nel caso KI c. Italia" (Corte E.D.U., Sez. 1, 2 settembre 2004, n. ric. 32823/2002, Renata Kimmel c. Italia). In questo caso, era stata respinta la domanda di una donna che sosteneva di aver subito una lesione dei suoi diritti di difesa e di partecipazione al processo, essendo stata informata di una condanna emessa a suo carico, in primo grado, soltanto dopo la scadenza del termine per proporre appello.
La Corte E.D.U. ha motivato la decisione evidenziando che la richiedente, dopo essere stata arrestata ed interrogata dal G.i.p., aveva, al momento del rilascio, spontaneamente eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore d'ufficio ed avrebbe quindi dovuto essere consapevole che tutti gli atti successivi del procedimento non gli sarebbero stati comunicati personalmente, ma che sarebbe stato suo onere restare in contatto con il proprio domiciliatario per poter essere informata sugli ulteriori sviluppi della vicenda giudiziaria. Non avendo la richiedente provveduto a ciò, è stato ritenuto che la stessa avesse rinunciato al diritto a comparire e a difendersi personalmente, previsto dall'art. 6 della Convenzione, nonché a ricorrere ai mezzi impugnatori. È importante sottolineare, ai fini del presente giudizio, che anche la Corte E.D.U., nel configurare una rinuncia dell'imputato al diritto a prendere parte al procedimento penale a suo carico, attribuisce rilevanza decisiva alla riscontrabilità di un'originaria conoscenza del procedimento stesso;
conoscenza da intendersi non soltanto come consapevolezza dell'avvio del procedimento in questione, ma altresì come ragionevole capacità di prevedere i possibili esiti di esso, sulla base di una contestazione già precisamente formulata.
1.5. Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene il Collegio che, sia in base ai precedenti della Corte di cassazione che con riferimento alla giurisprudenza della C.E.D.U., il comportamento del soggetto che si renda irreperibile per il proprio difensore possa essere considerato come fatto concludente espressivo della volontà di non prendere parte al procedimento a suo carico, purché prima di interrompere ogni rapporto con il difensore presso il quale abbia eletto domicilio, questi abbia avuto piena ed effettiva conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale instaurato nei suoi confronti. D'altronde, la "conoscenza del procedimento o del provvedimento", insieme alla volontaria rinuncia a comparire o ad impugnare, rappresenta uno degli elementi in presenza dei quali l'art. 175, comma 2, c.p.p., vecchio testo, preclude al condannato in contumacia la restituzione nel termine per impugnare.
1.6. A parere del collegio, la detta conoscenza non può ravvisarsi nel caso di specie.
1.6.1. Deve sottolinearsi, infatti, che gli unici atti formali di cui l'odierno ricorrente ha avuto una sicura conoscenza diretta sono il verbale di identificazione e il verbale di sequestro del corpo del reato, entrambi redatti dalla polizia giudiziaria, in sua presenza, il 27 novembre 2001. Proprio in occasione di questi atti il prevenuto ha conferito il mandato difensivo all'Avv.ta Ceroni, eleggendo contestualmente domicilio presso lo studio legale della stessa. Tutti gli atti procedimentali e processuali posteriori, a partire dalla convalida del sequestro, emessa dal P.M. il giorno seguente alla data del relativo verbale, ossia il 28 novembre 2001, sono stati notificati nelle mani dell'anzidetta domiciliataria e, dunque, non sono stati conosciuti dall'assistito, stante l'assenza di qualsiasi effettivo rapporto tra quest'ultimo ed il difensore in parola, assenza confermata dall'Avv.ta Ceroni davanti alla Corte territoriale.
Di fronte a questa situazione e al fine di verificare la legittimità del diniego della restituzione nel termine ad appellandum contenuto nell'impugnata ordinanza, è allora necessario valutare se i verbali iniziali possano essere ritenuti sufficienti a determinare nel ricorrente un'effettiva conoscenza della pendenza di un procedimento penale a suo carico, tale da attribuire alla sua successiva scelta di rendersi irreperibile per il proprio difensore il significato di una volontaria rinuncia a partecipare al procedimento stesso e ad impugnare le eventuali decisioni sfavorevoli.
1.6.2. Questa Suprema Corte, nella materia de qua ha già avuto modo di precisare che "... la effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere a iniziativa della polizia giudiziaria anteriormente alla sua formale instaurazione, che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposa a indagini nel registro di cui all'art. 335 c.p.p." (v. Cass. pen., Sez. I, 20 ottobre 2010, dep. 11 novembre 2010, Mammì, n. 39818, rv. 249015; più recentemente, in senso conforme, Cass. pen., Sez. II, 22 dicembre 2011, dep. 9 febbraio 2012, Vujovic, n. 4987, rv. 251801).
Il Collegio condivide l'orientamento richiamato, in considerazione del carattere meramente prodromico del sequestro disposto dalla polizia giudiziaria il 27 novembre 2001 rispetto all'instaurazione del procedimento penale vero e proprio, avvenuto soltanto a seguito della convalida del sequestro medesimo da parte del P.M. e della contestuale iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato, del giorno seguente.
1.6.3. La soluzione così prospettata appare pienamente coerente con le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha, a più riprese, affermato che "... avvisare qualcuno delle azioni intentate contro di lui costituisce un atto giuridico di tale importanza che deve rispondere a condizioni di forma e di merito proprie a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e che una conoscenza vaga e non ufficiale non può essere sufficiente" (v. Corte E.D.U., Sez. 2, 12 giugno 2007, n. ric. 19321/2003, Pititto c. Italia;
in precedenza, si veda Corte E.D.U., Sez. 3, 8 febbraio 2007, n. ric. 25701/3, Kollcaku c. Italia, in Corte E.D.U., Grande Camera, 1 marzo 2006, n. ric. 56581/00, Sejdovic c. Italia ed in Corte E.D.U., Sez. 2, 18 maggio 2004, n. ric. 67972/01, Somogyi c. Italia). In questi casi la CEDU ha sottolineato che la conoscenza "qualificata", indispensabile affinché si possa configurare una consapevole e volontaria rinuncia al diritto, sancito dall'art. 6 della Convenzione, di partecipare personalmente al processo e, dunque, di impugnare le eventuali decisioni di condanna, può essere garantita solamente da un atto ufficiale che contenga una completa e dettagliata informazione sui "motivi" e sulla "natura" della "accusa" che viene mossa (cfr., soprattutto, la sent. Sejdovic, cit.).
Ora, il sequestro, disposto in via di urgenza dalla polizia giudiziaria nei confronti del ricorrente, non presenta le caratteristiche richieste;
questo perché, prima dell'intervento del pubblico ministero, può configurarsi soltanto una semplice denuncia, sottoposta ad una successiva valutazione discrezionale della magistratura requirente.
1.6.4. La Corte è consapevole che la giurisprudenza della C.E.D.U. consente di prescindere da un atto formale con i caratteri in precedenza evidenziati, in presenza di fatti capaci di dimostrare, in maniera assolutamente inequivocabile, l'originaria conoscenza, da parte del contumace, del procedimento in fieri, come, ad es., nel caso di sottrazione dello stesso ad un tentativo di arresto posto in essere dall'A.G. nei suoi confronti (cfr. la sent. Sejdovic, prima citata); tuttavia, l'ordinanza oggetto dell'impugnazione qui scrutinata non evidenzia alcun elemento fattuale di questo tipo, che consenta di superare le conclusioni sopra raggiunte.
1.6.5. Alla luce delle suesposte considerazioni non può condividersi il giudizio della Corte d'appello di Firenze nel ritenere insussistenti i presupposti per la restituzione dell'istante nel termine per appellare la sentenza di primo grado.
L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame alla luce del principio di diritto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015