Sentenza 20 ottobre 2010
Massime • 1
La effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere, ai fini del rigetto della richiesta di restituzione nel termine per la impugnazione della condanna contumaciale, d'iniziativa dalla polizia giudiziaria anteriormente alla formale instaurazione dello stesso procedimento, che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insufficiente il verbale di perquisizione nel quale il soggetto era stato edotto che sarebbe stato denunciato ed era stato invitato ad eleggere domicilio e nominare un difensore).
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- 1. Difensore di ufficio non accetta elezione di domicilio: come notificare l'imputato? (Cass. 42603/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 ottobre 2023
Mancato assenso del difensore di ufficio alla domiciliazione non legittima la notifica mediante consegna di copia dell'atto allo stesso difensore secondo il meccanismo di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, pena la adozione di un sistema presuntivo di conoscenza degli atti, incentrato sulla mera regolarità formale del procedimento di notificazione, con sacrificio dell'esigenza di una informazione effettiva e della conseguente possibilità di procedere validamente in assenza dell'imputato. Qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il D.Lgs. n. 150 del 2022, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti la elezione, la notificazione dell'atto di …
Leggi di più… - 2. La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2020
Cassazione penale, sez. II, 8 luglio 2020 (ud. 8 luglio 2020, dep. 5 agosto 2020), n. 23575 (Presidente Verga, Relatore Verga) (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: C.p.p., art. 420-bis) I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Si ricorreva per Cassazione avverso una sentenza della Corte d'Appello di Trento che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva condannato l'imputato per violazione dell'art. 635, comma 2, n. 3 in relazione all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7 (capo A), art. 624bis c.p., commi 1 e 3 (capo B) e art. 707 c.p. (capo C) dichiarava la nullità della condanna limitatamente al reato di cui all'art. 624 bis c.p. (capo B) per difetto di citazione …
Leggi di più… - 3. Conoscenza del processo effetti: elezione di domicilio dal difensore di ufficio non basta (Cass. 20937/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 luglio 2020
La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420 bis c.p.p., dovendo il giudice verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva istaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Si ravvisa un diniego di giustizia quando un individuo condannato "in absentia" non può ottenere successivamente che una giurisdizione statuisca di nuovo, dopo …
Leggi di più… - 4. Elezione di domicilio presso difensori di ufficio non prova sempre conoscenza effettiva (Cass. 9441/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 marzo 2019
La effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere a iniziativa della polizia giudiziaria anteriormente alla sua formale instaurazione. La effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere, nemmeno dopo la abolizione del processo contumaciale, con la conoscenza di un atto posto in essere ad iniziativa della polizia giudiziaria anteriormente alla sua formale instaurazione, che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro degli indagati. Secondo la giurisprudenza CEDU la conoscenza "effettiva" del procedimento presuppone un atto formale di contestazione idoneo ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2010, n. 39818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39818 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/10/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2368
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 14235/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM NZ N. IL 11/05/1973;
avverso l'ordinanza n. 818/2009 TRIBUNALE di GENOVA, del 23/11/2006;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Volpe Giuseppe che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza in data 23/11/09 il Tribunale di Genova in composizione collegiale, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente proposto ai sensi dell'art. 670 c.p.p. da MA ZO per contestare l'esecutività della sentenza di condanna per tentato furto aggravato emessa a suo carico il 27/6/08, in esito a giudizio contumaciale, dal Tribunale medesimo e ha pure respinto la contestuale istanza subordinata, dal predetto avanzata ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, di essere restituito nel termine per impugnare tale decisione.
Il Tribunale ha ritenuto che la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto contumaciale della sentenza di cui si tratta fosse stata regolare in quanto avvenuta a mani del difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, risultando il MA trasferito dal domicilio dichiarato.
Quanto alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare, il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per l'applicazione dell'istituto assumendo che il MA aveva sicuramente preso conoscenza del procedimento a suo carico in quanto, nel verbale della perquisizione cui era stato sottoposto quando era stato colto ad armeggiare tra alcuni motocicli parcheggiati sulla pubblica via, era stato edotto che sarebbe stato denunciato per tentato furto e gli era stato richiesto di eleggere domicilio e di nominare un difensore.
Contro tale pronuncia l'attuale difensore di fiducia dell'interessato ha proposto, limitatamente al diniego della restituzione nel termine, ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge. La doglianza è fondata e l'ordinanza impugnata deve pertanto, conformemente alle conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, essere in tale parte annullata con rinvio.
A quanto risulta invero il MA non ha ricevuto notifica di alcun atto del procedimento ma solo di un atto ad esso prodromico, il che non si può considerare sufficiente poiché, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. Sez. 5^ 14/11/07 Bacalanovic, rv. 237.973), la effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere a iniziativa della polizia giudiziaria anteriormente alla sua formale instaurazione, che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'art. 335 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione nel termine e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Genova. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2010